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Nella nomina dell'amministratore di sostegno spetta al giudice valutare l'opportunità di adottare la misura di protezione

Pubblicato il: 19/11/2011



L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, articolo 3 - ha la finalita' di offrire a chi si trovi nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacita' di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacita' di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformita' di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attivita' che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravita' e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonche' tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22332

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