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In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal titolare, ne risponde sia la banca girataria che quella trattaria.

Pubblicato il: 19/11/2011



Ove prevede la responsabilita' di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'articolo 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilita' del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarita' (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attivita' bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattarla, perche', quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilita' di rilevarne l'alterazione. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22336

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