Sei in Utilità


I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato

Pubblicato il: 22/11/2011



I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato. Va ricordato che la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo indennizzo, qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come nel caso della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie. A questa fattispecie è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società. E può determinare anche il diritto a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. Tuttavia, ferma restando la discrezionalità del Legislatore, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo di garanzia. Per queste ragioni va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, cc. 13 e 14, del D.L. 31/5/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 30/7/2010, n. 122. Corte Costituzionale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 293

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti