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L'attitudine della falsificazione a trarre in inganno non va valutata in relazione all'utilizzo da parte di un numero indistinto di soggetti

Pubblicato il: 28/11/2011



In tema di contraffazione, per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 del c.p. a tutela della fede pubblica è necessario avere ulteriori riscontri rispetto a prezzo, condizioni di vendita e qualità dell'offerente, elementi questi che rendono, infatti, solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di una lesione della buona fede dell'acquirente. Il falso può ritenersi solo quando i suoi requisiti materiali intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità, non solo allo specifico compratore, ma all'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Peraltro, l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti. Corte di Cassazione, Sezione 2 penale , Sentenza 9 agosto 2011, n. 31676

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