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Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione

Pubblicato il: 08/12/2011



Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale. (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438

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