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E' reato omettere volontariamente di versare i contributi o ritardarne con coscienza il pagamento

Pubblicato il: 09/12/2011



Per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico, per cui la semplice coscienza e volontà dell'omissione o della tardività nei pagamenti configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta. Infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all'Inps. Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l'esistenza o meno del dolo specifico. Mentre per la prova della condotta illecita è sufficiente la testimonianza dell'ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti. Del resto, il processo penale è caratterizzato dalla non tassatività dei mezzi di prova e dal libero convincimento del giudice, il quale può, dunque, trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria. Del resto, anche logicamente, tale istanza segue normalmente la volontà di regolarizzare precedenti mancanze. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 35895

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