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In caso di morte del contitolare della pensione al superstite spettano gli aumenti

Pubblicato il: 09/12/2011



Alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare. Ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando a essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dall'articolo 4 della legge 140/1985, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse dell'integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 30 settembre 2011, n. 20104

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