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Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma nel momento in cui il provento illecito viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato

Pubblicato il: 12/12/2011



Il reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di "sostituzione" dei proventi illeciti si consuma non nel momento della percezione del provento illecito da "riciclare", ma solo allorquando tale provento viene "sostituito" e avvenga la "restituzione" del compendio riciclato a colui che l'ha movimentato. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 2 penale con la sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 46, pg. 82, annotata da G. Amato) Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 13 ottobre 2011, n. 36913

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