Sei in Utilità


Se il calciatore sferra un pugno ad un avversario lontano dall'azione di gioco non si applica la scriminante del "rischio consentito"

Pubblicato il: 14/12/2011



In materia di lesioni personali durante attività sportive (nella fattispecie: una partita di calcio), l'infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo all'elemento psicologico dell'agente, il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario, approfittando della circostanza del gioco. Inoltre, l'azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare un'infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento. Pertanto, nel caso di specie, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva. Infatti, nel calcio l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone, oppure da movimenti anche senza la palla, funzionali però alle più efficaci strategie tattiche - blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant'altro - e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo, anche se durante l'orario di gioco. Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 novembre 2011, n. 42114

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti