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L'ente pubblico è l'unico ed esclusivo soggetto legittimato ad intervenire sugli argini e di conseguenza è l'unico responsabile del fatto lesivo

Pubblicato il: 03/01/2012



L'ente pubblico è obbligato ad attivarsi per la tutela di un diritto altrui. In caso di inerzia, difatti, a carico dell'ente scatterà la responsabilità omissiva colposa, con conseguente condanna al risarcimento del danno. In particolare, in tema di nesso causale per illeciti omissivi, l'art. 40 c.p. - secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" - va interpretato nel senso che un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, in quanto questa impostazione appare più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione. Così, già solamente rapportando tale interpretazione del nesso causale da omissione alla situazione in cui tale condotta dannosa appartiene al danneggiato, deriva che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza. Ecco che, superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità della condotta - seppur richiesta dall'art. 1227 c.c. - rimane il solo elemento di selezione dei possibili comportamenti idonei a legarsi eziologicamente all'evento. Si ravviserà, dunque, un comportamento omissivo colposo del danneggiato solo ove l'inerzia riscontrata, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 21 novembre 2011, n. 24406

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