Sei in Utilità


Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione.

Pubblicato il: 17/01/2012



Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti