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Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico

Pubblicato il: 30/01/2012



Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono piu' oneroso (ovvero impediranno o renderanno piu' oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla puo' essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2011, n. 23573

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