Sei in Utilità


La semplice divisione dello stupefacente in dosi non configura lo spaccio

Pubblicato il: 30/01/2012



Gli elementi indicati dall'articolo 73, comma 1° bis, lettera a), del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti («quantità», «modalità di presentazione » e «altre circostanze dell'azione») non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata esclusivamente sull'accertato frazionamento in dosi della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, non risultando adeguatamente considerate le circostanze, confermative dell'asserito uso personale, rappresentate dal mancato ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiali o strumenti utili per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente e dal fatto che il fornitore della droga risultava vendere lo stupefacente già suddiviso in dosi). PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 5, pg. 71 Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 40668

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti