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E' legittimo il rimborso dei titoli alla madre del minore alle Poste anche senza autorizzazione del magistrato

Pubblicato il: 02/06/2012



L'esigenza dell'autorizzazione al genitore del minore, da parte del giudice tutelare, necessaria, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., al fine della riscossione dei capitali, dei quali il giudice determina altresì l'impiego, non è esclusa dal disposto dell'art. 159 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), richiamato per i buoni postali fruttiferi dal rinvio generale di cui all'art. 182 del medesimo decreto, allorché il nome del genitore sia indicato sul titolo come rappresentante dell'intestatario minorenne, in quanto la norma non prevede l'ipotesi in questione, ma unicamente il rimborso in favore del rappresentante dell'intestatario. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 marzo 2012, n. 3393

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