Il giudice che riduce lammontare di diritti ed onorari indicati nella nota spese ha l'obbligo di motivare il criterio adottato
Pubblicato il:
30/07/2007
Il giudice che riduca lammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha lobbligo dindicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa linderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dallarticolo 24 legge 794/42. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8295 del 03/04/07. La S.C. ha così confermato l'orientamento già consolidato in materia con le sentenze n. 13085/06, 8158/03, 11483/02, 5005/99, 10864/98.
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Suprema Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 3 aprile 2007 n. 8295
(Presidente Mercurio Relatore Lamorgese)
Svolgimento del processo
La domanda proposta da M. M. per il pagamento sia della indennità di disoccupazione agricola per lanno 1995, in relazione ad un maggior numero di giornate lavorate in luogo di quelle riconosciutele dallInps, sia della differenza dellassegno per il nucleo familiare ad agli accessori del credito, rigettata in primo grado, era accolta dalla Corte dappello di Salerno con sentenza depositata il 10 settembre 2004.
La Corte territoriale compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per intero e per ciascun grado, in complessivi euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, con attribuzione allavv. F. A., antistatario.
Di questa sentenza la M. ha domandato la cassazione con ricorso basato su un motivo.
LInps ha depositato procura al difensore.
Motivi della decisione
Con lunico motivo la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dellarticolo 91 Cpc, dellarticolo unico della legge 1051/57, della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993 e del 29 settembre 1994, approvata con Dm 585/94, Tabella B), dellarticolo 15 di detto Dm, nonché violazione e falsa applicazione del principio di inderogabilità degli onorari minimi di avvocato di cui allarticolo 24 legge 794/42. Erroneamente il giudice del gravame ha proceduto alla globale determinazione, inferiore a quella esposta nelle note spese, dei diritti di procuratore e dellonorario di avvocato, così venendo meno allonere della motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci indicate e non consentendo di verificare alla parte laccertamento della conformità della liquidazione effettuata a quanto risulta dagli atti, e alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei minimi tariffari. Aggiunge che malgrado la espressa richiesta non era stata riconosciuta la maggiorazione del dieci per cento per rimborso spese generali, ai sensi dellarticolo 15 Dm 5 ottobre 1994.
Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 13085/06, la 8158/03, la 11483/02, la 5005/99, la 10864/98), il giudice che riduca lammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha lobbligo dindicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa linderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dallarticolo 24 legge 794/42.
In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha lonere di dare adeguata motivazione delleliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo -scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, laccertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione allinderogabilità dei relativi minimi, a nonna del richiamato articolo 24.
Nella specie, il giudice di appello, dopo aver compensato per metà le spese di lite, a fronte delle note specifiche allegate, ove erano state specificate le voci dei diritti e gli onorari, rispettivamente in euro 766,91 e in euro 415,77 per il giudizio di primo grado, e in euro 952,15 e in euro 785,00 per quello di appello, ha liquidato per intero e per ciascun grado euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, senza,indicare i criteri adottati nella liquìdazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere, talune voci e comunque di ridurre gli importi richìesti. In tal modo la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto innanzi esposti.
Relativamente alla statuizione di liquidazione delle spese processuali la sentenza impugnata deve essere cassata e non ricorrendo le condizioni per decidere nel merito ai sensi dellarticolo 384 c.p.c., la causa va rinviata, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello, in diversa composizione - che uniformandosi al principio di diritto Il giudice, nel procedere alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, dei diritti di procuratore e degli onorari di di avvocato indicati nella relativa nota specifica, deve dare adeguata motivazione delleliminazione o della riduzione dì voci che effettua -, dovrà determinare le competenze di procuratore e gli onorari, che in relazione alle note spese già prodotte dallappellante, risultino dovuti per lattività espletata,.
Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte dappello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2007.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 aprile 2007.