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In una procedura concorsuale la regola dell'anonimato ha carattere cogente solo nel caso in cui la prova pratica si sostanzi in una prova scritta

Pubblicato il: 11/10/2007



La redazione di un elaborato scritto deve essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. Questo principio trova la sua ratio nella necessità che l'elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente, in quanto l'anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza n. 4925 del 26 settembre 2007, confermando così il consolidato orientamento in materia. Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato che "solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa
regola non ha alcun senso".



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