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la convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilita', non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e per tale ragione può npon incidere sul diritto al percepiemnto dell'assegno di divorzio

Pubblicato il: 03/11/2007



Il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non puo' essere automaticamente negato per il solo fatto che il bneficiario abbia intrapreso una convivenza more uxorio, rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Detto prinincipio enuncitao in numerose sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio 2006, n, 1546; 9 aprile 2003, n. 5560), è stato confermato dai giudici di legittimità con pronuncia del del 28 giugno 2007, n. 14921. Secondo la Corte, infatti, la convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilita', non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e puo' anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicche' l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. I relativi, eventuali, benefici economici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, e' destinato ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che la Legge articolo 5, sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finche' questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass. 10 novembre 2006, n. 24056; 8 luglio 2004, n. 12557).

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