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Comunicazione alle autorità dello Stato d'importazione di informazioni relative a prodotti cosmetici importati

Pubblicato il: 07/02/2008



La previsione, all'interno degli ordinamenti nazionali, di alcuni obblighi di comunicazione imposti alle ditte d'importazione di prodotti cosmetici non è in contrasto con il diritto comunitario se finalizzata ad assicurare la tutela della salute pubblica. L'obbligo di comunicazione alle autorità dello Stato d'importazione sulle sostanze impiegate contenute nel prodotto commerciale è una misura proporzionata all'obiettivo conseguito che è quello di salvaguardare la salute dei consumatori. (Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione 2, Sentenza del 24 gennaio 2008, n. 257/06)

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