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Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario dispone economiche provvisorie non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

Pubblicato il: 14/02/2008



Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'articolo 8, numero 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la "fruttuosita' pratica" della decisione definitiva), ed e' subordinato all'accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennita' e degli alimenti ("fumus boni iuris"), nonche' del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia ("periculum in mora"); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non e' esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 novembre 2007, n. 24412)





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