Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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Informazione e consenso nell'atto medico

Chiunque abbia la necessità di sottoporsi a cure mediche deve essere messo in condizione di dare preventivamente il proprio consenso "libero ed informato".

L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, disponendo che nessuno possa “essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e chiarisce che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Ogni individuo deve, in sostanza, essere completamente libero di scegliere come tutelare la propria salute, seppur nel rispetto della legge e della propria persona. Chiunque abbia la necessità di sottoporsi a cure mediche, deve essere messo in condizione di dare preventivamente il proprio consenso “libero ed informato”.

Il medico ha, di converso, un preciso dovere di mettere in condizione il paziente di prestare tale consenso, attraverso la diffusione di tutte le informazioni relative al trattamento sanitario.

In particolare, il professionista, dovrà informare preventivamente il paziente dell’effettiva portata dell’intervento o della cura, in relazione alla sua gravità, ai suoi effetti, alle possibili difficoltà e rischi ed alle eventuali complicazioni, sì da arrivare ad un convincimento cosciente e privo di condizionamenti.

Il medico deve mettere a disposizione del paziente la propria cultura professionale al fine di consentire, a colui che debba essere sottoposto ad una terapia, di capirne effettivamente le conseguenze e di fare scelte consapevoli.

Il consenso deve essere:

  • personale: deve provenire dalla persona che abbia la disponibilità del bene giuridico protetto - la salute – (sempre che questa non sia incapace di intendere e di volere e allora può essere manifestato dagli stretti congiunti);
  • consapevole o informato: il paziente deve scegliere se prestarlo o no solo dopo aver valutato il rapporto costi-benefici di un determinato trattamento clinico;
  • attuale: deve essere prestato prima di sottoporsi a qualsiasi tipo di cura e/o intervento e deve permanere per tutta la sua durata, salva la facoltà di poterlo revocare in ogni momento;
  • manifesto: può essere manifestato in modo espresso o tacito purché risulti chiaro ed univoco. Nei casi previsti dalla legge (emotrasfusioni, trapianti tra vivi, interruzioni di gravidanza, fecondazione assistita …) deve essere obbligatoriamente prestato per iscritto;
  • libero: deve essere il prodotto di una scelta volontaria ed incondizionata;
  • completo: cioè prestato in seguito ad una adeguata ed esauriente informazione da parte del medico, strettamente proporzionata all’entità del rischio che si corre;
  • gratuito: sarebbe nullo il consenso prestato a titolo oneroso o quale controprestazione di un favore o un vantaggio;
  • recettizio: cioè produttivo di effetti solo dopo che il medico destinatario lo abbia recepito;
  • richiesto: nel senso che è un dovere del medico chiederlo e ottenerlo prima di qualsivoglia trattamento;
  • specifico: cioè inerente ad ogni singola fase in cui si articola l’intero trattamento.

Il dovere del medico di informare adeguatamente e preventivamente il paziente rappresenta, peraltro, un vero e proprio obbligo contrattuale inerente la prestazione medica. La sua violazione fa sorgere in capo professionista una responsabilità civile oltre che penale.

Si tratta di un obbligo principale e non accessorio della prestazione medica, e nasce nel momento stesso in cui il paziente si rivolge al professionista per ottenere assistenza sanitaria.

La responsabilità del sanitario per omissione dell’obbligo d’informazione, legittima una pretesa risarcitoria del paziente per il solo fatto di aver determinato i presupposti di possibili riflessi pregiudizievoli, indipendentemente dall’esito della terapia.

Un’informazione onesta e corretta da parte del medico dovrà essere:

  • comprensibile: cioè resa in modo che il paziente apprenda senza difficoltà le nozioni mediche fornitegli dal professionista;
  • essenziale: cioè mirata a spiegare al paziente solo quanto sia utile e necessario conoscere ai fini del trattamento sanitario;
  • adeguata: cioè commisurata alla portata dell’intervento o della terapia;
  • semplificata: cioè adeguata al livello culturale del paziente.

D’altra parte la tutela della salute deve essere intesa nella sua accezione più ampia: ne consegue che il medico dovrà preoccuparsi di selezionare debitamente le notizie da comunicare, quando particolari circostanze impongano di sottacere parte delle informazioni.

In alcuni casi, infatti, un’informazione troppo esaustiva della malattia potrebbe avere effetti di per sé dannosi sulla salute del paziente, ed allora il medico è autorizzato a derogare a tale obbligo, assicurando la giusta tutela della persona.

Frequentemente il contenzioso tra medico e paziente si fonda su un difetto di informazione sulle modalità di svolgimento dell’operazione o sugli esiti post operatori (ad es. decorso operatorio anomalo).

L’assunto di partenza su cui si fonda la responsabilità da omessa informazione, è quello per cui il medico può essere chiamato a risarcire il paziente se questi non è stato informato preventivamente degli esiti del trattamento a cui viene sottoposto, anche ove, in ipotesi, la prestazione sia perfettamente riuscita. Ciò per la prevalenza del principio di inviolabilità della libertà personale, sancito all’art. 13 della Costituzione, nel cui ambito deve ritenersi inclusa la libertà di salvaguardia della salute e della integrità fisica.

Se, dunque, nessuno può essere sottoposto ad un intervento chirurgico contro la propria volontà, la mancata informazione circa gli esiti dell’intervento sanitario eseguito esclude in radice la piena consapevolezza del paziente circa il trattamento cui si è sottoposto.

Il dovere di informazione nel corso dei decenni si è evoluto di pari passo con il progresso della medicina e delle tecniche ad essa connesse. Così, il medico non può limitarsi a fornire informazioni sulla natura dell’intervento, sulle ragioni che lo rendono indispensabile e sugli esiti del decorso clinico, ma deve rendere edotto il paziente circa le possibili alternative al tipo di intervento a cui si sottopone e sulle procedure seguite, specie quando le prestazioni sanitarie sono rese avvalendosi del collaborazione di una equipe.

Essendo l’obbligo di informazione una obbligazione di risultato che incide sul diritto all’autodeterminazione del paziente, quest’ultimo dovrà provare che, ove avesse conosciuto per tempo le informazioni omesse o inesatte, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla prestazione medica. 

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