Acquiescenza

Approfondimenti sull'istuto della acquiescenza e la normativa che lo regola

L’istituto dell’acquiescenza, di cui all’art. 15 del Dlgs 218/97, prevede che "le sanzioni irrogate...sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso30, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione...".

L’istituto della acquiescenza e l’adesione al pvc sono molto simili, in quanto entrambi presuppongono la rinuncia all’impugnazione dell’atto o alla presentazione di istanza di accertamento con adesione e l’integrale accettazione dell’accertamento.

Al fine di armonizzare i due nuovi istituti deflativi, di cui si è appena detto, il comma 4-ter dell’art. 27 del decreto legge n. 185 del 2008  ha integrato il predetto art. 15 con l’inserimento del comma 2-bis. Tale disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di acquiescenza (quindi le sanzioni passano da un quarto ad un ottavo di quelle irrogate), se l’avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio formulato ai sensi dell’art. 5 o dell’art. 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997. La medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l’emissione di accertamenti parziali.

Condizioni da rispettare

1. Rinuncia ad impugnare

2. Rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione

3. Pagare entro il termine per proporre ricorso le somme dovute tenendo conto della riduzione delle sanzioni

La novità della riduzione delle sanzioni ad 1/8 si applica agli avvisi di accertamento o liquidazione per i quali alla data di entrata in vigore della L. 28.1.2009 n. 2, il 29.1.2009, non siano scaduti i termini per la proposizione del ricorso.

Atti definibili

Avvisi di accertamento o liquidazione d´imposta (di registro, successione e donazione)

Importo della sanzione

- Generale Riduzione ad 1/4 (l’importo da pagare non può essere inferiore, per ciascun tributo, ad 1/4 dei

minimi edittali previsti per la violazione più grave).

- Riduzione ad 1/8 solo in mancanza di precedente invito a comparire o pvc non definibile ex art. 5 bis. Del D. Lgs n. 2818/1997

Versamento rateale con garanzia

Perfezionamento

L’acquiescenza si perfezione con il versamento delle somme dovute entro il termine per proporre ricorso, tenuto conto, anche in questo caso, della sospensione feriale dei termini.

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