Esenzione Irap per le Onlus

La finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità relative all'IRAP. La Legge 244/2007 ha, infatti, rinnovato la normativa modificando le aliquote, la base imponibile, la dichiarazione e fornendo alle regioni la possibilità di prevedere agevolazioni speciali nei loro regolamenti.

In relazione a quest’ultimo aspetto, la finanziaria pone fine ai dubbi precedentemente sorti sulla questione di incostituzionalità dei regolamenti regionali che prevedono esenzioni dell’Irap a favore delle Onlus. Analizziamo quanto fissato nella precedente normativa (D. Lgs. 446/97 e D. Lgs. 460/97) e quanto espresso a riguardo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 296 del 22 settembre 2003) e dalla legge 350/2003 (finanziaria 2004). Decreto Istitutivo dell’IRAP (D. Lgs. 446/97) Tutti gli enti non commerciali risultano soggetti passivi dell’Imposta Regionale sulle attività produttive (art. 3, comma 1, lettera e) del DLgs 446/97). Tuttavia, per alcune categorie di enti non commerciali e in particolare per le Onlus molte regioni hanno ridotto le aliquote o le hanno esentate dal pagamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 21 del D. Lgs 460/97. La Regione Lombardia, ad esempio, esenta le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dal pagamento del tributo (art. 1 c 7 e 8 L. R. 18/12/01 n.27), mentre la Liguria riduce al 3% l’aliquota Irap per le Onlus (art. 3, c 3 e 4, L. R. 7/05/2002 n.20) e al 3.25% per le APS (art. 2 L. R. 02/04/04 n.7). Il comma 3 dell’art. 16 del Decreto Legislativo 446/97 del disciplina: ”… le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”. Decreto Istitutivo delle Onlus (D. Lgs. 460/97) L’articolo 21 del D.Lgs. 460/97 c. 1, come chiarito nella circolare n.168/E del 26 giugno 1998, invece attribuisce “alle Province, ai Comuni, alle Regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti”. In virtù di tale disposizione, molte regioni hanno previsto nei loro regolamenti esenzioni e riduzioni (oltre un punto percentuale dell’aliquota) a favore delle ONLUS. Tuttavia, secondo la tesi giurisprudenziale il superamento dei limiti di cui all’art.16 del D.Lgs. 446/97 ha determinato un eccesso di competenza tributaria da parte delle regioni, destando delle perplessità sulla costituzionalità dei loro regolamenti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 22 settembre 2003 A riguardo la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 296 del 22 settembre 2003, sancendo l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, e 4 della legge regionale del Piemonte 5 agosto 2002, n.20, che all’art. 1 prevedeva l’esonero per l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici “dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione periodiche delle dichiarazioni”. La Corte Costituzionale considerava il comportamento della Regione Piemonte in contrasto con quanto disposto dall’art.119, comma 2 della Costituzione in quanto: “la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinario in materia tributaria deve essere esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale”. La Corte Costituzionale ha precisato che l’Irap è stata istituita da una legge statale ovvero dal decreto legislativo 446/97; la competenza in merito, pertanto, spetta allo Stato mentre alle regioni a statuto ordinario è riservata solo una competenza di carattere attuativo. In virtù di ciò, l’Irap non può essere considerato un tributo proprio delle regioni (di cui all’art.119 comma 2 della Costituzione) ma un tributo statale di cui all’art.117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Pertanto le regioni potranno variare un tributo istituito con legge statale solo nei limiti da essa definiti. La Finanziaria 2004 ( Legge 350/2003) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha preso provvedimenti, concedendo alle regioni a statuto ordinario di poter eccedere i limiti di cui all’art.16 del D. Lgs. 446/97 solo fino al 1 gennaio 2007. A partire da tale data, tutte le regioni avranno l’obbligo di uniformarsi, non potendo variare l’aliquota se non nel limite di un punto percentuale. (art.2, legge 350/2003). Tutto ciò ha suscitato molte preoccupazioni soprattutto per le Onlus che a seguito di tale disposizione avrebbero dovuto versare il tributo. La Finanziaria 2008 (legge 244/2007) La legge 244/2007 è quindi intervenuta in favore delle Onlus, consentendo a queste ultime di mantenere l’esenzione dal tributo. Essa, infatti, con i commi 43-45, art.1 ha chiarito che a decorrere dal 1 gennaio 2009, l’imposta regionale sull’attività produttive sarà istituita con legge regionale. In altri termini l’Irap sarà considerato un tributo regionale e non statale e alle regioni sarà attribuito il potere di legiferare in merito. Esse potranno, pur rispettando i limiti disposti dalla legislazione statale, modificare le aliquote e introdurre deduzioni e agevolazioni speciali. Alla luce di ciò, le regioni, avvalendosi delle disposizioni statali contenute nel D. Lgs 460/97 art. 21, potranno pertanto esentare le Onlus dal pagamento dell’Irap senza che ciò contrasti con le norme costituzionali. AGEVOLAZIONI PREVISTE DAGLI ENTI LOCALI Si presenta di seguito uno specchio riassuntivo della situazione delle agevolazioni previste per i soggetti operanti nel terzo settore da parte degli enti locali. ABRUZZO (L. R. 7/03): La Regione Abruzzo non ha disposto variazioni alle aliquote per l'anno d'imposta 2005. Rimangono quindi in vigore per il 2006 le agevolazioni previste con precedenti leggi regionali a favore dei seguenti soggetti: -       i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone e persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni), che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento per i primi due periodi d'imposta ma risulta, di fatto, elevata a 4,25 per cento per effetto del comma 174 della legge 30/12/2004 n. 311, e del comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006 -       i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 del DLgs 446/97 (enti non commerciali) considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 460/97 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(10). L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento. Anche tale aliquota subisce l'incremento di un punto percentuale per effetto delle disposizioni sopra indicate. L'aliquota applicabile risulterà pari al 4,25 per cento -       i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, e persone fisiche esercenti attività commerciali), limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni montani individuati dalla legge regionale n. 92/1994. Anche per questi soggetti l'aliquota è ridotta al 3,25 per cento, ma l'incremento di aliquota di un punto percentuale comporta l'applicazione di una aliquota Irap pari al 4,25 per cento -       le farmacie rurali sussidiate. L'aliquota è ridotta al 2,75 per cento, elevata al 3,75 per cento per i motivi anzidetti. BASILICATA (Art.29 comma 1 e 3 L. R. n.10/02) La Regione Basilicata non ha disposto variazioni. Rimangono quindi in vigore le agevolazioni (aliquota del 3,25 per cento) previste, con la precedente legge n. 10/2002, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs 446/97, considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 460/97, e per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91(5). CALABRIA
Nessuna previsione agevolativa CAMPANIA
Nessuna previsione agevolativa LA REGIONE EMILIA ROMAGNA Non ha disposto alcuna variazione alle aliquote Irap per l'anno d'imposta 2006 per cui rimangono in vigore le agevolazioni già specificate nelle istruzioni al modello dello scorso anno: -       a favore delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/87, è prevista una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota (dal 4,25 al 3,25 per cento) -       per gli enti non commerciali considerati Onlus e per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, l'aliquota applicabile è del 3,50 per cento. FRIULI VENEZIA GIULIA (Art. 2 bis L. R. 3/02) La stessa legge regionale n. 2 del 2006 ha previsto, al comma 6, una esenzione a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Rimane inoltre applicabile l'agevolazione a favore delle nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (Aia). Tale agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota, rispetto a quella base ordinaria del 4,25 per cento, nelle seguenti misure: -       1 per cento (aliquota quindi al 3,25 per cento) per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 991/52 ("Provvedimenti in favore dei territori montani") -       0,8 per cento (aliquota quindi al 3,45 per cento) per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale. Sono altresì applicabili l'esenzione Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/92, che una norma interpretativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005 ha esteso anche a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)(1), e l'esenzione per le ONLUS. LAZIO (L. R. n.34/01): La Regione Lazio non ha previsto modifiche alle aliquote Irap per l'anno d'imposta. Rimangono pertanto in vigore le disposizioni previste dalla legge n. 34/2001, che stabiliscono agevolazioni a favore dei seguenti settori e soggetti passivi: -       i settori della agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura. L'aliquota è ridotta allo 0,9 per cento dalla disposizione regionale, ma risulta elevata a 1,9 per cento per effetto del comma 174 della legge n. 311/2004 e del comma 1-bis del decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006 -       i settori contraddistinti dai codici Istat specificati nel secondo gruppo della tabella A(11) allegata alla legge. L'aliquota Irap, ridotta al 3,75 per cento dalla disposizione regionale, risulta incrementata di un punto percentuale fino al 4,75 per cento per effetto delle disposizioni sopra citate -       il settore turistico e quello dei trasporti aerei, per attenuare le conseguenze economiche degli attentati in Usa. Anche in questo caso, l'aliquota è ridotta di mezzo punto percentuale (3,75 per cento) ma incrementata al 4,75 per cento per effetto delle disposizioni sopra citate -       le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91(12) e operanti nei settori dell'assistenza sociale residenziale (codice Istat 85.31) e non residenziale (codice Istat 85.32). L'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento e per effetto della maggiorazione di un punto percentuale viene elevata al 4,75 per cento -       le imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro. L'aliquota è del 3,25 per cento limitatamente ai primi tre anni di attività. Anche tale aliquota subisce l'incremento di un punto percentuale per effetto delle disposizioni sopra indicate. L'aliquota applicabile risulterà pari al 4,25 per cento -       le imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 223/91. L'aliquota è del 3,25 per cento se esse ricadono nelle categorie economiche del secondo gruppo della tabella A(13), e del 3,75 per cento se ricadono nelle categorie economiche del terzo gruppo della tabella A(14). Le aliquote sono incrementate, rispettivamente, al 4,25 per cento e al 4,75 per cento sempre per effetto della maggiorazione di un punto percentuale. LIGURIA (Art. 3 commi 3 e 4 L. R. 20/02) La Regione Liguria ha previsto, con l'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 28 novembre 2005, a decorrere dal periodo d'imposta 2006, una maggiorazione di aliquota Irap a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (banche e altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazioni). L'aliquota è elevata al 5,25 per cento. Con l'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2006, è stata invece introdotta una agevolazione a favore di cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali)(4), iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale). L'aliquota Irap è determinata nella misura del 3,25 per cento. Oltre a quest'ultima, sono applicabili all'anno d'imposta 2006 anche altre agevolazioni previste da precedenti leggi regionali. Si tratta delle agevolazioni a favore dei seguenti soggetti: le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(5), iscritte al registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge medesima. L'aliquota è fissata al 3,25 per cento gli organismi di volontariato di cui alla legge 266/91(6) e le cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91(7), iscritti nell'apposito registro-albo regionale. Per questi soggetti, l'aliquota è stata fissata al 3 per cento. LOMBARDIA (Art. 1 comma 7 L.R. 27/01)
La Regione Lombardia ha previsto l'esenzione per le ONLUS. MARCHE (L. R. 35/2001) La Regione Marche, con legge n. 2 del 10 febbraio 2006, ha introdotto, a decorrere dall'anno di imposta 2006, un'agevolazione a favore dei soggetti che svolgono attività di preparazione e concia del cuoio (attività contrassegnata dal codice Istat 19.10.0). L'agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota Irap al 4,50 per cento rispetto all'aliquota maggiorata del 5,15 per cento (fissata per tutti i soggetti passivi con la legge regionale n. 35/2001). Con la precedente legge n. 24 del 11 ottobre 2005, è stata introdotta un'agevolazione consistente in una riduzione di aliquota al 4,50 per cento rispetto a quella maggiorata del 5,15 per cento. L'aliquota ridotta al 4,50 per cento riguarda i soggetti passivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G) e in particolare si applica: -       alle imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno -       alle imprese rientranti nella definizione dell'Unione europea di piccole e medie imprese che, nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente realizzato una delle seguenti condizioni: o   assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente a determinate classi(4) o   ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: Etica SA 8000, Iso 9001, Iso 14001, Emas o   registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale o    realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni; il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età massima di 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci; per le società di capitali, va riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore. Per l'anno d'imposta 2006 sono in vigore anche altre agevolazioni che riguardano: -       le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91(5). L'aliquota è del 3,25 per cento per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del 2,25 per cento per le cooperative di cui alla lettera b) -       i soggetti operanti nei settori della fabbricazione di calzature, articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria(6). L'aliquota è ridotta al 4,50 per cento. MOLISE
Nessuna previsione agevolativa PIEMONTE (L. R. 20/2002) La regione Piemonte ha previsto, con l'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006, a decorrere dall'anno 2006, una maggiorazione dell'1 per cento dell'aliquota per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (banche e altri enti e società finanziarie e per le imprese di assicurazione). Tale legge regionale è stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 che ha previsto l'applicazione della maggiorazione di aliquota per le banche e le assicurazioni, a decorrere dall'anno 2007. L'aliquota Irap applicabile per tali soggetti per l'anno 2006 continua quindi a essere pari al 4,25 per cento. Rimane, inoltre, applicabile l'agevolazione prevista per le cooperative sociali di cui alla legge 381/91. L'aliquota per il 2006, in base a quanto previsto con legge regionale 2/2003, è stabilita nella misura del 2,25 per cento. PUGLIA (Art.48, L. R. 7/2002) e SARDEGNA (Art.17 L. R. 3/2003) Puglia e Sardegna non hanno apportato alcuna modifica alle aliquote Irap rispetto a quelle in vigore nel 2005; in entrambe le regioni rimane, quindi, applicabile per il periodo d'imposta 2006 l'esenzione per le ONLUS, deliberata con leggi regionali emanate prima del 2005 (rispettivamente, legge n. 7/2002, articolo 48, e legge n. 3/2003, articolo 17, comma 5).Beneficiate tutte le ONLUS, comprese le cooperative sociali. SICILIA (Art.7 comma 5 L. R. 2/02): In Sicilia, inoltre, sono previste esenzioni per i seguenti soggetti: -       le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) -       le nuove imprese femminili e giovanili che si sono costituite o che hanno iniziato l'attività lavorativa nel 2004. Per beneficiare dell'agevolazione, è necessario che l'età del titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione. L'esenzione opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003 -       le imprese turistiche e alberghiere, le imprese artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le industrie agro-alimentari, le imprese del settore dell'information technology e tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro. L'esenzione spetta - per i cinque periodi d'imposta successivi - in caso di inizio attività dal 2004 e a condizione che tali imprese abbiano sede legale, amministrativa e operativa nel territorio siciliano -       le imprese già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, a esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. L'esenzione spetta per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003. TOSCANA (Art. 2 commi 1 e 2 L. R. 2/01): La Regione Toscana non ha introdotto per l'anno d'imposta ulteriori modifiche alle aliquote Irap rispetto a quelle già previste con precedenti leggi regionali. Rimangono in vigore per il periodo d'imposta le misure previste da precedenti leggi regionali e che riguardano: -       i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del DLgs n. 446/97 (enti non commerciali) considerati ONLUS, ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 460/97, e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91(1). L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento -       i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del DLgs n. 446/1997 (società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, e le persone fisiche esercenti attività commerciali) con base imponibile pari o inferiore a 77.468,53 euro e che operano nel territorio dei Comuni montani o parzialmente montani inseriti in Comunità montane. L'aliquota è del 3,75 per cento -       le nuove imprese giovanili che si sono costituite nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 o 2004-2006, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27(2) ("Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile") e successive modifiche. L'aliquota è del 3,25 per cento -       gli esercenti attività commerciali nelle zone montane che svolgono in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività(3). Tali soggetti sono esenti dall'Irap -       i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs n. 446/97 (banche e altri enti e società finanziari e imprese di assicurazioni). L'aliquota è del 4,40 per cento. UMBRIA (Art.3 commi 1 e 2 L. R. 13/01) La regione Umbria, con legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2006, ha introdotto, a decorrere dall'anno di imposta 2006, una esenzione a favore delle cooperative sociali, di cui alla legge 6 novembre 1991, n. 381(18) limitatamente all'attività istituzionale esercitata. Rimangono inoltre in vigore per l'anno d'imposta 2006 le agevolazioni previste con precedenti leggi regionali a favore dei seguenti soggetti: -       ONLUS. L'aliquota è del 3,50 per cento -       società cooperative di lavoro. L'aliquota è fissata al 3,75 per cento. Anche per tali soggetti l'agevolazione è limitata al valore della produzione ottenuto dall'attività istituzionale esercitata VALLE D'AOSTA La Regione Valle d'Aosta ha previsto, con l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 3 ottobre 2006, e con l'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 19 dicembre 2005, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'esenzione dal pagamento dell'Irap a favore dei seguenti soggetti: -       le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -       i centri polifunzionali di servizio di cui agli articoli 10, comma 1, lettera a), del DLgs n. 114/1998 e 12 della legge regionale n. 12/1999(17). Il regime di esenzione coinvolge, per effetto di una precedente disposizione regionale, anche le ONLUS di cui all'articolo 10 del DLgs 460/97. VENETO (L. 19/2005) La Regione Veneto, con legge n. 19 del 26 novembre 2005, ha prorogato per il periodo d'imposta 2006 le agevolazioni e le esenzioni previste dalla precedente legge regionale n. 29 del 2004. L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 19/2005, conferma l'esenzione dall'Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/94(8), iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 24/94. L'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 3, confermano invece le agevolazioni per i seguenti soggetti: ·                     le nuove imprese giovanili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 57/99(9) ("Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta"), e le nuove imprese femminili che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2000(10) ("Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile"). Per queste imprese, l'aliquota è del 3,25 per cento per il primo anno d'imposta e per i due successivi ·                     le nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale24/94(11) ("Norme in materia di cooperazione sociale"), e loro nuovi consorzi che si sono costituite nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 24/94. Anche per tali soggetti, l'aliquota è del 3,25 per cento per il primo anno d'imposta e per i due successivi ·                     le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 24/94(12), iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale. Per tali cooperative, a differenza di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/94, che sono esenti dall'Irap, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 3,70 per cento. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Art.1 L. R. 11/02) La Provincia di Bolzano non ha disposto modifiche alle aliquote Irap. Rimangono quindi applicabili: -       l'esenzione alle organizzazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000(15) iscritte nel registro provinciale -       l'esenzione prevista per le ONLUS, deliberata ai sensi dell'articolo 21 del DLgs 460/97. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Art.13 L.R. 1/02): Rimane in vigore, sulla base di quanto previsto da una precedente legge regionale l'esenzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005, per le ONLUS individuate dall'articolo 10 del DLgs 460/97.

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