La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio nell'eventuale giudizio di opposizione

La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo a un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 marzo 2008, n. 7821)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SA. RO. LE. , elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocata ARGENIO GIUSEPPE C/O ROSSI ANTONIO con studio in 83100 - AVELLINO, Via Circumvallazione n. 42, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CO. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, difeso dall'avvocato FREDA ETTORE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 528/04 del Giudice di pace di AVELLINO, prima sezione civile, emessa il 30/05/02, depositata il 23/02/04,, R.G. 4837/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/08 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per la inammissibilita' o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Avellino ha accolto l'opposizione proposta dal Co. avverso il decreto con il quale il giudice stesso gli aveva ingiunto di pagare una somma di danaro in favore della Sa. Ro. .

In particolare, il giudice ha ritenuto: che l'opposta non avesse conferito mandato al suo difensore per il giudizio d'opposizione, in quanto a questo non poteva estendersi il mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; che la sentenza sulla base della quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo "non era munita di esecutorierieta', in guanto, ai sensi dell'articolo 282 c.p.c. solo la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti"; che, inoltre, era emersa la volonta' del Co. di adempiere, sicche' non poteva ritenersi sussistere la mora debendi.

Propone ricorso per cassazione la Sa. Ro. a mezzo di otto motivi. Risponde con controricorso il Co. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la sentenza e' censurata, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, per nullita' conseguente alla mancata esposizione dei fatti di causa e dei temi di discussione e di decisione.

La stessa censura e' mossa, nel secondo motivo, in ordine alla mancata esposizione dei motivi, in fatto e diritto, della decisione.

Il terzo motivo sostiene che la procura conferita nel ricorso per decreto ingiuntivo e' valida anche per il successivo giudizio d'opposizione.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza in forza della quale era stato chiesto il decreto ingiuntivo (quella della Corte d'appello di Napoli n. 1782/00) era passata in giudicato nel capo in relazione al quale il decreto stesso era stato richiesto.

Il quinto motivo sostiene che, comunque, la prova scritta posta a base del decreto puo' essere costituita da qualsiasi documento; se questo, poi, e' una sentenza, il decreto puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Il sesto motivo sostiene che la mora debendi non e' un presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce che il giudice dell'opposizione ha il dovere di statuire sulla pretesa azionata, anche nel caso in cui il decreto sia stato emesso fuori dai casi previsti dalla legge.

L'ottavo motivo censura, infine, la sentenza per violazione del giudicato costituito dalla menzionata sentenza d'appello; giudicato formatosi mentre era in corso il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo.

2. - Preliminare e' l'esame del terzo motivo (censura che pone una questione processale e che, dunque, e' ammissibile rispetto alla pronunzia d'equita' del giudice di pace), il quale deve essere accolto in ragione del consolidato principio secondo cui la procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale giudizio di opposizione, che non da luogo ad un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione (tra le varie, cfr. Cass. 6 giugno 2006, n. 13258).

Altrettanto fondati sono i motivi primi e secondo del ricorso, dovendosi rilevare che il provvedimento impugnato non contiene la pur minima esposizione dei termini della controversia e delle ragioni in fatto ed in diritto in base alle quali il giudicante e' pervenuto alla decisione. La verifica dell'assoluta carenza della motivazione (censura anch'essa ammissibile in sede di legittimita' rispetto alla sentenza d'equita' del giudice di pace) comporta anch'essa la cassazione dell'impugnata sentenza.

Gli altri motivi restano assorbiti dalla disposta cassazione.

Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Avellino, nella persona di diverso magistrato, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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