L'erede che abbia apportato miglioramenti ai beni della comunione ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate

L'erede che abbia apportato miglioramenti ai beni della comunione, di fatto da lui gestiti, ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate, secondo il principio nominalistico,e non del valore dei miglioramenti apportati, che vanno ad incrementare la massa da dividere, non trovando nella specie applicazione le regole dettate dall'articolo 1150 c.c., dovendo egli considerarsi mandatario o utile gestore dei coeredi (v., tra le altre, Cass. 6982/09, 12345/91, 3617/87, 2974/81)

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 giugno 2010, n. 15123



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 8060/2005 proposto da:

MO. VI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato MAZZONI Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MESSORA MARIA CHIARA;

- ricorrente -

e contro

MO. BR. (OMESSO), TO. AN. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 794/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udite l'Avvocato MESSORA Vittorio Marco, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MESSORA Maria Chiara, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10.2.98 Mo.Vi. cito' al giudizio del Tribunale di Mantova i fratello Mo.Br. e la di lui moglie To.An. , al fine di sentir sciogliere la comunione su un immobile, sito (OMESSO), appartenente per 500 millesimi ad esso attore e per rispettivi 444 e 56 millesimi ai convenuti, esponendo che lo stesso era di fatto suddiviso in tre unita' abitative, utilizzate la prima dall'istante, la seconda dai coniugi suddetti e la terza da Ma.Is. , rispettiva madre e suocera della parti,che i lavori di ristrutturazione, miglioramento e addizioni al fabbricato erano stati eseguiti a proprie esclusive spese, che aveva, infine, mutuato a fratello la somma di lire 22.000.000, senza ottenerne la restituzione, per cui formulava anche la relativa domanda. Costituitisi i convenuti,contestarono ogni avversa richiesta eccependo che le spese suddette erano state prevalentemente sostenute, in vita del genitore e suocero Mo.Ce. , da quest'ultimo, che l'unita' abitativa a piano terra era stata di comune accordo e fin dal (OMESSO) concessa in comodato alla Ma. I. , che i rapporti economici con fattore erano stati regolati con il versamento della somma di lire 16.429.000,mentre il rilascio di un assegno di lire 7.000.000 era avvenuto ad altro titolo, in corrispettivo di lavori maglieria eseguiti da Br. per conto di Mo.Vi. , che i lavori di miglioramento eseguiti da quest'ultimo avevano riguardato esclusivamente la parte da lui abitata e che, in fine, anche essi convenuti avevano partecipato alle spese, talvolta anche in via esclusiva, per il miglioramento e la manutenzione dell'immobile comune. Dopo l'emissione di ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c. del 28.4.99, di ingiunzione a carico di Mo. Br. del pagamento della somma di lire 15.000.000 in favore dell'attore, e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, con sentenza non definitiva dei 17/1-18/2/02 l'adito Tribunale pronunzio' lo scioglimento della comunione, secondo il progetto predisposto del c.t.u. prevedente due quote e relativo conguaglio, da assegnarsi nel prosieguo del giudizio, condanno' i convenuti al rimborso in favore dell'attore della somma di lire 24.962,302, pari al 50% delle documentate spese, oltre agli interessi dalla domanda confermo' l'anzidetta ordinanza provvisionale relativa al rimborso del mutuo, disattendendo l'ulteriore richiesta attrice, per la non provata causale dell'assegno di lire 7.000.000, compenso' interamente le spese del giudizio e pose quelle di consulenza a carico eguale delle parti.

La suddetta decisione, appellata da Mo.Vi. , con costituzione e parziale resistenza degli appellati, veniva confermata, con condanna dell'appellante alle spese, dalla Corte di Brescia, con sentenza dei 30/6-27/9/04, sulla base di argomentazioni che,per quanto ancora rileva nella presente sede, possono come di seguito riassumersi: a) impossibilita' di confermare l'attuale ripartizione di fatto dell'immobile e necessita' di sorteggio delle due quote nelle quali lo stesso era risultato divisibile, tenuto conto che la proposta dei convenuti di mantenere congiunte le quote loro spettanti, lungi dal dar corpo alla formazione di porzioni disuguali, aveva invece sortito l'effetto opposto di rendere necessario il frazionamento del complesso in due parti di uguale valore, da attribuirsi l'una ai medesimi e l'altra a Mo. Vi. ; b) ulteriore ostacolo al mantenimento dello status quo ante era costituito dall'avere ciascuna delle parti chiesto, nelle rispettive conclusioni, di includere l'abitazione materna nella propria quota: c) peraltro l'ordinanza separata, disponente il sorteggio, non formante oggetto del gravame, ben avrebbe potuto essere revocata nel prosieguo del giudizio di primo grado, in vista di un eventuale accordo dei contendenti prevedente un'assegnazione nominativa, rispondente ai concreti interessi delle parti; d) applicabilita' del criterio, per la stima e formazione della quote e relativi conguagli, avente riguardo al valore all'attualita' dei beni, comprensivo dei miglioramenti ed addizioni apportati in costanza di comunione, con correlativo diritto del condividente al rimborso delle sole spese affrontate secondo il principio nominalistico, non potendo trovare applicazione quello diverso, tenente conto del valore originario all'epoca dell'apertura della successione, riferibile ai soli casi di divisione ereditaria, tale non risultando essere quella di specie; e) incombenza sull'attore dell'onere della prova, circa l'asserito sottostante mutuo, con riferimento all'assegno di lire 7.000.000,in base al generale principio secondo cui la normale funzione di siffatte consegne e' quella di estinguere una preesistente obbligazione, come in concreto era stato eccepito, e non potendosi l'ammissione del mutuo, limitata all'altro assegno di lire 15.000.000, nonostante la comunanza temporale, estendersi all'altra dazione di titolo.

Contro tale sentenza Mo.Vi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non hanno svolto attivita' difensive gli intimati Mo.Br. e To.An. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 729 c.c., e difetto di motivazione su punto decisivo, censurandosi la decisione di disporre la divisione del compendio come da narrati va, anzi tutto perche' le due quote, come sarebbe emerso dalla successiva integrazione peritale, non sarebbero risultate piu' pressocche' uguali (lire 446.090.000 e lire 466.610.000), come in un primo momento ritenuto,essendo stato quello della prima fortemente ridotto (a lire 185.390.000); ed a tal riguardo i giudici di merito, segnatamente quelli di appello, non avrebbero esposto alcuna argomentazione per giustificare il dissenso rispetto al riveduto parere dell'ausiliare, che pur aveva ammesso il precedente errore.

Sotto un secondo profilo si lamenta l'applicazione della regola del sorteggio, sostenendosene la derogabilita', anche nei casi di uguaglianza delle quote, allorquando cui l'applicazione dello stesso risulti in concreto antieconomico, come lo sarebbe nella specie, ove alle parti dovessero essere assegnate le porzioni di fatto da loro non allo stato occupate, con tutti i conseguenti disagi.

Le doglianze non meritano accoglimento.

La prima si basa su una premessa di principio, quella secondo cui i valori di riferimento dei beni oggetto della comunione da sciogliere, ai fini della formazione delle quote, debbano essere quelli dell'epoca dell'apertura della successione (tali sarebbero, infatti, le ragioni per cui il consulente tecnico di ufficio aveva riveduto le sue iniziali valutazioni, riferite all'attualita').

Ma tale premessa, oltre a palesarsi erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte, costante sul principio a termini del quale, anche in tema di scioglimento di comunione ereditaria, la stima dei beni, ai fini della formazione delle quote, va riferita ai valori correnti all'epoca della divisione (v. tra le altre, Cass. 3635/07, 7961/03, 2296/96, mentre non conferente risulta il richiamo a Cass. 8772/94, affermante il principio dell'irrilevanza delle variazioni della proporzione tra le quote, derivante da trasferimenti tra coeredi, intervenuti successivamente all'apertura della successione), si pone in contraddizione, senza tuttavia esporre alcuno specifico argomento di censura (se non un tardivo e generico rie hi amo, contenuto nella memoria illustrativa, alla non meglio precisata denuncia di successione), con la tranciante considerazione della Corte di merito che, nel caso di specie,non era risultata provata la natura di comunione ereditaria di quella tra le parti, se non altro perche' tra condividenti figurava anche la To. ; rilievo quest'ultimo non confutato, neppure con l'eventuale precisazione della presenza della medesima nella denuncia di successione.

Quanto ai criteri per la formazione delle quote,cui i giudici di merito si sono attenuti formandone due di valore pressocche' uguali,accomunando in una delle stesse il convenuto e la di lui moglie, trattasi di scelta adeguatamente motivata,nel rispetto delle regole dettate dagli articoli 726 e 727 c.c., la mancata proposta deroga alle quali, mantenendo l'attuale ripartizione di fatto, e' stata adeguatamente motivata dai giudici di merito in considerazione delle collidenti richieste di ciascuna delle parti di vedere inclusa nella propria quota l'abitazione materna.

Tale particolare ragione, ostativa all'accoglimento di un'assunta concorde richiesta (che tale, in realta', non era) non ha formato oggetto di specifica censura,cosi' come l'altrettanto corretta precisazione, derivante dal riferito svolgimento della vicenda processuale, che le concrete modalita' di assegnazione delle due quote (se mediante sorteggio o attribuzione, con possibilita' comunque di eventuali accordi tra le parti), in quanto rimesse dal giudice di primo grado al prosieguo del giudizio e non comprese nelle statuizioni dell'appellata sentenza non definitiva, non avrebbero potuto formare oggetto del gravame.

Con il secondo motivo si deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'applicabilita' al caso di specie della disciplina dettata in materia di divisione ereditaria, con riferimento agli articoli 1150 c.c., ritenuta dal Tribunale.

Anche tale motivo deve essere disatteso, per ragioni analoghe a quelle che hanno determinato la reiezione del primo. A parte la gia' evidenziata mancata prova della natura ereditaria della comunione, erronea e' la tesi di partenza su cui la censura si basa, alla luce del principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimita', secondo cui l'erede che abbia apportato miglioramenti ai beni della comunione, di fatto da lui gestiti, ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate, secondo il principio nominalistico,e non del valore dei miglioramenti apportati, che vanno ad incrementare la massa da dividere, non trovando nella specie applicazione le regole dettate dall'articolo 1150 c.c., dovendo egli considerarsi mandatario o utile gestore dei coeredi (v., tra le altre, Cass. 6982/09, 12345/91, 3617/87, 2974/81, 925/79).

Con il terzo motivo si deduce "difetto di motivazione in ordine alla insussistenza del contratto di mutuo invocato dal ricorrente", censurandosi il mancato riconoscimento del diritto al rimborso dei sette milioni di lire di cui al secondo degli assegni di cui in narrativa, la cui contemporaneita' di emissione rispetto all'altro di quindici milioni, per il quale era stata ammessa la causale del ricevuto prestito, avrebbe imposto ai giudici, anche in considerazione della genericita' dell'eccezione del convenutoci ritenerne l'analoga funzione di mutuo, per la cui stipulazione non sarebbe stato richiesto l'impiego di formule sacramentali.

Neppure tale motivo merita accoglimento, risolvendosi in palesi censure in fatto, proponenti diversa valutazione delle risultanze processuali, senza evidenziare alcuna effettiva carenza o illogicita' della motivazione esposta dai giudici di merito, i quali si sono correttamente attenuti al principio dell'astrattezza caratterizzante le obbligazioni cartolari, in virtu' del quale la finalita' solutoria della consegna del titolo di credito si presume, incombendo la prova dell'eventuale diversa causale dell'emissione su chi la deduca. Tale prova, dunque, avrebbe dovuto, indipendentemente dalla, pur specifica, eccezione del convenuto che l'assegno di lire 7.000.000 gli era stato consegnato quale corrispettivo di un suo credito per eseguiti lavori di maglieria, nel caso di specie essere fornita dall'emittente e non poteva ritenersi raggiunta dall'ammissione del ricevuto prestito, che era stata parziale e limitata all'altro titolo; sicche' tenuto conto dell'autonomia delle due, ancorche' coeve, emissioni e della limitata rilevanza confessoria, derivante dall'operaio "distinguo" dell'ammissione da parte del convenuto, poco o punto rileva il richiamo al principio della liberta' di forma in tema di stipulazione del contratto di mutuo, in un contesto nel quale l'onere probatorio in ordine al quantum dedotto era stato solo parzialmente assolto.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto; nulla sulle spese, in assenza di resistenza degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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