L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e, di conseguenza, può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. La Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, e che tale fattispecie è integrata dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno emesso da un terzo a favore del creditore, quando, il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. (Cass. 8922/98).

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21644



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO PROTO - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12363-2005 proposto da:

Fa. Bo. Gr. S.P.A. (c.f. (...)), già Fa. Bo. S.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro., Via A. Ch. (...), presso l'avvocato Er. Pr., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Na. Bi., Ga. Ma., giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento Bl. Bl. S.r.l. (C.F. (...)), in persona del Curatore avv. Se. Pe., elettivamente domiciliata in Ro., Viale Br. Bu. (...), presso l'avvocato An. Pa., rappresentata e difesa dall'avvocato An. Co., giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 415/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Er. Pr. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 1998, la Curatela del fallimento Bl. Bl. S.r.l. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo la Fa. Bo. S.p.a., per sentire dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma, 2° L.F., i pagamenti - per il complessivo importo di Lire 209.843.525 - effettuati nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento in favore della Fa., nonché per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma predetta, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, e pagamento delle spese di lite. Deduceva l'attrice che i pagamenti predetti risultavano dalle scritture contabili della società fallita ed erano comprovati dalle copie dei titoli e dalle risultanze della C.T.U. disposta dal giudice delegato al fallimento. Evidenziava che l'insolvenza della società poi fallita era conosciuta dalla Fa., come poteva rilevarsi dalla corrispondenza intercorsa tra le due società nonché dalla pubblicazione sul bollettino di protesti elevati nei confronti della Bl. Bl. S.r.l. di notevole importo.

Costituitasi in giudizio, la convenuta negava di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza e chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla Curatela e, in subordine, la riduzione della domanda al minor importo, accertato come dovuto nel corso del giudizio.

Il Tribunale, in accoglimento delle domande formulate dalla Curatela del fallimento Bl. Bl. S.r.l. revocava e, per l'effetto, dichiarava inefficaci, ex art. 67 comma 2° L.F., nei confronti del fallimento della Bl. Bl. S.r.l., i pagamenti pari a complessive Lire 209.843525 e condannava la società convenuta alla conseguente restituzione oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

Avverso la predetta sentenza la Fa. Bo. Gr. S.p.a. proponeva appello ed affermava che erroneamente il primo giudice aveva quantificato le somme da assoggettare a revocatoria stante che parte dei pagamenti provenivano da terzi poiché due assegni per complessive Lire 26.627.104 risultavano tratti da altra società (la Vi. e Vi. s.d.).

Parimenti doveva escludersi la revocabilità per il pagamento asseritamente effettuato "per cassa" in data 7 agosto 1995 di Lire 20.320.226, non essendovi corrispondenza tra la data dell'assegno (31 luglio 1995) e quella indicata nella scrittura contabile del fallito come giorno dell'effettivo pagamento (7 agosto 1995).

Aggiungeva che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che sussisteva la prova della propria conoscenza dello stato di insolvenza della Bl. Bl. rilevando, tra l'altro, che erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto che la polizza assicurativa del credito stipulata con la Si. S.p.a. fosse idonea ad escludere la conoscibilità dello stato di decozione in quanto, durante la vigenza del "fido", l'azienda assicurata non aveva alcun obbligo di controllare il cliente il cui pagamento era stato garantito dalla polizza assicurativa.

La Curatela del fallimento Bl. Bl. S.r.l. si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello chiedendone il rigetto.

La Corte d'appello di Palermo con sentenza 415/04 rigettava il gravame.
 

Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Fa. Bo. Gr. S.p.a. sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento della Bl. Bl. S.r.l.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere la conoscenza dello stato d'insolvenza considerando irrilevante il fatto che essa ricorrente avesse delegato ad un impresa specializzata il monitoraggio dello stato d'insolvenza della Bl. Bl.

Con il secondo motivo contesta la revocabilità dell'assegno di Lire 20.320.226, stante la mancanza di certezza della data del pagamento per il fatto che il pagamento registrato per cassa non poteva essere avvenuto tramite assegno.

Con il terzo motivo censura la decisione laddove ha ritenuto revocabili i pagamenti effettuati con assegni bancari emessi da terzi non risultando provato che i predetti assegni erano entrati nella disponibilità della società fallita, non essendovi una girata in favore di questa.

Il primo motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto che la Fa. Bo. S.r.l. avesse acquisito conoscenza dello stato d'insolvenza della Bl. Bl. S.r.l. sin dall'8 marzo 1995 quando la prima aveva comunicato alla seconda l'interruzione della spedizione di merce e l'annullamento di ogni ordinativo a seguito del richiamo di un primo assegno; conoscenza poi ulteriormente confermata dall'inoltro, in data 24.4.95, da parte della Bl. Bl. di due assegni di Lire 15 milioni ciascuno in sostituzione di un assegno di trenta milioni evidentemente scoperto.

Ha ulteriormente rilevato la Corte d'appello che, a partire dal marzo 1995 e fino ai primi mesi del 1996, numerosi assegni (di cui viene fatta analitica elencazione) evidentemente privi di copertura erano stati sostituiti dalla Bl. Bl. con altri assegni.

Tale motivazione appare del tutto adeguata a supportare la decisione circa la effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della Fa. Bo.avendo, in particolare, osservato il giudice di seconde cure, sulla base degli elementi dianzi indicati, che l'interruzione dei rapporti commerciali tra le parti trovava la propria giustificazione proprio nel venir meno dei rapporti fiduciari a causa dei mancati o ritardati pagamenti.

Tale ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dalla società di ricorrente che incentra le proprie censure esclusivamente sulla circostanza che essa aveva stipulato una assicurazione del credito vantato nei confronti della Bl. Bl. S.r.l. per cui il monitoraggio del rapporto commerciale tra le parti in causa era stato delegato alla società assicuratrice del credito, Si. S.p.a., che si era incaricata anche di valutare l'affidabilità della Bl. Bl. S.r.l. circa i pagamenti.

Tale doglianza è del tutto priva di rilevanza.

In primo luogo, la conoscenza dello stato d'insolvenza è sempre riferibile all'imprenditore commerciale soggetto a revocatoria, a nulla rilevando che questi abbia conferito a terzi la valutazione circa la solvibilità di un proprio cliente; se così non fosse si verrebbe a concretizzare un vero e proprio esonero di responsabilità sulla base della semplice affermazione che, dovendo un terzo incaricato verificare la solvibilità del cliente, nessuna conoscenza si potrebbe imputare al titolare del rapporto.

In secondo luogo, nel caso di specie, risulta, in base alla non censurata pronuncia della Corte d'appello; che la Fa. Bo. direttamente ha inviato in data 8.3.95 la lettera di interruzione dei rapporti commerciali; il che dimostra incontestabilmente che la predetta società era effettivamente a conoscenza della situazione di illiquidità della Bl. Bl., come, del resto, è confermato dalla citata documentazione riportata in sentenza relativa a tutte le sostituzioni di assegni, evidentemente non coperti, avvenute per tutto il 1995 e inizio 1996.

Quanto al secondo motivo, esso si riferisce ad un pagamento di Lire 20.627.104 effettuato con assegno recante la data del 31.7.95 e registrato sul libro giornale come pagamento effettuato per cassa il 7.8.95.

Sostiene la società ricorrente che la discrepanza tra le date reca incertezza sulla data dell'effettivo pagamento e sul mezzo utilizzato nonché sul fatto che lo stesso possa collocarsi nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento e che provenga da un terzo. Il motivo è palesemente infondato.

Come giustamente rilevato dalla Corte d'appello, essendo l'assegno un mezzo normale di pagamento, lo stesso può anche essere registrato come pagamento per cassa e la discrepanza tra la data di emissione e quella di registrazione non riveste alcuna rilevanza, rientrando nella prassi normale che un assegno venga emesso in una certa data ma consegnato poi materialmente al creditore in data diversa che è quella che viene registrata sul libro giornale.

Non può pertanto mettersi in dubbio che nella fattispecie si tratti di un unico pagamento. Del resto la ricorrente non deduce di non averlo ricevuto né che con la revocatoria se ne chiede l'incasso per una seconda volta onde la doglianza è del tutto priva di costrutto.

Anche per quanto riguarda i termini per la revoca non è dubbio che, sia che si tratti del 31.7.95 o del 7.8.95, il pagamento è stato comunque effettuato entro l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.

Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha rilevato che i due assegni per complessive Lire 26.627.104 erano stati tratti dalla Vi. e Vi. S.r.l. a favore di sé stessa e girati poi alla Bl. e Bl. S.r.l. e successivamente da questa inviati, con lettera dell'11.9.95, alla Fa. Bo. in sostituzione dell'assegno n. (...) di pari importo con scadenza alla stessa data dell'11.9.95.

Ha osservato a tale proposito la Corte d'appello che gli assegni, emessi da un terzo erano entrati nella disponibilità della Bl. Bl. che li ha poi dati in pagamento alla Fa. Bo. rilevando ulteriormente che sono suscettibili di revocatoria i pagamenti effettuati tramite girate di assegni non rilevando a quale titolo questi siano pervenuti al fallito.

La ricorrente censura siffatte argomentazioni sostenendo che non era stata fornita la prova che gli assegni fossero stati girati dalla Bl. Bl. S.r.l. ad essa ricorrente e che, quindi, il pagamento doveva ritenersi ad essa effettuato da un terzo.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 18528/07 Cass. 2 settembre 1997 n. 8392, 2561 del 1982) l'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, di conseguenza esso può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo.

Nello stesso senso questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, e che tale fattispecie è integrata dalla consegna, da parte del debitore, di un assegno emesso da un terzo a favore del creditore, quando, il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. (Cass. 8922/98).

Alla luce di questa giurisprudenza, anche a volere in via d'ipotesi ritenere, contrariamente a quanto accertato in fatto dalla Corte d'appello, che la Bl. Bl. S.r.l. abbia consegnato alla Fa. Bo. gli assegni della Vi. e Vi. S.r.l. senza la propria firma di girata, deve ritenersi che, comunque, essendo essa legittime possessore degli assegni entrati nella sua disponibilità economica, la dazione degli stessi alla Fa. Bo. costituiva pagamento.

Quanto alla riferibilità del detto pagamento al debito della Bl. Bl. S.r.l. e non già ad altro debito dell'emittente Vi. e Vi. S.r.l. verso la Fa. Bo., oltre alla coincidenza degli importi tra l'originario assegno dato in pagamento e gli altri due dati in sostituzione dalla Bl. Bl. S.r.l., assume rilievo la circostanza, emergente dall'esposizione dei fatti compiuta dalla Corte d'appello, che i due assegni erano stati spediti alla Fa. Bo. con lettera dell'11.9.95 proprio in sostituzione di quello che veniva in scadenza per pari importo in pari data. Il che non lascia dubbi sul fatto che gli assegni furono effettivamente dati in pagamento dalla Bl. Bl. S.r.l. alla Fa. Bo., come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello.

Il ricorso va pertanto respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.600,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Bancario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 701 UTENTI