imposta di registro proporzionale trasferimento di azienda

Non sussiste violazione dei divieti stabiliti dalla Direttiva n. 69/335/CEE nell'applicare il prelievo a titolo di imposta di registro proporzionale nel trasferimento di un immobile o di una azienda, quale ramo di questa, connesso all'atto di un conferimento di immobili ad una società di capitali. Il presupposto non è infatti l'atto di conferimento bensì l'effetto reale immobiliare al pari di qualsiasi atto di trasferimento di diritti reali. Pertanto il trasferimento di azienda è soggetto ad aliquota di registro proorzionale

Sent. n. 9301 del 19 aprile 2010 (ud. del 16 febbraio 2010)della Corte Cass.



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Sent. n. 9301 del 19 aprile 2010 (ud. del 16 febbraio 2010) della Corte Cass., SS.UU. civ. – Pres. Carbone, Rel. D’Alonzo Imposta di registro – Conferimento – Cessione ramo d’azienda  –  Rimborso  – Imposta dovuta - Art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986     Non sussiste  violazione  dei  divieti  stabiliti  dalla  Direttiva  n. 69/335/CEE nell’applicare il prelievo  a  titolo  di  imposta  di  registro proporzionale nel trasferimento di un immobile o di una azienda, quale ramo di questa, connesso all’atto di un conferimento di immobili ad una  società di capitali. Il presupposto non è  infatti  l’atto  di  conferimento  bensì l’effetto reale immobiliare al pari di qualsiasi atto di  trasferimento  di diritti reali.
    Svolgimento  del  processo  -  Con  ricorso  notificato   al   MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, all’AGENZIA delle ENTRATA ed  all’Ufficio  di Milano 2 di questa, la s.r.l. P.E. (già s.r.l. B.E.)  -  premesso  che:  (1) l’assemblea straordinaria della s.r.l. B.E. aveva deliberato di  coprire  la perdita di L. 17.288.412.243 scaturente dalla situazione patrimoniale al  31 ottobre 1994 attraverso (a) l’integrale utilizzo delle poste "altre riserve" e (b) la  riduzione  del  capitale  sociale  (da  L.  220.000.000.000  a  L. 136.450.000.000); (2) “contestualmente” la stessa assemblea aveva deliberato di aumentare il capitale sociale dalle dette L. 136.450.000.000 “fino ad  un massimo di L. 700.000.000.000” con il “conferimento di un ramo  di  azienda” da parte del “socio (unico) E. spa”; (3) con rogito del 16 marzo 1995 essa e la spa E. (conferente) avevano stipulato atto di  conferimento  di  un  ramo d’azienda per effetto del quale il capitale sociale di essa conferitaria era stato aumentato a L. 659.850.000.000 (essendo stato stimato  il  valore  del ramo  d’azienda  conferito  in  L.  523.400.000.000;  (4)   all’atto   della registrazione l’Ufficio  aveva  applicato  l’imposta  proporzionale  dell’1% richiedendo il versamento di complessive L.  5.234.000.000  (L.  835.000.000 sulla parte di aumento del capitale sociale servita a riportare quest’ultimo da L. 136.450.000.000 all’importo preesistente alla riduzione per perdite L. 220.000.000.000;  L.  4.398.500.000  riferibili  all’effettivo  aumento  del capitale sociale da  L.  220.000.000.000  a  L.  659.850.000.000);  (5)  con distinte istanze (12 aprile 1996 e  15  ottobre  1997)  aveva  richiesto  il rimborso (a) della quota - parte dell’imposta corrispondente “all’incremento di capitale sociale da L. 220.000,000.000 a L. 659.850.000.000”,  in  quanto “riscossa sulla base di norme  contrastanti...  con  il  combinato  disposto degli artt. 4 e 7 della Direttiva n. 69/335/CEE” la quale  “prescriveva  per l’operazione in questione la totale esenzione da imposta di registro” e  (b) della quota-parte dell’imposta corrispondente  all’incremento  del  capitale “reintegrato del valore precedente l’abbattimento  per  coperture  perdite”, ritenendo che l’imposta fosse stata riscossa “in violazione  della  nota  II all’art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del  1986”  e,  comunque, “degli artt. 4 e 7 della predetta direttiva” -,  in  forza  di  DUE  motivi, chiedeva di cassare a sentenza n. 38/66/01 depositata il 29 marzo  2001  con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva  recepito il gravame dell’Ufficio avverso la  sentenza  della  Commissione  Tributaria Provinciale di Milano (51/27/99) la quale aveva accolto i  ricorsi  da  essa proposti avverso il silenzio rifiuto formatosi su dette istanze di rimborso.     Nel proprio controricorso il Ministero dell’Economia e delle  Finanze  e l’Agenzia delle Entrata instavano per il rigetto del ricorso.     La società ricorrente depositava  memorie  ex  art.  378  c.p.c.,  nella quale, “alla luce” della  sentenza  n.  16130  del  2007  di  questa  Corte, chiedeva, “in via subordinata”, di domandare alla Corte di  Giustizia  delle Comunità Europee (“adempiendo all’obbligo fissato dall’art.  234,  comma  3, del Trattato CE”) se:     (1) “ai sensi della Direttiva CEE n.  69/335,  come  modificata...,  sia legittima una norma nazionale che assoggetta  ad  imposta  proporzionale  di registro  un  conferimento  di  azienda   remunerato   unicamente   mediante attribuzione di quote sociali”;     (2) “nel diritto comunitario, nei casi in cui una Direttiva  preveda  la possibilità degli Stati membri di una deroga, limitata  e  circoscritta,  al complessivo assetto normativo che essa detta, sia possibile ravvisare, nella inerzia dello stato membro e nel fatto che essa  colpevolmente  non  dia  ad essa attuazione nei termini, un avvalimento della facoltà di deroga,  o  non sia da ravvisare piuttosto una causale coincidenza del regime previdente con il contenuto della deroga possibile, come sembra dimostrare  il  fatto  che, quando - sia pure tardivamente -  lo  stato  membro  da...  attuazione  alla direttiva, lo fa dichiarando espressamente di  non  volersi  avvalere  della facoltà di deroga e di sopprimere il prelievo fiscale, fino a  quel  momento mantenuto in vigore solo per inerzia, con la conseguenza che la riconduzione di tale inerzia  ad  una  volontà  di  avvalersi  della  deroga  appare  una costruzione ex post dell’interprete (contraddetta dallo  stesso  legislatore negli atti parlamentari) e contraria...  alla  stessa  applicazione  che  ne aveva fatto la giurisprudenza anteriore e la stessa amministrazione  fiscale dello stato membro”.     Con ordinanza n. 8467 depositata il 3 aprile 2009 la sezione  tributaria della  Corte  rimetteva  la  causa  al  Primo  Presidente  per   l’eventuale assegnazione della  controversia  a  queste  sezioni  unite  assumendo  aver rilevato un contrasto nella giurisprudenza  della  stessa  sezione  sui  nei seguenti punti: (1) “se l’art. art. 10, comma 1, lett. c), n. 1), -  che  assoggetta (va) ad imposta proporzionale di registro il trasferimento di un immobile  o di una azienda  (come  di  un  ramo  di  questa)  connesso  all’atto  di  un conferimento di immobili ad una società  di  capitali,  siccome  non  ha  ad oggetto il conferimento in sé ma - al pari di  qualsiasi  altra  ipotesi  di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona  che  l’effettua  ed  a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione,  conferimento in società, o decisione giudiziaria) -  il  trasferimento  di  proprietà  di detti beni (immobili od universitas) non è in  contrasto  con  la  direttiva comunitaria 11 luglio 1969 n. 69/335/CEE e con i limiti ed i divieti in essa posti, in quanto rientrano nell’ambito di  previsione  di  cui  all’art.  12 della medesima direttiva (come modificata con la successiva n. 85/303/CEE) - il quale autorizza gli Stati membri a percepire, in deroga agli artt.  10  e 11, imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad  una  società,  associazione  o  persona  giuridica  che persegua scopi di lucro, di beni immobili o di aziende  commerciali  situati sul loro territorio, a condizione che tali imposte e diritti e  tributi  non siano superiori a quelli applicabili alle operazioni similari compiute nello Stato membro che li riscuote -, in quanto la stessa non  ha  ad  oggetto  il conferimento in sé ma - al pari di qualsiasi altra ipotesi di  trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che l’effettua ed a qualsiasi  titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione,  conferimento  in  società,  o decisione giudiziaria) - il trasferimento  della  proprietà  di  detti  beni (immobili od universitas)".     C. Il rigetto del secondo (ultimo) motivo di ricorso.     L’infondatezza dell’altro  motivo  -  omessa  pronuncia  (in  violazione dell’art. 112 c.p.c.) sulla “domanda subordinata”, “riproposta” nel giudizio di appello, tesa ad “ottenere, quanto meno, il rimborso della quota parte di imposta di registro (pari a L. 835.500.000) riferibile  a  quella  parte  di aumento di capitale  sociale...  servita  a  riportare  quest’ultimo  da  L. 136.450.000  all’importo  preesistente  alla  riduzione  per   perdite   (L. 220.000.000.000” - discende dal rilevo che, contrariamente all’assunto della ricorrente, il giudice di appello ha espressamente esaminato detta  domanda, rigettandola, laddove (incipit  della  motivazione)  ha  affermato  che  “la questione da  affrontare  è  sostanzialmente  una  sola”  (ovverosia  quella involgente il  contrasto  della  norma  nazionale  con  quella  comunitaria, rilevante  per  l’altra  richiesta  della   contribuente)   “essendo   fuori discussione che l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci per ripianare la perdita di L. 83.550.000.000 è stato realizzato con  una  parte del valore... dell’azienda conferita là dove il chiaro disposto  della  nota II all’art. 4 della tariffa I allegata al... D.P.R. n. 131 del 1986  sottrae al  versamento  dell’imposta  i  soli  conferimenti  in  danaro”:  con  tale asserzione, infatti, la Commissione Tributaria Regionale ha  inequivocamente ritenuto che la "nota II all’art. 4 della tariffa I allegata al... D.P.R. n. 131 del 1986, sottrae al versamento  dell’imposta  i  soli  conferimenti  in danaro" e non anche i conferimenti di azienda.     La  correttezza  di  tale  giudizio  e  del  conseguente  rigetto  della afferente domanda non è verificabile per carenza di specifica  impugnazione: la statuizione  del  punto,  pertanto,  deve  ritenersi  intangibile  perchè coperta dal giudicato interno, non essendo stata censurata altrimenti  dalla contribuente.     4. Le spese processuali del giudizio di legittimità vanno  integralmente compensate  tra  le  parti  ai  sensi  dell’art.  92  c.p.c.,  comma  2,  in considerazione de contrasto fin qui esistente nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla questione principale posta dalla controversia.       P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e  compensa  integralmente  tra  le parti le spese del giudizio di legittimità.

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