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Se il rappresentante legale di un'azienda è solo un prestanome, chi risponde penalmente della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è l'amministratore di fatto

Il principio dell'equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto e' stato recentemente recepito dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario. Dispone l'articolo 2639 c.c. introdotto con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge e' equiparato chi esercita in materia continuativa i poteri previsti dalle legge. La norma, ancorche' riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa e' applicabile anche ai fatti pregressi (sull'applicabilita' ai fatti pregressi cfr. in motivazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non solo sulla configurabilita' del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato e' proprio l'amministratore di fatto salva la partecipazione di estranei all'amministrazione secondo le regole del concorso di persone nel reato. Sulla base della considerazioni dianzi svolte appare palese che la tesi del ricorrente, secondo il quale l'amministratore di fatto non potrebbe rispondere del reato in questione ne' come autore diretto ne' come concorrente, e' palesemente infondata perche' in contrasto con orientamenti consolidati della dottrina e della giurisprudenza e con lo stesso dettato normativo.

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 10 giugno 2011, n. 23425



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di Ce. En. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12 novembre del 2008;

Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il procuratore generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore avv. GRENGA Lelia quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 12 novembre del 2008, confermava quella pronunciata con il rito abbreviato il 18 marzo del 2005 dal tribunale della medesima citta' con cui Ce. En. Br. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui all'articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 per avere, nella qualita' di amministratore di fatto della CO. ER. , societa' cooperativa a responsabilita' limitata e della S.D.S., societa' cooperativa a responsabilita' limitata, in concorso rispettivamente con Pr. Co. e La. Ro. Gi. , omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e dell'IVA in relazione all'anno (OMESSO), per la CO. , ed in relazione agli anni (OMESSO) per la SD. .

La vicenda e' stata ricostruita dai giudici del merito nella maniera seguente:

Il 7 marzo 2001, personale del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Roma si reco' presso la sede del Consorzio SI. , sito nella citta' anzidetta alla (OMESSO), per una verifica fiscale che doveva essere estesa a varie cooperative socie del consorzio, tra le quali la S.C.I.S. - Societa' Cooperativa a.r.l., con sede in via (OMESSO); la S.D.S. s.c.a.r.l, con sede legale in (OMESSO); la CO. ER. , s.c.a.r.l, con sede dichiarata in (OMESSO); la GL. SE. s.c.a.r.l, con sede legale dichiarata in (OMESSO) e la DE. 20. s.c.a.r.l, con sede dichiarata in (OMESSO).

Presso l'indirizzo di via (OMESSO) gli operanti rinvennero Ma. Ma. , il quale, presentatosi quale vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio SI. , riferi' che il presidente, Ce.En. , si trovava all'estero. Alla richiesta di documenti, dopo aver mostrato una serie di atti riferibili al consorzio, relativi al periodo (OMESSO), esibi' un documento attestante che le scritture contabili obbligatorie del Consorzio si trovavano presso lo studio commerciale associato De. Sa. , con sede in (OMESSO), mentre il libro paga ed il libro matricola si trovavano presso lo studio del rag. De.Pi. . Gli investigatori contattato telefonicamente lo studio commerciale De. Sa. , appresero che in quello studio non era presente la documentazione richiesta. Si recarono quindi presso la sede legale dichiarata della S.C.I.S., in via (OMESSO), ove constatarono che al numero civico indicato corrispondeva ad un appezzamento di terreno sul quale erano ubicate tre strutture in lamiera. All'interno di una di esse rinvennero, custoditi alla rinfusa, documenti amministrativo-contabili relativi ad un'altra societa' - la s.r.l. ME. , con sede dichiarata in (OMESSO) - della quale il medesimo Ce.En. risultava legale rappresentante. Per la riferita assenza del Ce. , i militari contattarono Ce.Ti. , fratello di En. ed a sua volta socio della s.r.l. ME. , il quale riferi' che la sede effettiva della ME. si trovava al piano terra dello stesso stabile ove aveva sede la SI. , in (OMESSO), e che lui non era in possesso delle chiavi per accedervi.

Gli operanti, ipotizzando che in quel luogo potessero celarsi prove di fatti costituenti reato, chiesero ed ottennero decreto di perquisizione domiciliare, nel corso della quale rinvennero documentazione amministrativo-contabile riferibile alle societa' S.C.I.S. - So. Co. Se. a.rl; S.D.S. s.c.a.r.l; CO. ER. s.c.a.r.l., GL. SE. s.c.a.r.l., DE. 20. s.c.a.r.l. e ME. s.r.l., documentazione che fu sottoposta a sequestro.

Dai documenti reperiti emerse che la S.D.S., benche' posta in liquidazione in data (OMESSO), aveva continuato ad operare anche dopo quella data, circostanza desumibile dalle fatture rinvenute, emesse fino alla data del (OMESSO), e dalle domande di ammissione come socio, che risultano essere state presentate fino al mese di (OMESSO).

Inoltre, benche' dai verbali del Consiglio di Amministrazione e dal libro soci del consorzio SI. la medesima societa' S.D.S. risultasse essersi dimessa, in data (OMESSO), dalla qualita' di socio del consorzio, sono state reperite fatture emesse nei confronti del medesimo consorzio fino al (OMESSO). Nonostante l'esistenza di fatturazioni relative agli anni (OMESSO), emerse che la societa' S.D.S. non aveva mai presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie (IVA e imposte dirette), fatta eccezione per l'esercizio (OMESSO), per il quale risultava presentato il mod. 760/98 con valori nulli.

Le attivita' ispettive eseguite in relazione alla societa' CO. ER. evidenziarono che anche quest'ultima cooperativa aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie, fatta eccezione per il (OMESSO) (anno di costituzione), per il quale risulta presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette, con valori nulli. Inoltre, la societa' non aveva depositato i bilanci relativi agli esercizi (OMESSO). Anche La CO. ER. , come la S.D.S., si era dimessa da socio del consorzio alla stessa data del (OMESSO), continuando pero' ad emettere fatture nei confronti del consorzio medesimo.

L'imponibile delle fatture emesse dalla CO. ER. nell'anno (OMESSO) e' stato quantificato in lire 2.538.176.485, con IVA evasa pari a lire 507.635.297, mentre l'imposta sui redditi evasa e' stata calcolata in lire 939.125.300. Per la S.D.S., limitatamente ai fatti oggetto del presente processo, emersero, per l'anno (OMESSO), ricavi pari a lire 1.328.979.036, con evasione dell'imposta sui redditi calcolata in lire 491.722.000, e con evasione dell'IVA pari a lire 265.795.807; per l'anno (OMESSO), ricavi pari a lire 2.450.381.191, con evasione dell'IVA di lire 245.038.000, e dell'imposta sui redditi - pari a lire 306.618.548.

Nel corso dell'interrogatorio reso alla P.G. su delega del PM in data 26 marzo 2002, in presenza del difensore di fiducia, Pr. Co. dichiaro' che l'omissione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie era stata determinata da mera trascuratezza ed inesperienza. Aggiunse che era lui ad occuparsi dell'amministrazione della CO. ER. , provvedendo direttamente a pagare i dipendenti ed a curare la parte amministrativa; preciso' che i documenti della societa' si trovavano solo occasionalmente presso i locali di via (OMESSO), perche' il Ce. li aveva ritirati per eseguire delle attivita' di controllo. A specifica domanda di chiarire come mai non fosse in possesso delle scritture contabili obbligatorie e non fosse a conoscenza della circostanza che la sede della societa' cooperativa si trovasse in via Nelli, il medesimo si avvalse della facolta' di non rispondere. Successivamente, il 18 marzo del 2003, il predetto si presento' spontaneamente insieme con il proprio difensore e ritratto' le precedenti dichiarazioni precisando che era stato il Ce. a chiedergli di assumere la carica di legale rappresentante della cooperativa CO. ER. , quando lui era dipendente dello stesso Ce. da circa due anni, e che in quella circostanza il datore di lavoro si era impegnato a tenerlo indenne da responsabilita' penali o di carattere economico o fiscale, senza peraltro mantenere l'impegno, perche' nel momento in cui pervenne l'avviso di pagamento di alcune cartelle esattoriali, il Ce. si dichiaro' estraneo alla gestione della societa'. Nella stessa circostanza, il Pr. dichiaro' che il Ce. lo aveva sempre tenuto all'oscuro dell'attivita' svolta dalla cooperativa; aggiunse che alla data dell'atto ((OMESSO)) il Ce. continuava a svolgere la medesima attivita'.

Il La. Ro. , interrogato dalla P.G. su delega del PM in data 28 marzo 2002, dichiaro' che nell'ambito della societa' S.D.S., della quale risultava legale rappresentante, aveva il ruolo di un semplice dipendente, che si limitava a provvedere alle pulizie e ad organizzare il lavoro che gli veniva delegato dal consorzio SI. , con orario lavorativo dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Aggiunse che era il consorzio a provvedere ai pagamenti ed a gestire la societa', e che lui stesso veniva retribuito da personale amministrativo del consorzio per l'attivita' svolta, in contanti oppure con assegni della stessa S.D.S., sempre predisposti dall'amministrazione del consorzio. Nella stessa circostanza il La. Ro. preciso' che aveva accettato l'incarico perche' il Ce. , persona da lui conosciuta perche' aveva eseguito per suo conto dei lavori di carrozzeria, avendo appreso che egli era rimasto senza lavoro, gli aveva proposto di lavorare per lui, dicendogli che aveva bisogno di una persona di fiducia.

Sulla base degli elementi innanzi evidenziati e' stata affermata la responsabilita' dell'imputato per il delitto contestatogli.

Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione degli articoli 64 e 350 c.p.p., per avere la Corte affermato la responsabilita' dell'imputato sulla base di elementi di prova inutilizzabili perche' acquisiti in violazione dei divieti imposti dalla legge, disattendendo la relativa eccezione e piu' precisamente sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dal Pr. alla Polizia il 18 marzo del 2003 in assenza degli avvertimenti di cui all'articolo 64, comma 3, a nulla rilevando che gli avvertimenti previsti dalla norma fossero stati effettuati precedentemente durante il primo interrogatorio;

2) violazione degli articoli 430 e 191 c.p.p. in relazione al mezzo di annullamento di cui all'articolo 606, lettera c), per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilita' del prevenuto sulla base di elementi probatori inutilizzabili perche' assunti dopo il decreto di citazione a giudizio, a nulla rilevando che il decreto di citazione a giudizio sia stato successivamente dichiarato nullo;

3) Violazione degli articoli 125 e 546 c.p.p. in relazione ai mezzi di annullamento di cui all'articolo 606, lettera b) ed e) per avere la corte affermato la responsabilita' del prevenuto con motivazione carente ed illogica posto che lo stesso non aveva alcun obbligo giuridico di presentare la dichiarazione; si assume che, all'amministratore di fatto puo' essere ascritta una penale responsabilita' limitatamente agli atti compiuti ma non a condotte omissive relative a fatti per i quali non ha alcun obbligo di ingerirsi,

4) violazione dell'articolo 110 c.p. per avere la Corte affermato la responsabilita' del prevenuto a titolo di concorso morale senza la prova della partecipazione dello stesso alla sussistenza di qualsiasi forma di causalita' psicologica con la condotta dei compartecipi;

5) omessa motivazione sull'affermazione di responsabilita'; sull'eccessivita' della pena e dell'aumento per la continuazione nonche' sull'istanza subordinata di conversione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' inammissibile per la manifesta infondatezza di tutti i motivi.

Con riferimento al primo si osserva che il ricorrente confonde l'interrogatorio con le dichiarazioni spontanee. Come gia' anticipato nella parte narrativa, il Pr. era stato gia' sentito come indagato dalla Polizia alla presenza del proprio difensore di fiducia ed in quella occasione ricevette gli avvertimenti di rito. In quell'interrogatorio l'indagato si giustifico' asserendo di avere omesso di presentare la dichiarazione per trascuratezza Successivamente si presento' spontaneamente alla polizia insieme con il proprio difensore ed alla presenza di questi spontaneamente preciso' che egli era in realta' solo un prestanome che era stato il Ce. a chiedergli di assumere la carica di amministratore dicendogli che sarebbe stato esonerato da qualsiasi responsabilita'.

Cio' premesso, il ricorrente non contesta che si tratti di dichiarazioni spontanee, ma sostiene che le stesse sarebbero ugualmente inutilizzabili anche nel giudizio abbreviato perche' non erano stati reiterati gli avvisi di cui all'articolo 64, comma 2 ancorche' formulati in occasione del primo interrogatorio.

L'assunto non puo' essere condiviso perche' in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte.

Le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia sono previste dall'articolo 350, comma 7, il quale dispone che le stesse non possono essere utilizzate nel dibattimento tranne che per le contestazioni. L'inutilizzabilita' e' quindi limitata alla fase dibattimentale e non si estende al giudizio abbreviato (cfr per tutte Cass. n. 18064 del 2010). Inoltre l'inutilizzabilita' non riguarda ne' le dichiarazioni favorevoli all'indagato ne' quelle relative a persone coinvolte dall'indagato (cfr. Cass. Sez. Un. 9 ottobre 1996 Carpanelli), Infine alle dichiarazioni spontanee rese da chi ha assunto la qualita' di indagato non si applica la disciplina di cui agli articoli Cass. n. 48508 del 2009, 18064 del 2010). Invero l'articolo 63, comma 1 concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini mentre l'articolo 64 riguarda l'interrogatorio dell'indagato che, come accennato, e' atto diverso dalle spontanee dichiarazioni.

In conclusione le dichiarazioni spontaneamente rese dal Pr. , nella parte in cui coinvolgono l'attuale ricorrente, non pongono alcun problema d'inutilizzabilita', ma solo di verifica della loro attendibilita' a norma dell'articolo 192 c.p.p., comma 3 verifica che e' stata adeguatamente compiuta dai giudici del merito con motivazione congrua con la quale sono stati indicati anche i riscontri estrinseci desumibili da altre analoghe dichiarazioni resa dal La. Ro. e dagli accertamenti compiuti dalla Polizia, ai quali siffatto riferimento nella parte narrativa.

Manifestamente infondato e' anche il secondo motivo perche' ancora una volta si confonde l'attivita' integrativa d'indagine svolta dal pubblico ministero dopo il decreto che dispone il giudizio con la ricezione di dichiarazioni spontanee da parte della polizia. L'articolo 430 c.p.p. vieta al pubblico ministero (ed al difensore) dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, di compiere atti per i quali e' prevista la presenza del difensore o dell'imputato, ma non gli vieta di compiere altre indagini o di ricevere dall'indagato dichiarazioni spontanee. In definitiva dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio il pubblico ministero non puo' convocare l'imputato per interrogarlo, ma non puo' rifiutarsi di ricevere e verbalizzare dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla presenza del proprio difensore di fiducia e soprattutto la norma citata dal ricorrente non vieta alla polizia giudiziaria di ricevere, dopo che e' stato disposto il giudizio, dichiarazioni spontanee utili all'accertamento dei fatti. Ad esempio, anche dopo che e' stato disposto il giudizio, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero non possono rifiutarsi di ricevere e documentare le dichiarazioni rese spontaneamente da un indagato in merito alla responsabilita' di altri o al luogo dove e' stato occultato il cadavere dell'ucciso o la refurtiva o l'intenzione dei complici di compiere atti di terrorismo. In definitiva le dichiarazioni spontanee non possono assolutamente essere parificate a quelle provocate dagli investigatori.

Del pari manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente perche' strettamente connessi.

In fatto si e' accertato che l'amministratore delle varie societa' coinvolte nel presente processo era il Ce. il quale si serviva della sede del consorzio sita in via (OMESSO) dove erano predisposte le buste paghe e gli assegni di pagamento delle maestranze o dove si trovava tutta la contabilita' relativa alle societa' e dove, tra l'altro, erano stati rinvenuti timbri delle varie societa' e fogli in bianco con in calce la firma dei rispettivi legali rappresentanti, i quali erano dei dipendenti che non si erano mai interessati della gestione e che erano stati designati come legali rappresentanti al solo scopo di non fare apparire all'esterno il Ce. , che era il vero amministratore delle societa'. Secondo gli accertamenti compiuti dai giudici del merito le societa' cooperative consorziate erano mere strutture di comodo utilizzate dal predetto per un'autonoma attivita' imprenditoriale con finalita' lucrative. Il vero dominus della situazione era quindi il Ce. .

In tale situazione fattuale legittimamente i giudici del merito, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte che in materia societaria, ai fini della responsabilita' penale, ha parificato l'amministratore formalmente nominato a quello di fatto, ovviamente allorche', come nella fattispecie, quello formalmente nominato sia solo un prestanome o come si dice una mera testa di paglia, hanno ritenuto che l'ispiratore delle condotte commissive o omissive formalmente imputabili al legale rappresentante sia il Ce. che era il vero gestore delle varie societa'.

Il ricorrente contesta la ritenuta compartecipazione nel reato omissivo in questione del Ce. . In proposito, partendo dalla premessa che obbligato alla presentazione della dichiarazione sia solo il legale rappresentante della societa', sostiene che l'estraneo non potrebbe concorrere nel reato omissivo proprio, commesso dal legale rappresentante perche' non e' formalmente titolare di alcuna posizione di garanzia e quindi non ha l'obbligo di impedire l'evento.

La tesi non puo' essere condivisa perche' porta a risultati iniqui e non e' giuridicamente corretta.

Determina risultati palesemente iniqui perche' si addebitano al solo prestanome, per il semplice fatto di avere assunto formalmente la carica di amministratore, tutte le omissioni civilmente o penalmente imputabili a colui che di fatto ha gestito la societa' mentre rimarrebbe esente da responsabilita' civile o penale per i fatti omissivi proprio colui il quale ha il potere ed il dovere di compiere l'azione omessa: nella fattispecie la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il prestanome sovente, come avvenuto nella fattispecie, non ha neppure il potere di compiere l'azione doverosa o di impedire che essa sia omessa dall'amministratore di fatto. Nel caso in esame il prestanome, non disponendo neppure delle scritture contabili e degli altri documenti societari, non aveva la possibilita' di presentare la dichiarazione.

E' giuridicamente erronea perche' non tiene conto sia del consolidato indirizzo di questa Corte in materia di amministratore di fatto che degli orientamenti della dottrina nonche' di esplicite disposizioni normative. Invero la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di situazioni come quella in esame ossia in presenza di prestanomi, hanno sempre ritenuto irrilevante l'etichetta per privilegiare il concreto espletamento della funzione. Tale orientamento costituisce il recepimento sul piano positivo del cosiddetto criterio funzionalistico o dell'effettivita' in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita ovviamente quando alla qualifica non corrisponda l'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica, come avvenuto nella fattispecie.

L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti e' stato affermata da questa Corte sia nella materia civile che in quella penale e tributaria (Cfr nella materia civile Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e per le violazioni tributarie cfr. Cass. Sez. quinta civile n 21757 del 2005; Cass. pen. n. 2485 del 1995).

Limitando l'indagine alla responsabilita' dell'amministratore di fatto nei reati omissivi propri formalmente imputabili al prestanome, la prospettiva dalla quale parte il ricorrente deve essere capovolta nel senso che, in base ai principi dianzi esposti, il vero soggetto qualificato non e' il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la societa' perche' solo lui e' in condizione di compiere l'azione dovuta mentre l'estraneo e' il prestanome. A quest'ultimo una corresponsabilita' puo' essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'articolo 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la societa' e per i terzi. Nelle occasioni in cui questa corte si e' occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della societa', ha individuato nell'amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perche' il piu' delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della societa' per addebitargli il concorso, questa corte ha fatto ricorso alla figura del dolo eventuale; si e' sostenuto cioe' che il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (cfr. Cass. 26 gennaio, 2006 n. 7208; Cass. 6 aprile 2006 n. 22919, Cass. 26 novembre 1999 Dragomir Rv 215199) Si puo' discutere se ed entro quali limiti la mera assunzione della carica possa giustificare l'affermazione di responsabilita' anche del prestanome, ma e' fuori discussione che l'autore principale e' colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della societa'.

Con specifico riferimento al reato in esame, si deve rilevare che, a norma del 40 cpv c.p. a condizione che ricorra l'elemento soggettivo proprio del singolo reato.

Tale principio si riscontra anche in materia di sanzioni amministrative tributarie. Il Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 11 parifica il legale rappresentante all'amministratore di fatto sancendo formalmente la diretta responsabilita' per le sanzioni anche degli amministratori di fatto.

Il principio dell'equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto e' stato recentemente recepito dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario. Dispone l'articolo 2639 c.c. introdotto con il Decreto Legislativo n. 6 del 2003, che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge e' equiparato chi esercita in materia continuativa i poteri previsti dalle legge.

La norma, ancorche' riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa e' applicabile anche ai fatti pregressi (sull'applicabilita' ai fatti pregressi cfr. in motivazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non solo sulla configurabilita' del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato e' proprio l'amministratore di fatto salva la partecipazione di estranei all'amministrazione secondo le regole del concorso di persone nel reato.

Sulla base della considerazioni dianzi svolte appare palese che la tesi del ricorrente, secondo il quale l'amministratore di fatto non potrebbe rispondere del reato in questione ne' come autore diretto ne' come concorrente, e' palesemente infondata perche' in contrasto con orientamenti consolidati della dottrina e della giurisprudenza e con lo stesso dettato normativo.

Con riferimento al quinto motivo si osserva che la censura relativa all'omessa motivazione sulla responsabilita' si risolve in una reiterazione, peraltro generica, di analoga censura avanzata con i motivi d'appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale senza la specifica indicazione dei vizi del ragionamento dei giudici censurati, fatta eccezione per la questione dell'inutilizzabilita' delle dichiarazioni spontanee del Pr. gia' esaminata.

Come gia' accennato, le dichiarazioni del Pr. sono state confermate non solo da quelle del La. Ro. , ma dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.

La determinazione della pena rientra nella competenza esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita' se non e' manifestamente spropositata e nella fattispecie non lo e'.

La richiesta di conversione della pena detentiva non puo' essere formulata per la prima volta davanti alla cassazione.

L'inammissibilita' del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata, o anche prima, ma non dedotta dalla parte o rilevata dal giudice secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 22 novembre 2000, De Luca e 22 marzo del 2005, Bracale).

Dall'inammissibilita' del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 1000, 00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilita' secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.;

DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000, 00 in favore della cassa delle ammende.

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