Il giroconto da un conto ad un altro acceso in una stessa Banca non è soggetto a revocatoria fallimentare

Non rientra tra le fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 67 l.f., testo previgente, il versamento in conto corrente bancario scoperto eseguito dalla società, poi fallita, con contestuale annotazione a debito della stessa somma su altro conto corrente bancario, esso stesso scoperto, intrattenuto con la medesima banca, trattandosi di un giroconto. Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 30 luglio 2012, n. 13547.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 30 luglio 2012, n. 13547



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3851/2009 proposto da:

(OMISSIS) AG (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

- intimata -

Nonche' da:

(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 233/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 7 febbraio 2008, la Corte d'appello di Bologna, pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 21 giugno 2004, ha confermato la revoca del versamento di lire 4.400.000.000 eseguito dalla societa' sul conto n. (OMISSIS), non assistito da alcun affidamento, e che presentava un passivo - immediatamente esigibile, in mancanza di affidamento - di lire 8.300.000.000, pari al finanziamento contestualmente concesso dalla banca e interamente utilizzato dalla societa' per l'estinzione di altro precedente finanziamento di Dollari 6.400.000. La corte ha invece, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinto la domanda dell'Amministrazione straordinaria della (OMISSIS) s.p.a. di revoca del versamento di lire 500.000.000 eseguito il 9/9/1994 sul conto n. (OMISSIS), intestato alla societa' in bonis presso la (OMISSIS) AG, perche' si trattava di giroconto con contemporanea annotazione a debito sul gia' menzionato conto non affidato - n. (OMISSIS): il versamento non rappresentava un incasso effettuato dall'istituto a decurtazione della propria posizione creditoria ma un semplice movimento contabile che lasciava inalterata la posizione debitoria complessiva della societa' nei confronti della banca, e non aveva avuto alcun effetto solutorio. Il giudice d'appello ha inoltre respinto i motivi di gravame della banca, concernenti la scientia decoctionis in capo alla stessa.

2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la banca per quattro motivi.

L'amministrazione straordinaria resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo, notificato il 16 marzo 2009. A esso la ricorrente principale resiste con controricorso.

La (OMISSIS) AG, che nelle more del giudizio ha incorporato la (OMISSIS) AG, come da certificato notarile prodotto, e l'amministrazione straordinaria hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. La banca ha formulato quattro motivi di ricorso. Di essi, il primo e' per violazione della L.F., articolo 67, in relazione agli articoli 2697 e 2729 c.c.. Le presunzioni utilizzate dalla corte di merito per affermare la scientia decoctionis in capo ad essa sarebbero prive dei necessari requisiti di gravita', precisione e concordanza.

Nella memoria si richiama anche la giurisprudenza in tema di necessaria pluralita' degli elementi indiziari, ma la censura, in tali termini, e' nuova e inammissibile.

L'esposizione del motivo si conclude con il quesito di diritto, se la corte territoriale abbia errato nell'applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate, perche' i fatti indicati nella sentenza impugnata quali presunzioni da cui desumere la scientia decoctionis della banca sono in realta' privi dei requisiti di gravita', precisione e concordanza richiesti dalla legge per assumere valore di prova. La ricorrente pone inoltre il quesito se siano violate le citate disposizioni ove gli elementi presuntivi presi in considerazione dalla sorte d'appello nella sentenza impugnata siano ritenuti gravi, precisi e concordanti pur contenendo - accanto ad elementi negativi sullo stato dell'azienda - anche elementi positivi sull'andamento della medesima e se quindi presunzioni che mancano di univocita' possano comunque essere ritenute concordanti ai fini dell'articolo 2729 c.c..

4. Il motivo e' infondato. Nella sua esposizione, la ricorrente non censura, in realta', la gravita' precisione e concordanza degli elementi posti a fondamento della presunzione (cio' che, in effetti, e' incluso nel vaglio di legittimita' della violazione o della falsa applicazione delle norme civilistiche in tema di presunzioni), ma intende allegare elementi di segno contrario a quelli - utilizzati dal giudice di merito - desumibili degli articoli di stampa (pur nel riconoscimento che questi evidenziavano la difficolta' finanziaria della societa'), e cioe' elementi positivi di bilancio (con l'ammissione, peraltro, che questo conteneva anche elementi negativi). In altre parole, il mezzo d'impugnazione in esame tende a sottoporre al vaglio della corte di legittimita' il materiale probatorio raccolto in corso di causa, cio' che dovrebbe dimostrare la non decisivita' degli elementi posti a fondamento della decisione.

5. Ai quesiti deve pertanto darsi risposta negativa, in base al principio di diritto, che nel vaglio di legittimita' della violazione o della falsa applicazione delle norme in tema di requisiti delle presunzioni semplici e' compresa la verifica dell'ordinaria connessione esistente tra elementi utilizzati per la presunzione e il fatto ignoto da provare, ma non anche la valutazione dell'incidenza di elementi di prova diversi da quelli considerati dal giudice del merito.

6. Gli altri motivi vertono tutti su vizi della motivazione. Ciascuno di essi espone, in premessa, i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume "omessa, insufficiente e/o contraddittoria". Anche a voler trascurare che l'esposizione dei "fatti", e' piuttosto un indice degli argomenti trattati che non una sintesi del punto controverso, non rispondendo all'esigenza di circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita' secondo le indicazioni della giurisprudenza (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603), e' da rilevare che non solo i diversi vizi sono indicati cumulativamente, come se l'assenza, l'insufficienza e la contraddittorieta' potessero ricorrere contestualmente nello stesso punto della motivazione, ma neppure il seguito dell'esposizione si preoccupa di chiarire quali punti sarebbero affetti dall'uno o dall'altro di tali vizi, e per quale ragione, come se la ricorrenza nei singoli casi dell'uno o dell'altro vizio fosse affidato alla discrezione dell'organo giudicante, chiamato a integrare le ragioni del ricorrente.

7. L'esposizione delle censure si traduce, in realta' in una discussione sul valore di questo o quell'elemento utilizzato dal giudice o prospettato dalla parte, e, quando non vertono apertamente sul merito, mostrano di ignorare la tradizionale consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. un. 11 giugno 1998 n. 5802).

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

8. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, per violazione o falsa applicazione della L.F., articolo 67, comma 2, nel testo previgente, si formula il quesito di diritto, se costituisca violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 67, comma 2, previgente, negare la natura solutoria e la conseguente revocabilita' di un versamento di 500.000.000 effettuato mediante giroconto dal conto corrente (OMISSIS), privo di affidamento, al conto (OMISSIS) privo di affidamento e scoperto di lire 526.858.950, conti entrambi intestati alla medesima societa' e in essere presso la medesima banca.

9. Il motivo mostra di non aver colto esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito, con un accertamento in fatto, svolto in modo argomentato e non fatto neppure oggetto di censura dall'amministrazione straordinaria, e' giunto alla conclusione che il conto corrente, dal quale era stato prelevato il denaro utilizzato per il versamento oggetto di revocazione, era passivo e privo di affidamento, sicche' il saldo negativo di quel conto era immediatamente esigibile dalla banca; il trasferimento della somma su altro conto (in realta': l'annotazione a debito della somma corrispondente all'accredito su altro conto), che presentava le medesime caratteristiche, non aveva prodotto alcun modificazione nei rapporti dare avere tra banca e correntista, e non aveva in alcun modo ridotto l'esposizione debitoria della societa' nei confronti della banca. Si tratta di una motivazione in fatto, esente da vizi logici o giuridici, che non e' stata adeguatamente censurata.

10. Il motivo deve essere pertanto respinto in base al principio di diritto che non e' revocabile un versamento in conto corrente bancario scoperto eseguito dalla societa', poi fallita, con contestuale annotazione a debito della stessa somma su altro conto corrente bancario, esso stesso scoperto, intrattenuto con la medesima banca.

11. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimita' sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimita'.

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