In caso di subentro del curatore in un contratto di somministrazione in luogo della società fallita, non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato

In caso di subentro del curatore in un contratto di somministrazione in luogo della società fallita, non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, anche in caso di sottoscrizione di nuovo e diverso rapporto contrattuale, che presenta però le medesime condizioni del precedente. Peraltro, non essendo necessaria, ex art. 74 l.f., l'autorizzazione del giudice del delegato, non può considerarsi contra legem l'ipotesi in cui tale autorizzazione sia stata comunque rilasciata. (Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 novembre 2012, n. 19280)

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 novembre 2012, n. 19280



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6047-2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) - gia' (OMISSIS) SpA in persona del suo Direttore Generale Commerciale e Marketing, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 8579/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE del 24.11.2010, depositato l'1/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRKRA;

udito per la ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;

udito per il contro ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta ai motivi del controricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che si riporta alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto innanzi al Tribunale di Firenze opposizione allo stato passivo del fallimento della societa' (OMISSIS) dolendosi dell'ammissione in chirografo del proprio credito per forniture di energia elettrica erogata anche prima del fallimento con contratto nel quale era subentrato il curatore fallimentare asseritamente assistito da prededuzione.

Il Tribunale ha disposto il rigetto dell'opposizione con decreto depositato il 1 dicembre 2010 che la (OMISSIS) ha quindi impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il curatore fallimentare con controricorso.

Col 1 motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 74 L.F.. Il Tribunale fallimentare sarebbe incorso nel denunciato errore per aver ritenuto indispensabile l'autorizzazione del giudice delegato al fine di dar corso al subentro nel contratto di somministrazione da parte del curatore.

Col 2 motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla conclusione da parte del curatore di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, diverso dal precedente per potenza e durata, affermata dal Tribunale ma contraddetta dalla dichiarazione di subentro "alle stesse condizioni contrattuali in essere", di cui e' dato atto in causa, il cui esame sarebbe stato omesso.

Col 3 motivo, in relazione alla medesima circostanza di fatto, ascrive al Tribunale la violazione dell'articolo 2702 c.c. per aver disconosciuto il valore di prova legale del documento.

Il controricorrente deduce l'infondatezza delle censure.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che: "il ricorso puo' essere trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile. I motivi investono il passaggio logico, fondante la decisione conclusiva, secondo cui il curatore, in conformita' all'autorizzazione del giudice delegato, chiese l'allacciamento in via provvisoria della fornitura di energia con la potenza predeterminata, e dunque concluse nuovo e diverso contratto, situazione questa non smentita dalla sottoscrizione della "modulistica per voltura contrattuale (subentro ad un contratto di fornitura gia' esistente)".

La censura esposta nel 1 motivo introduce questione di diritto la cui soluzione non appare di decisivo rilievo. Nel resto il ricorso mira a sollecitare un apprezzamento di merito, precluso in questa sede, sulle circostanze rappresentate, della cui valutazione il decreto impugnato rende conto con puntuale e logica motivazione".

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta osservando, in ordine al primo motivo, che la questione posta, se sia necessaria l'autorizzazione del giudice delegato per l'esercizio da parte del curatore del subentro nel contratto di fornitura elettrica ai sensi dell'articolo 74 L.F., non dispiega rilievo nel caso di specie in cui e' incontestato che il curatore stipulo' il contratto d'allacciamento per la fornitura dell'energia elettrica con l'odierna ricorrente previa siffatta autorizzazione. Seppur fosse stata superflua, comunque il curatore ha agito previo suo rilascio, si' che la tematica, ribadita nella memoria difensiva della ricorrente, non e' destinata a spiegare incidenza alcuna.

Nel resto la memoria illustrativa della ricorrente, insistendo nella prospettazione argomentata nel ricorso, non induce a rivisitazione della conclusione esposta nella proposta del rel.. L'interpretazione del contenuto del contratto appartiene al giudice del merito e non e' sindacabile nel caso di specie in quanto e' logicamente e puntualmente motivata.

Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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