L'attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica nell'ambito della telefonia mobile è assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione

L'attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica nell'ambito della telefonia mobile, anche se caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla precedente normativa, è assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione. Il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile dunque va a sostituirsi alla licenza di stazione radio ed il regime autorizzatorio giustifica, il mantenimento/pagamento della tassa di concessione governativa, che deve essere pagata.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 14 dicembre 2012, n. 23052



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21646/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SUSEGANA, COMUNE DI GODEGA SANT'URBANO, COMUNE DI PIEVE SOLIGO, COMUNE DI CONEGLIANO in persona dei rispettivi Sindaci e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO SCHIRO';

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che preliminarmente ha chiesto lo stralcio dei documenti allegati dal n. 4 al n. 36 e 40 e nel merito chiede l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto e chiede altresi' di poter depositare nota del Ministero dell'Interno pervenuta ieri, l'Avvocato dello Stato si oppone al deposito e il P.G. si rimette alla decisione della Corte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia attiene alla richiesta, formulata dai Comuni indicati in rubrica, di rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari posseduti.

La Commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 19/06/210 ha respinto il ricorso presentato dai comuni interessati.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello dei Comuni contribuenti, cosi' motivando:

- l'articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, prevede il pagamento della tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo di licenza o di documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

- il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo n. 259 del 2003) ha disposto, con l'articolo 3, la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica e, con l'articolo 218, ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, che, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nel disporre che oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, costituiva la fonte normativa del citato articolo 21 della tariffa e presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile;

- era irrilevante la circostanza che l'articolo 1, comma 203, della legge finanziaria 2007/244 avesse esteso anche ai non udenti i benefici previsti dall'articolo 21 della tariffa, non potendo tale disposizione comportare la reviviscenza di una norma gia' abrogata;

- il TUIR aveva escluso i Comuni dall'assoggettamento alle imposte dirette e la riformulazione dell'articolo 114 della Costituzione aveva posto sullo stesso piano i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e lo Stato.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso e memoria i Comuni intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 74 cit. T.U.I.R. e deduce che non e' pertinente il riferimento a tale norma, operato dalla sentenza impugnata, per giustificare l'esenzione dei Comuni dalla tassa di cui trattasi.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 114 Cost., e si deduce che tale norma non implica l'uguaglianza del Comune e dello Stato sul piano fiscale, ma piu' semplicemente la coordinazione dei vari enti e dei relativi poteri in un unico risultato, con la conseguenza che i Comuni non sono esclusi dall'assoggettamento all'imposizione fiscale da parte dello Stato.

Con il terzo motivo si denuncia altresi' violazione dell'articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, nonche' del Decreto Ministeriale 24 maggio 2005, articolo 2, e Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 203. L'Agenzia deduce al riguardo che il legislatore ha modificato l'articolo 21 citato con le disposizioni da ultimo richiamate, emanate successivamente all'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, e in particolare con la Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 203, che ha esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa gia' riconosciuta a invalidi e non vedenti, restando cosi' dimostrata la persistente vigenza dello stesso articolo 21.

Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente denunciando la violazione dell'articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, e Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 218, deduce che:

- malgrado le liberalizzazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, l'attuale regime degli operatori radiotelefonici continua a essere sottoposto al controllo della pubblica amministrazione attraverso l'autorizzazione generale prevista dall'arT. 25 dello stesso Decreto Legislativo;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, - che, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, costituiva la fonte normativa dell'articolo 21 citato e il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile - sebbene abrogato dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 218, e' stato reiterato nel suo contenuto precettivo dall'articolo 160 della stesso Decreto Legislativo, che ha disposto che "presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata consegnata l'autorizzazione generale deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. Per le stazioni riceventi del servizio il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza"; di conseguenza anche attualmente il proprietario di un apparecchio di telefonia mobile e' autorizzato a farne uso in l'orza del proprio abbonamento e, nello stesso tempo, l'articolo 160 citato, riproducendo il contenuto dell'articolo 318 abrogato, ha modificato l'articolo 21 della tariffa nella parte in cui in precedenza richiamava l'articolo 318 stesso.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilita' del quarto motivo del ricorso, sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la censura proposta riguardava questione nuova dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimita'. Va osservato al riguardo che la censura solleva una questione di mero diritto, che non implica accertamenti di fatto, e che pertanto puo' essere legittimante proposta per la prima volta in sede di legittimita' (Cass. 2005/20005; 2007/9297).

3. Nel merito, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato nei termini qui di seguito precisati.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, ("Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nel suo primo articolo stabilisce che sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative: "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa".

Per quanto concerne l'utilizzo dei cellulari, si deve fare riferimento all'articolo 21 di detta tariffa, il quale indica quale oggetto di tassazione: "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 318, e Decreto Legge 13 maggio 1973, n. 151, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 202).

In merito all'utilizzo della licenza, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, (Codice postale e delle telecomunicazioni), si precisava che: "Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo n. 259 del 2003), il settore delle comunicazioni e' stato privatizzato, al fine di tutelare i diritti inderogabili di liberta' delle persone nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime, non piu' di concessione, ma di concorrenza.

La fornitura di servizi di comunicazione elettronica e' stata qualificata come attivita' libera dal citato Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 3, comma 2, in ragione della sua natura di preminente interesse generale, ma nel rispetto delle condizioni stabilite nel capo 2 dello stesso decreto legislativo e in particolare dell'articolo 25, comma 3, in forza del quale detta fornitura e' soggetta ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione, resa dall'interessato, di voler iniziare la fornitura e costituente denuncia di inizio di attivita', l'ermo restando il potere del Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.

Nello stesso tempo l'articolo 160 dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche ha reiterato il contenuto dell'abrogato Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, stabilendo che presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata consegnata l'autorizzazione generale deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata da Ministero, fermo restando che per le stazioni riceventi del servizio il titolo di abbonamento sostituisce la licenza.

4. Dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l'attivita' di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore liberta' rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica amministrazione, con la particolarita' che il contratto di abbonamento con il gestore dei servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di liberta' rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia nobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi dell'articolo 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". Non rileva l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell'abrogato Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 318, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.

La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto della Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 1, comma 203, che. intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell'articolo 21 della tariffa per effetto del disposto del 0Decreto Legislativo n. 159 del 2003, articolo 268, ha esteso ai non udenti l'esenzione dalla tassa di concessione governativa gia' prevista dallo stesso articolo 21 per invalidi e non vedenti, restando cosi' dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 1973, articolo 318.

Non rilevano, infine, neppure i riferimenti compiuti dai giudici di appello alle disposizioni del TUIR, che riguardano soltanto l'imposizione diretta, e all'articolo 114 Cost., da cui non e' dato ricavare alcun elemento che giustifichi una generale esenzione dei Comuni dall'imposizione fiscale dello Stato.

5. Il ricorso merita pertanto accoglimento nei termini fin qui precisati e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in ordine alle censure accolte.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso dei Comuni contribuenti.

La novita' della questioni affrontate giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali dell'intero giudizio.

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