Con la pubblicazione di un bando per l'avanzamento interno di carriera, il datore di lavoro deve non solo rispettare la norma con qui egli stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche adempiere l'obbligazione con correttezza e buona fede

Il bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero di posti, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione ecc.) prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione integra gli estremi dell'offerta al pubblico che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma, ma anche ad adempiere all'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Dunque, il superamento del concorso indipendentemente dalla successiva nomina consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una posizione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della nature del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1818



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 109/2009 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, gia' MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (OMISSIS), in persona del Ministro pro' tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 504/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/04/2008 r.g.n. 1170/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO E DIRITTO

Considerato che:

la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dei lavoratori in epigrafe, dipendenti del Ministero del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, proposta nei confronti di quest'ultimo, avente ad oggetto la declaratoria del loro diritto all'inquadramento, ai fini economici e giuridici, nella posizione acquisita nella procedura selettiva a decorrere dalla data indicata nel relativo bando e non - cosi' come riconosciuto dall'Amministrazione - da epoca successiva con condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive;

la Corte del merito, rilevato che il bando di concorso prevedeva ai fini della decorrenza economica e giuridica del nuovo inquadramento professionale la stessa data di pubblicazione del bando, riteneva che tale decorrenza non poteva essere modificata dal successivo CCNI del febbraio 2004 a tanto ostandovi non solo l'immodificabilita' delle clausole del bando, ma anche la considerazione che l'invocato contratto collettivo integrativo non prevedeva affatto una modifica della decorrenza dell'inquadramento stabilendo soltanto i termini per il completamento delle procedure all'esito del concorso;

avverso questa sentenza il precitato Ministero ricorre in cassazione censurando la suddetta impostazione;

resistono con controricorso le parti intimate;

il Collegio ha disposto, all'esito dell'odierna udienza, la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

Ritenuto che:

questa Corte con riferimento alla natura e l'efficacia del bando per la selezione ai fini dell'avanzamento interno di carriera, ha gia' sancito che ove il datore di lavoro abbia manifestato la volonta' di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalita' del concorso, criteri di valutazione dei titoli ecc.), prevedendo, altresi', il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale e' destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalita', ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede;

conseguentemente il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne' espropriarle per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtu' del disposto dell'articolo 2077 c.c., comma 2 (cosi' da ultimo Cass. S.U. n. 8595/1998; Cass. n. 16501/2004);

siffatta regola iuris, che il Collegio condivide e ribadisce, risulta, del resto, pienamente coerente, per come gia' ritenuto da questa Corte in analoghe fattispecie (cfr. Cass. n. 14478/2009; Cass. n. 26493/2010 e Cass. n. 240/2012), con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti;

alla stregua dei richiamati principi risulta,pertanto, corretta in diritto la sentenza impugnata che ha ritenuto l'intangibilita' del diritto, acquisito al patrimonio del vincitore di un concorso di vedersi riconosciuta, in base al relativo bando, l'attribuzione, agli effetti giuridici ed economici, della nuova posizione a decorrere da una certa data;

rimane assorbita ogni ulteriore critica considerato, come rilevato, il principio secondo il quale la predetta intangibilita' non e' intaccabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta a posticipare la decorrenza dell'inquadramento;

il ricorso, in conclusione, va respinte le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
 

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