In caso di società di fatto intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa e non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti/pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore

In caso di società di fatto intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris. Pertanto, di regola, non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti/pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietà familiare.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 luglio 2013, n. 16829



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  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2249/2007 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del 2013 ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DI FATTO TRA (OMISSIS) E (OMISSIS), nonche' della socia illimitatamente responsabile (OMISSIS), in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 626/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Catania, con sentenza del (OMISSIS), ha dichiarato il fallimento della societa' di fatto tra (OMISSIS) e la coniuge (OMISSIS), nonche' di quest'ultima, quale socio illimitatamente responsabile e, con sentenza del 9.10.2001 ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultima.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12.7.2006, ha confermato la decisione del Tribunale.

Contro la sentenza di appello l'opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L.F., articolo 147, e relativo vizio di motivazione. Formula - ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) - i seguenti quesiti: "puo' essere dichiarata l'estensione del fallimento di un imprenditore al di lui coniuge, per avere questi, siccome mosso da maritalis affectio e dai conseguenti sentimenti di solidarieta' coniugale, prestato in suo favore alcune fideiussioni, concesso una garanzia ipotecaria sulla meta' indivisa dei propri beni immobili (di cui il coniuge imprenditore era comproprietario) e sottoscritto insieme al coniuge contratti di conto corrente cointestati?".

"Puo' il coniuge di un imprenditore commerciale compiere i suddetti atti di solidarieta' per venire incontro alle esigenze economico-finanziarie del coniuge in difficolta' (senza, peraltro, ingerirsi nella gestione dell'impresa), senza rischiare, per avere compiuto tali atti, di essere coinvolto, quale socio di fatto, nel fallimento del coniuge?".

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 230 bis c.c. e relativo vizio di motivazione.

Formula - ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. - il seguenti quesiti: "in caso di dichiarazione di fallimento individuale del gestore di un'impresa familiare, il fallimento puo' essere esteso al collaboratore partecipante alla stessa impresa sol perche' questi ha prestato fideiussioni, concesso ipoteca sui propri beni immobili in favore dell'impresa in difficolta' ed ha prestato il suo nome per la contestazione di qualche conto corrente bancario?".

"Possono tali atti, di per se' e senza il concorso di altri elementi concreti, gravi precisi e concordanti, valere a superare la presunzione che siano stati posti in essere dal partecipante all'impresa familiare solo in forza dell'affectio familiaris e della naturale solidarieta' tra congiunti?".

3.- Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa e' necessario il positivo accertamento dell'effettiva costituzione di una societa' di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del "nomen" della societa' o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco ne' la qualificazione dei familiari come collaboratori dell'impresa familiare, ne' l'eventuale condivisione degli utili, trattandosi d'indicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla "affectio societatis". (Sez. 1, Sentenza n. 14580 del 16/06/2010).

Per poter considerare esistente una societa' di fatto, agli effetti della responsabilita' delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma e' sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la societa' esistesse. Tuttavia, in caso di societa' di fatto (che si assuma) intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris", sicche', di regola, non e' di per se' sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarieta' familiare (Sez. 1, Sentenza n. 6770 del 26/07/1996).

A tali principi - che il Collegio ribadisce e fa propri - si e' correttamente attenuta la corte di merito nell'evidenziare che, oltre alla cointestazione di tre conti correnti affidati, utilizzati per l'esercizio dell'impresa; alla prestazione sistematica di fideiussioni a garanzia delle esposizioni dei soli conti intestati al (OMISSIS); alla comproprieta' della maggior parte degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa; alla costituzione di ipoteca volontaria a favore di banche creditrici e alla collaborazione prestata dalla (OMISSIS) alla gestione dell'impresa, sussisteva, nella concreta fattispecie, l'esteriorizzazione del vincolo.

In particolare, nel contratto di conto corrente stipulato dai coniugi con la (OMISSIS) vi era menzione della "ditta (OMISSIS)" e nel correlato contratto di fideiussione sottoscritto da entrambi era menzionata la " (OMISSIS) s.d.f.".

A tale decisivo elemento il ricorso non fa alcun riferimento. Talche' i motivi sono inammissibili per aspecificita', oltre ad essere versati in fatto, presupponendo una diversa lettura degli atti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita' - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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