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l'aver pagato in ritardo e parzialmente il canone di locazione per lungo tempo e' prova del mancato adempimento per lungo tempo dell'obbligazione primaria del conduttore, che e' quella di pagare regolarmente il canone nella misura pattuita

in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. Sentenza n. 24460 del 18/11/2005. Infatti l'aver pagato in ritardo e parzialmente il canone di locazione per lungo tempo, fino a giungere al mancato pagamento dell'importo di euro 15.561,68, pari a circa dieci mensilita' del canone, e' prova del mancato adempimento per lungo tempo dell'obbligazione primaria del conduttore, che e' quella di pagare regolarmente il canone nella misura pattuita. La circostanza che il locatore abbia tollerato nel tempo tale inadempienza non prova che sia intervenuto un accordo fra le parti sulla possibilita' di pagare il canone in ritardo ed in misura ridotta.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 settembre 2013, n. 21156



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16426/2007 proposto da:

(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), in persona dei soci e legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

sul ricorso 19415/2007 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.N.C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 949/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/10/2006 R.G.N. 594/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), proprietario di un immobile condotto in locazione ad uso bar dalla s.n.c. (OMISSIS), per un canone locativo mensile di euro 1.544,72, intimava alla conduttrice lo sfratto per morosita' in relazione alla mancata corresponsione di canoni per l'ammontare complessivo di euro 15.561,68.

L'intimata versava la predetta somma prima dell'udienza di prima comparizione.

Il Tribunale di Genova rigettava la domanda di risoluzione per grave inadempimento della convenuta e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di lite.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 17-10-2006, a modifica della decisione di primo grado,ha dichiarato risolto per morosita' il contratto di locazione.

Propone ricorso la societa' (OMISSIS) con un motivo.

Resiste (OMISSIS) e propone ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si denunzia violazione dell'articolo 1455 c.c., e vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente deduce che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto la gravita' dell'inadempimento senza considerare che il conduttore non aveva mai sospeso il pagamento del canone, che la morosita' era stata sanata prima dell'udienza di comparizione, che per tutta la durata del rapporto il locatore aveva tollerato irregolarita' nel pagamento.

2. Il motivo e' infondato.

Il ricorrente denunzia la violazione di legge,ma in sostanza censura l'accertamento della Corte di merito sulla gravita' dell'adempimento.

Infatti neanche nel quesito di diritto sono indicate specifiche violazioni dell'articolo 1455 c.c., ma l'intera formulazione e' attinente alla valutazione di merito della Corte che ha ritenuto grave l'inadempimento.

3. La Corte di Appello ha ritenuto che l'inadempimento doveva ritenersi obiettivamente grave, avendo la conduttrice pacificamente accumulato una morosita' complessiva di euro 15.561,68, e conseguendo il giudizio di gravita' sia al valore assoluto del coacervo dei canoni non versati, sia al loro raffronto con l'ammontare dell'ultimo canone mensile (euro 1544,72) che avrebbe dovuto essere all'epoca corrisposto (parametro significativo per valutare l'entita' dell'inadempienza), raffronto dal quale emerge che l'ammontare complessivo della morosita' era giunta a superare dieci mensilita' di canone.

E' pur vero,che non vi fu mai una totale interruzione nella corresponsione dei canoni, ma ad opinione della Corte cio' non puo' rendere di scarsa importanza un inadempimento di tale entita', trattandosi di circostanza al contrario evidenziante che detto inadempimento si protrasse per un periodo ben superiore a dieci mesi, avendo la conduttrice perseverato per lungo tempo nel corrispondere canoni inferiori al dovuto.

4. Si osserva che la Corte di merito in tale valutazione,logica e non contraddittoria, si e' attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza dei legittimita' secondo cui in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. Sentenza n. 24460 del 18/11/2005.

5. Infatti l'aver pagato in ritardo e parzialmente il canone di locazione per lungo tempo, fino a giungere al mancato pagamento dell'importo di euro 15.561,68, pari a circa dieci mensilita' del canone, e' prova del mancato adempimento per lungo tempo dell'obbligazione primaria del conduttore, che e' quella di pagare regolarmente il canone nella misura pattuita.

6. La circostanza che il locatore abbia tollerato nel tempo tale inadempienza non prova che sia intervenuto un accordo fra le parti sulla possibilita' di pagare il canone in ritardo ed in misura ridotta.

La circostanza che dopo la notifica dell'atto di intimazione per morosita' la conduttrice abbia pagato tutti i canoni dovuti non incide sulla valutazione della gravita' dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore e' costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento.

Il ricorso incidentale e' assorbito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte,riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

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