La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformita

La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 26, comma 2, in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformita'' di cui all'articolo 28, comma 1, della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera (Cass.5843/97; 5117/99; 7130/01). Va aggiunto che le suddette norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'articolo 1120 c.c.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento (Cass. 1166/02; 3515/05).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 settembre 2013, n. 22276



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1937/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

sul ricorso 14829/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti ricorrenti incidentali -

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1061/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/12/2008, e la Sent. n. 729/09 dep. il 30/6/09;

Preliminarmente la Corte dispone la trattazione congiunta dei procedimenti 1937/2010 + 14829/2010 che riunisce sotto il n. di R.G. piu' anziano;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilita' del deposito della memoria da parte del ricorrente per l'udienza odierna; e che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con il ricorso n. 1937/2010 e' tempestivamente censurata la sentenza della Corte di appello di Bari - resa il 2 dicembre 2008 - con la quale e' stata confermata la legittimita' della delibera adottata dal condominio via (OMISSIS) il 21 aprile 1997.

La delibera, impugnata da (OMISSIS) ved (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS), stabiliva la trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo per ogni appartamento ex Legge n. 10 del 1991.

La Corte d'appello rigettava l'appello, correggendo la motivazione di primo grado.

Affermava che il tribunale, preso atto del sopraggiungere, nel 1998, di altra delibera confermativa di quella impugnata, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, regolando le spese secondo la soccombenza virtuale.

A tal fine riesaminava tutte le doglianze proposte a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare e le disattendeva. In particolare osservava:

a) che non c'era bisogno di unanimita' dei consensi, vertendosi in ipotesi di applicabilita' della legge 10/91;

b) che la delibera non necessitava di progetto e relazione tecnica di fattibilita'.

3) che l'assenza dei proprietari dei locali a piano terra e scantinato non era rilevante, non essendo proprietari dell'impianto di riscaldamento.

Rigettava infine le doglianze circa la liquidazione delle spese di primo grado.

Ai 26 motivi di ricorso per cassazione il Condominio ha contrapposto controricorso, illustrato da memoria.

La causa e' stata fissata il 7 novembre 2012 e rinviata a nuovo ruolo per acquisire autorizzazione assembleare all'amministratore a resistere in giudizio.

Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza del 4 giugno 2013.

2) Con il ricorso n. 14829/10, composto da 462 pagine, e' tempestivamente censurata, dai medesimi ricorrenti, eccettuata la (OMISSIS), la sentenza della Corte di appello di Bari - resa il 30 giugno 2009 e notificata il 30 marzo 2010 - con la quale e' stata confermata la legittimita' della delibera adottata dal condominio via (OMISSIS) il 28 gennaio 1998.

La delibera, in assenza dei ricorrenti, nuovamente stabiliva la modifica dell'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo per ogni appartamento.

La Corte d'appello, premessa la inammissibilita' di nuova produzione documentale depositata dagli appellanti, riteneva consentita la soppressione dell'impianto ai sensi della Legge n. 10 del 1991, con le forme adottate.

Ai 22 motivi di ricorso per cassazione, il Condominio ha contrapposto controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria per l'udienza del 7 novembre 2012.

In quella sede e' stato disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa di delibera condominiale di autorizzazione dell'amministratore a resistere. Parte controricorrente ha depositato nota con cui espone che aveva gia' ottemperato a tale obbligo e memoria con in calce nuovo mandato rilasciato al difensore dal nuovo amministratore di condominio.

Vi e' stata nuova memoria dei ricorrenti.

Negli atti depositati in cancelleria si rinvengono anche una segnalazione dei ricorrenti ai fini della riunione e una nota del Condominio di correzione di un proprio atto difensivo.

I ricorsi sono stati riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3) In sede di discussione e' stata sollevata questione circa la congruita' del contributo unificato versato, rilievo di portata fiscale, che non ha peso ai fini della decisione.

E' stata contestata anche la possibilita' delle parti di depositare due memorie ex articolo 378 c.p.c., facolta' che invece sussiste qualora, come nella specie, vi sia stato rinvio di una prima udienza di discussione (nella specie, per motivi di ufficio ex articolo 182 c.p.c.), con conseguente rifissazione.

Peraltro nel giudizio di legittimita', le memorie di cui all'articolo 378 c.p.c., sono destinate esclusivamente ad illustrare censure gia' compiutamente formulate nell'atto di impugnazione, sicche' il loro deposito non e' decisivo ai fini delle soluzioni adottate dal Collegio.

4) Conviene esaminare in primo luogo il ricorso n. 14829, relativo alla seconda delibera, confermativa di quella del 1997, per le possibili ricadute della decisione.

Il prima motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1120 c.c., articoli 115 - 91 e 15 c.p.c., della Legge n. 10 del 1991, e vizi di motivazione.

Anche il secondo motivo deduce violazione della Legge 10, articolo 26, e ha per oggetto il risparmio energetico realizzato con la modifica dell'impianto centrale.

La tesi prolissamente sostenuta con i due motivi si basa sulla relazione di parte (OMISSIS), prodotta in primo grado, e sostiene che l'impianto comune produceva un consumo di energia inferiore a quello dei 15 nuovi impianti, sicche' non sarebbe stata possibile l'adozione di delibera condominiale di trasformazione, in mancanza di preventiva prova del risparmio energetico, negato dalla perizia di parte.

Si sostiene anche che per la validita' della delibera condominiale sarebbe necessario dimostrare - prima della deliberazione l'effettiva e concreta esistenza di una riduzione di consumi e di un risparmio energetico.

La tesi, riassunta nei quesiti posti a pag. 174, e' infondata.

Lo e' in primo luogo perche' la Corte d'appello, nel riportare l'unico motivo di appello, ha precisato particolari relativi alla relazione condominiale (OMISSIS) che indicavano la sussistenza di motivi prevalenti circa la convenienza della trasformazione (vetusta' delle tubazioni, mancata coibentazione), non superabili con una alternativa valutazione di merito in sede di legittimita'.

4.1) E' infondata soprattutto perche' la Corte di appello ha correttamente distinto tra fase deliberativa e fase attuativa della delibera e ha chiarito che ai fini della validita' della deliberazione non sono necessaria acquisizioni tecniche che dimostrino preventivamente la assoluta convenienza della trasformazione quanto ai consumi.

Infatti dalla normativa invocata non si desume che sussista tale obbligo, ne' che si debba dimostrare la riduzione dei consumi di combustibile per legittimare la trasformazione.

Al legislatore e' apparso opportuno favorire, come si dira' anche di seguito, la trasformazione degli impianti da centralizzati in autonomi in relazione al miglioramento che, secondo un criterio di larga scala, esso induce nella gestione del consumo energetico, al di la' delle verifiche preventive del caso singolo, che sarebbero incongrue con lo stesso dettato di favore per la trasformazione della tipologia di impianti. E' evidentemente impossibile avere la preventiva (e anche successiva) certezza che l'accensione degli impianti e i relativi consumi, allorche' autogestiti, restino di fatto inferiori, ben potendo i singoli incorrere in usi errati e consumi che prescindono dal criterio che il legislatore, secondo l'id quod plerumque accidit, ha preferito, cioe' la frammentazione in impianti autonomi.

Si trova conferma del favor per l'individualizzazione degli impianti anche nella previsione di cui all'articolo 26, comma 6 che per i futuri impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, ha imposto che siano progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola, unita' immobiliare.

5) Resta in tal modo superato anche quanto sostenuto nel quarto e quinto motivo, ove si pone la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione.

6) Con il terzo motivo di ricorso e' denunciata violazione dell'articolo 1120 c.c.; pur traendo spunto sempre dalla dedotta insussistenza di risparmio energetico, esso aggiunge e sottolinea, per dimostrare l'illegittimita' della delibera ex Legge n. 10 del 1991, e quindi la necessita' di delibera unanime, che l'impianto centralizzato preesistente era gia' alimentato a gas metano e che ex post ne sarebbe emersa la non "fattibilita'" per tutti i condomini a causa della conformazione (in specie delle colonne montanti).

Il quesito di diritto (pag. 192) pone infatti anche questi presupposti della richiesta suddetta. La censura e' infondata.

Nel testo originario applicabile alla specie (fu modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2005, dal Decreto Legislativo n. 311 del 2006, e dalla Legge n. 99 del 2009, articolo 27 comma 22), la Legge n. 10 del 1991, articolo 26, comma 2, prevedeva che "per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali".

L'individuazione degli interventi contemplati e' desumibile dalla stessa normativa, e dunque sia dall'articolo 1, espressamente menzionato, che al comma 3 indica le fonti rinnovabili, sia dall'articolo 8.

Questa disposizione identifica - alla lettera g) - tra gli interventi meritevoli di contributi pubblici, la "trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da piu' unita' immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unita' immobiliari".

Si evince chiaramente che non e' richiesto che l'impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, ma solo che quelli autonomi da realizzare lo siano, come nella specie e' avvenuto.

6.1) Ne' era prevista una verifica preventiva penetrante della efficacia dell'intervento; lo si desume, a tacer d'altro, dalla circostanza che l'articolo 26, nel testo modificato, sottopose la deroga alle regole assembleare alla circostanza che gli interventi deliberati fossero "individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato", il che non era richiesto in precedenza.

Da tutte le considerazioni fin qui svolte discende non solo il rigetto del terzo motivo, ma anche del sesto, con il quale si afferma che la trasformazione sarebbe stata preclusa, perche' l'impianto centralizzato precedente era a gia' alimentato a gas, invocando l'articolo 8, lettera f).

Questa disposizione prevede l'erogazione dei contributi anche in caso di "installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonche' di calore e acqua sanitaria di ogni singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonche' trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1". Invano parte ricorrente tenta di ricondurre a questa ipotesi la vicenda condominiale di cui si tratta.

La disposizione di cui alla lettera f) si riferisce a condizioni diverse da quelle previste dalla lettera g), ipotesi speciale dedicata proprio agli edifici composti da piu' unita' immobiliari ; ne' si puo' credere che l'una e l'altra ipotesi sono poste alternativamente dalla normativa, trattandosi di concorrenti casi di legittimazione all'ottenimento dei contributi, ditalche' riconosciuta la piena corrispondenza del caso in esame all'ipotesi g) - l'interpretazione meramente possibilista proposta da parte ricorrente va senz'altro disattesa.

7) Non merita accoglimento neppure il settimo motivo, che lamenta vizi di motivazione e che e' viziato in primo luogo da inammissibilita' per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c..

Esso infatti si diffonde per oltre settanta pagine senza formulare il momento di sintesi, previsto dalla norma citata (SU 20603/07), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita'.

Inoltre il motivo, pur presentato quale censura ex articolo 360, n. 5, prospetta singolarmente profili che sembrerebbero attingere la doglianza di omessa pronuncia, giacche' premette che in appello non era stato eccepito soltanto quanto oggetto di esame da parte della Corte territoriale, ma "molto altro" e si diffonde nell'indicare le cosiddette eccezioni non esaminate.

Cosi inquadrata, la censura e' inammissibile perche' mal proposta e priva del quesito, che e' richiesto anche in relazione ai vizi in procedendo.

Tuttavia, se si considera che la Corte d'appello ha cercato di cogliere, anch'essa con le difficolta' di orientamento causate dalla lunghezza degli scritti, i punti decisivi, limitando ad essi, come d'obbligo, la risposta, si puo' credere che parte ricorrente si dolga consapevolmente della sola insufficienza di motivazione.

Questa censura rileva pero' in sede di legittimita' soltanto ove sia dimostrata la decisivita' delle risultanze asseritamente trascurate dal giudice di merito. Ed e' questa la cartina di tornasole rivelatrice della configurabilita' di una "chiara indicazione del fatto controverso", preteso dalla disposizione di cui all'articolo 366 bis c.p.c..

Orbene, le questioni intuibili in questo settimo motivo sono gia' assorbite da quanto osservato in precedenza o prive di fondamento. In particolare sembra utile soffermarsi su qualcuna, anche in vista dell'esame di successive censure.

Si e' detto della irrilevanza della preesistenza di un impianto alimentato a gas o dell'avvenuto conseguimento di riduzioni di consumi grazie a lavori precedenti.

7.1) E' manifestamente in errore il ricorso laddove accusa la delibera di aver stabilito la trasformazione in impianti autonomi di qualunque tipo e non in impianti a gas.

Gia' nelle difese in sede di merito parte resistente ha contestato che questa sia la formulazione della delibera. E' sufficiente comunque osservare che, sfiorando la temerarieta', parte ricorrente indica tal fine solo una parte dispositiva della delibera stessa; dimentica pero' che la delibera e' composta di un insieme argomentativo ed e' completata dalla relazione tecnica (OMISSIS) (riportata a pag. 372 e ss del ricorso), inequivocabili nel far comprendere che la trasformazione era voluta in impianti autonomi a gas.

7.2) Irrilevante e' che nella fase attuativa sia emersa, secondo parte ricorrente, l'impossibilita' di realizzare l'impianto autonomo in uno degli appartamenti per difficolta' connesse alla collocazione di una canna fumaria.

La circostanza, che non risulta fosse nota al momento della delibera, non poteva rilevare ai fini della legittimita' di essa, da valutare ex ante. Tutte le difficolta' della fase attuativa vanno infatti fatte valere al momento in cui emergono, con eventuali opportuni rimedi, sia al fine di farle superare, sia al fine di denunciare inadempienze ove colpevoli e lesive.

7.2.1) Infine non rileva che la legislazione favorisca le fonti rinnovabili di energia.

Al di la' della rubrica dell'articolo 8, che a cio' si riferisce, il testo di esso vale a incentivare ogni forma di "miglioramento dell'efficienza energetica" e specifica sub g) quanto gia' riportato, ditalche' risulta superflua, ai fini del tema del decidere, ogni valutazione sull'opportunita' di utilizzare l'energia solare o altra fonte di energia.

Bene ha fatto la Corte di appello a non soffermarvisi.

7.3) Ed altrettanto corretto e' stato ignorare quanto, secondo il ricorso, sarebbe stato riportato nelle relazioni di parte in ordine alla possibilita' e validita' di adottare valvole termostatiche o altri sistemi di contabilizzazione del calore centralizzato.

Il Condominio non aveva alcun obbligo di preferire queste misure alternative, potendosi ben valere della normativa di favore per le decisioni condominiali del tipo adottato.

8) L'ottavo e il nono motivo di ricorso trovano esauriente risposta nelle osservazioni svolte sopra sub 7.1.

9) Il decimo insiste nell'affermare che sarebbe stato piu' conveniente l'uso di pannelli solari.

Va risposto ancora una volta che, contrariamente a quanto il quesito propone, gli articoli 8 e 26, della legge citata non imponevano di preferire l'utilizzo di energia solare per riscaldare gli edifici, ma consentivano di deliberare a maggioranza anche soltanto il passaggio da un impianto centralizzato comunque alimentato a impianti autonomi a gas per le singole unita' abitative.

10) Anche l'undicesimo motivo e' vano.

Esso, riguardante preteso vizio di motivazione, sembra aver di mira piu' un preteso fraintendimento della propria censura, svolta in appello, relativa alla relazione tecnica di convenienza economica e fattibilita' della trasformazione, che non la esattezza delle affermazioni rese sul punto dalla Corte d'appello, che sono ineccepibili.

Puo' essere esaminato unitamente ai motivi successivi, fino al quattordicesimo.

Con queste doglianze l'istante vuole infatti che sia affermata la nullita' della delibera: - perche' carente di una relazione tecnica idonea a dimostrare concretamente l'esistenza di una convenienza economica sotto il profilo della riduzione dei consumi (12); - perche' la relazione di parte acquisita in causa avrebbe dimostrato che l'impianto centralizzato consumava meno gas dei 15 nuovi impianti (13); - per avere trascurato la relazione di convenienza economica dell'ing. (OMISSIS) (14) anch'essa volta a dimostrare che la trasformazione adottata era meno favorevole rispetto al mantenimento in esercizio dell'impianto preesistente o alla sua trasformazione in impianto solare.

Tutte queste argomentazioni eludono il nucleo fondamentale della controversia, che risiede nello stabilire se la delibera, condominiale dovesse essere fondata su uno studio avente le caratteristiche richieste dal progetto dalla modifica, previsto dall'articolo 28, e se la idoneita' della relazione tecnica posta a base della delibera sia da valutare ex ante, cioe' riportandosi alla situazione esistente a quel momento o ex post, cioe' potendola sindacare in giudizio, come vorrebbe parte ricorrente.

10.1) In questa prospettiva e' da esaminare congiuntamente anche il motivo 17, che critica la motivazione per aver sopravvalutato la relazione tecnica (OMISSIS), in quanto priva di calcoli sul consumo di gas e di dimostrazione scientifica in ordine ai minori consumi. La Corte di appello ha risposto ad ogni rilievo del tipo qui fatto valere, argomentando nel primo senso.

Ha pertanto ricordato che, secondo l'orientamento di legittimita' prevalso, la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 26, comma 2, in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali e1 valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformita'' di cui all'articolo 28, comma 1, della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera (Cass.5843/97; 5117/99; 7130/01).

Va aggiunto che le suddette norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'articolo 1120 c.c.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento (Cass. 1166/02; 3515/05).

Inoltre e' stato precisato che la legge nel distinguere la fase deliberativa da quella attua ti va, attribuisce alla prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle prescrizioni di legge. Una volta deliberata la sostituzione, il condominio, e per esso l'amministratore, deve provvedere a tutte le opere necessarie, tranne quelle rientranti nella disponibilita' dei singoli condomini, perche' questi, sia pure dissenzienti, possano provvedere ad allacciare le varie unita' immobiliari al nuovo sistema di alimentazione (Cass. 4216/09).

Proseguendo su questa scia interpretativa, il Collegio intende affermare chiaramente che la deliberazione condominiale puo' formulare la valutazione di convenienza economica anche sulla base di una relazione tecnica (o di altri riscontri valutativi) che non scenda nel dettaglio richiedi bile per il progetto attuativo, ma sia attendibile e in buona fede volta al perseguimento dei fini tutelati dal legislatore del 1991.

10.2) Cio' e' quanto i giudici di merito hanno rinvenuto nella delibera del 1998, adottata sulla base della relazione (OMISSIS). Il giudizio sul punto e' congruo e logico, poiche' la relazione adduce elementi inequivocabili volti a dimostrare la vetusta' dell'impianto esistente e quindi, quantomeno nel tempo, la sua antieconomicita' sotto il profilo dei consumi energetici, oltre che della conformazione unitaria e non parcellizzata come preferito dal legislatore. Trattasi di apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.

E' gia' insita in queste osservazioni e nelle massime riportate la conseguenza circa la insindacabilita', nel successivo giudizio di impugnazione della delibera, sulla valutazione di convenienza, che e' riservata ai condomini e che non puo' essere rivista dal giudice se ispirata.

La mancata attuazione della delibera per concreta irrealizzabilita' o per passivita' dell'amministratore e dei condomini favorevoli esula dall'area della validita' della delibera di trasformazione dell'impianto e concerne la fase attuativa. In questa fase, risiede nella responsabilita' dell'amministratore dare o meno corso alla delibera sulla base del progetto e della relazione tecnica che devono confermare, ex articolo 28, la rispondenza alle prescrizioni della Legge n. 10 del 1991.

Il condomino che si ritenga pregiudicato in questa fase puo' reagire convenientemente, come gia' accennato, senza pero' poter inficiare la delibera regolarmente adottata.

11) Con questi rilievi il Collegio respinge sia i motivi sopraelencati, sia il quindicesimo e il sedicesimo.

Essi concernono infatti la difficolta', emersa nelle more (non risulta deduzione sul punto in sede deliberativa), di realizzare l'impianto nell'appartamento (OMISSIS), questione concernente la fase attuativa.

12) Il diciottesimo motivo e' infondato, perche' ripropone la problematica relativa alla alimentazione dell'impianto centralizzato, esaminata in precedenza.

13) Il diciannovesimo si duole della mancata risposta alle critiche portate alla perizia (OMISSIS).

Anche questa censura non coglie nel segno per ragioni gia' spiegate: la relazione (OMISSIS) non era una consulenza tecnica in corso di causa, cui quindi sono applicabili i principi giurisprudenziali invocati in ricorso; era solo una relazione sulla convenienza economica volta a consentire ai condomini la valutazione sulla adozione della delibera, salva restando la necessita' di relazione e progetto attuativi.

14) Il ventesimo motivo, sull'omesso esame della perizia (OMISSIS), trova rigetto nelle osservazioni svolte nei p.10.2 e 11.

15) Manifestamente infondati sono anche i due ultimi motivi, relativi alla liquidazione delle spese di lite.

I ricorrenti si dolgono della scelta di considerare la lite di valore indeterminabile e di utilizzare uno scaglione elevato; assumono che il valore dell'impianto termico dismesso equivaleva a quello di un "rottame di ferro".

E' palese invece che l'oggetto del contendere non e' il valore dell'impianto dismesso, ma la deliberazione che approva la sua trasformazione in impianti autonomi, questione di valore indeterminabile, perche' legata alle questioni giuridiche sottese alla validita' di questo tipo di deliberazioni e non al valore economico dei 15 impianti.

Si verte quindi in ipotesi di controversia di valore indeterminato e di consistente complessita', risultante dalla difficolta' intrinseca degli atti di causa che parte ricorrente ha depositato anche nel precedente grado, desumibile anche dal tenore del ricorso appena esaminato.

16) Il rigetto del ricorso 14829/10 ha effetti, nel senso che si dira', sulla decisione del ricorso 1937/10, relativo alla impugnazione della omologa delibera di trasformazione, assunta nel 1997 e confermata nel 1998.

Si e' detto in narrativa che la sentenza di rigetto dell'appello deliberata il 2 dicembre 2008 aveva rilevato che era venuta meno la materia del contendere sulla "impugnativa della delibera ormai sostituita" e che dovevano esserne esaminate le ragioni solo ai fini della disciplina delle spese.

Il ricorso, oltre a riproporre le censure, analoghe a quelle gia' esaminate, sulla validita' della delibera, coglie al motivo 21 un profilo meritevole di accoglimento, nei sensi di cui si dira'.

17) E' denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2377 c.c.. Parte ricorrente rileva che la sostituzione di una delibera confermativa della precedente ha questo effetto solo se la nuova delibera sia conforme a legge; che la nuova delibera aveva superato una sola delle questioni di illegittimita' afferenti la prima delibera, cioe' la convocazione di tutti i condomini all'assemblea e non solo quelli facenti parte di una tabella; che le altre eccezioni poste non erano state superate dalla nuova delibera e che il giudice avrebbe dovuto accertare se la nuova recasse ancora i vizi della precedente.

La censura e' fondata.

E' noto che la disposizione dell'articolo 2377 c.c., secondo cui l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea di una societa' per azioni, non puo' avere luogo se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita'' della legge, e' applicabile per identita' di ratio anche in materia di condominio (Cass. 8622/98).

Per dichiarare cessata la materia del contendere, qualora non vi sia accordo delle parti sul punto, il giudice davanti al quale sia impugnata la prima delibera deve pertanto verificare se la delibera sostitutiva sia conforme a legge.

Cio' puo' emergere dall'esito di eventuale impugnazione della seconda delibera - come nella specie accaduto u' o dall'accertamento del giudice della prima delibera impugnata se la deliberazione ratificante sia immune da vizi (v. Cass. 16017/08; 2999/10).

La Corte di appello ha quindi errato nel ritenere automaticamente cessata la materia del contendere senza procedere a tali verifiche.

17.1) Va precisato che la portata sostitutiva della seconda delibera non e' dubitabile ne' controversa e che la sua conformita' a legge va scrutinata sulla base delle doglianze persistenti dopo di essa, elencate nel motivo 21 e coincidenti con quelle portate sulla delibera del 1998, essendo rimaste superate, grazie al rinnovo con la partecipazione integrale dei condomini, le questioni, anche poste in ricorso, relative alla proprieta' dell'impianto e quindi alla legittimazione a partecipare all'assemblea.

18) L'accoglimento del ventunesimo motivo non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, giacche' la Corte giudica, in questo giudizio riunito, della validita' della delibera confermativa, definitivamente sancita.

Corrisponde pertanto al principio di ragionevole durata del processo, di cui la Corte vuoi fare applicazione anche con la riunione, decidere nel merito ex articolo 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa relativa alla delibera del 1997.

L'appello va respinto, perche' la delibera e' stata sostituita con altra risultata conforme a legge, sicche' la relativa domanda e' ora infondata.

Va pero' disposta la compensazione delle spese di questo grado del giudizio 1937/10, in cui, sia pure nei ridotti limiti anzidetti, c'e' parziale soccombenza anche del condominio.

Le spese del ricorso n. 14829/10 vanno invece poste a carico dei ricorrenti, pienamente soccombenti in esso.

Sono liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso n. 14829/10 e condanna parte ricorrente alla refusione a controparte (delle spese di lite liquidate in euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Accoglie il ventunesimo motivo del ricorso n. 1937/10 e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa le spese sul ricorso 1937/10.

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