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Ove intervenga una transazione tra le parti, senza previsione di risoluzione dell’accordo in caso d’inadempimento, onde verificare la natura novativa o non dell’accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti

Ove intervenga una transazione tra le parti, senza previsione di risoluzione dell’accordo in caso d’inadempimento, onde verificare la natura novativa o non dell’accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti che dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell’accordo ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto. Nella fattispecie la Corte di rinvio dovra' tenere conto, a tal proposito, dell'effettiva o presumibile volonta' delle parti, quale puo' essere ricostruita in relazione alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalita' di svolgimento e di esecuzione del rapporto, tenendo presente che nei casi simili a quello di specie, in cui l'accordo transattivo e' consistito in una riduzione del prezzo delle opere, a seguito di contestazioni del committente, particolare rilevanza assume l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza dei vizi, difetti o ritardi nell'esecuzione delle opere al cui esatto adempimento era stato commisurato il prezzo iniziale.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 marzo 2014, n. 7208



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27157/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) (gia' DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS)) (OMISSIS), in persona della legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 413/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/03/2010, R.G.N. 168/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 15 luglio 2002 (OMISSIS), titolare dell'impresa omonima, ha convenuto davanti al Tribunale di Verbania (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di euro 128.437,31, od in subordine di euro 90.379,96, a saldo dei lavori di ristrutturazione di una villa in (OMISSIS), di cui al contratto di appalto stipulato il (OMISSIS).

Il convenuto ha resistito alla domanda, affermando di avere risolto il contratto fin dal settembre 2000, a causa di inadempimenti dell'appaltatore e di gravi ritardi e vizi nell'esecuzione delle opere, per cui aveva dovuto rivolgersi ad altra impresa. Ha opposto in compensazione ad ogni ipotetico credito dell'attore il suo credito per risarcimento dei danni.

Il Tribunale, accogliendo la domanda principale dell'attore, ha condannato il (OMISSIS) a pagare la somma di euro 128.437,31, oltre interessi e spese processuali.

Il (OMISSIS) ha proposto appello, a cui ha resistito il (OMISSIS). Con sentenza 18 marzo 2009/22 marzo 2010 n. 413, notificata il 29 luglio 2010, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado. Con atto notificato il 10 novembre 2010, il (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.r.l. (OMISSIS), subentrata all'impresa individuale a seguito del decesso di (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di legge non meglio specificate e vizi di motivazione, il ricorrente denuncia il capo della sentenza di appello che ha respinto una sua eccezione di "mutatio libelli", in relazione alla domanda subordinata, formulata dal (OMISSIS) in primo grado.

1.1.- Il motivo e' inammissibile per difetto di specificita'.

Il ricorrente non precisa quale sia la domanda inizialmente formulata dal (OMISSIS); quale la domanda diversa che questi avrebbe formulato nel corso del giudizio; in che data e tramite quali atti sarebbe stata proposta, si' da dimostrarne la tardivita'.

Il ricorrente menziona solo genericamente una domanda del (OMISSIS) ex articolo 2041 c.c., e non spiega per quali ragioni sarebbe errata la motivazione della Corte di appello che ha ritenuto non essersi trattato di domanda nuova, ma della mera precisazione della domanda inizialmente proposta.

2.- Il secondo motivo, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha qualificato come transazione l'accordo intercorso fra le parti il 23 giugno 2000, tramite il quale - a seguito di una perizia stragiudiziale (redatta dall'ing. (OMISSIS)) - il (OMISSIS) si e' impegnato ad eliminare vizi e difetti dell'immobile, indicati nella perizia medesima, e le parti hanno quantificato in lire 225.000.000 la somma dovuta dal (OMISSIS) per i lavori di ristrutturazione, di cui lire 50.000.000 gia' versati ed il resto da corrispondere progressivamente, alla realizzazione delle opere.

Assume il ricorrente che la scrittura configura un nuovo contratto, non una transazione, in quanto non contiene reciproche concessioni, ma solo una nuova regolamentazione del pregresso rapporto, ormai esaurito; che in ogni caso, ove di transazione si tratti, ad essa deve essere attribuita efficacia novativa, in quanto il (OMISSIS), nel sottoscriverla, non ha contestato l'accertamento dell'ing. (OMISSIS) circa i vizi delle opere; ha dato atto che le somme da pagare si riferiscono ai lavori da eseguire e non ha formulato alcuna riserva di far valere i crediti pregressi.

2.1.- Il motivo e' fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

E' stato accertato in corso di causa che, a seguito di una perizia stragiudiziale, le parti si sono accordate nel senso che il (OMISSIS) avrebbe eliminato i vizi riconosciuti dalla perizia ed il (OMISSIS) avrebbe corrisposto a saldo di quanto dovuto la somma di lire 225.000.000, sopra indicata; tanto che il (OMISSIS) ha proposto, in subordine, domanda di condanna del (OMISSIS) quanto meno al pagamento della somma concordata in via transattiva (detratti gli acconti gia' versati).

L'accordo non ha poi avuto esecuzione perche' il (OMISSIS), nel settembre 2000, ha comunicato il recesso dal contratto di appalto rivolgendosi ad altra impresa.

La Corte di appello ha accolto la domanda principale del (OMISSIS), avente ad oggetto la somma richiesta dall'attore prima della stipulazione dell'accordo, con la motivazione che la transazione intercorsa fra le parti non aveva carattere novativo e che pertanto il (OMISSIS), avendo ingiustificatamente esercitato il recesso dall'accordo prima ancora che la controparte completasse i lavori, puo' essere condannato al pagamento dell'intera somma inizialmente richiesta.

La decisione va condivisa quanto alla qualificazione dell'accordo come transazione, ma non quanto al suo carattere non novativo.

La Corte di appello ha dato atto che l'accordo e' sopraggiunto a chiusura di una controversia fra le parti circa la sussistenza o meno dei vizi e ritardi nell'esecuzione delle opere, contestati dal committente, e che a seguito del quale accordo ognuna delle parti ha parzialmente modificato le sue pretese: l'appaltatore riducendo la somma richiesta ed impegnandosi ad eliminare i difetti riscontrati dalla perizia; il committente impegnandosi a pagare a saldo una somma parzialmente ridotta, anziche' contestare l'intera attivita'. Ha percio' ravvisato gli estremi delle reciproche rinunce e concessioni, che giustificano la qualificazione dell'accordo come transazione.

Non emerge invece in alcun modo dalla sentenza impugnata per quali ragioni e sulla base di quali criteri interpretativi sia stata esclusa l'efficacia novativa dell'accordo, considerato che la Corte di appello si e' limitata a rinviare, sul punto, alla motivazione della sentenza di primo grado: "Il Collegio ritiene doversi escludere siffatto carattere, per le ragioni diffusamente esposte dal primo giudice (ff. 15-16 della sentenza impugnata), alle quali puo' operarsi in questa sede integrale richiamo"...

Pur se in linea di principio deve ammettersi la possibilita' che la motivazione della sentenza pronunciata in sede di gravame dichiari di voler fare proprie le argomentazioni del primo giudice, occorre tuttavia che siano almeno sinteticamente indicate le ragioni richiamate, con specifico riferimento ai motivi di impugnazione proposti, si' che risulti comprensibile alle parti, ed in particolare al soccombente, quali siano gli argomenti a supporto della decisione (Cass. civ. Sez. 3, 2 febbraio 2006 n. 2268, Idem, 11 giugno 2008 n. 15483; Cass. civ. Sez. 2, 12 agosto 2010 n. 18625; Cass. civ. Sez. 3,28 giugno 2011 n. 14265).

La Corte di appello si e' limitata ad affermare che "...non puo' non convenirsi con l'affermazione del primo giudice.... a mente della quale dal secondo contratto, esclusa la pretesa ma infondata novazione, il convenuto non puo' farne sic derivare obbligazioni a carico del (OMISSIS), avendo unilateralmente assunto l'iniziativa di svincolarsi, volonta' nella sostanza dei fatti accettata e recepita dal (OMISSIS)....".

Tali considerazioni nulla dicono circa la natura novativa o meno dell'accordo transattivo intercorso fra le parti, in quanto sembrano affrontare il problema dell'inadempimento del (OMISSIS) alla transazione e di un suo ipotetico addebito alla controparte di non avere eseguito i lavori per l'eliminazione dei vizi: questioni entrambe non proposte dalle parti, ed in particolare dall'appellante, e non oggetto di causa, in quanto qui si trattava solo di stabilire se, a seguito del recesso del (OMISSIS) dall'accordo transattivo, dovesse rivivere la situazione preesistente - quindi il credito originariamente azionato dal (OMISSIS) - o solo il credito inferiore, concordato in sede di transazione.

La motivazione della Corte di appello nulla specifica e nulla spiega al riguardo.

Accerta l'inadempimento del (OMISSIS) alla transazione, ma l'inadempimento non dimostra di per se' la natura novativa dell'accordo; solo accerta il presupposto in presenza del quale si pone il problema di stabilire se la transazione abbia o non abbia efficacia novativa, quindi se il (OMISSIS) possa pretendere l'intera somma originariamente richiesta o solo quella concordata con la transazione, come da lui richiesto con la domanda proposta in subordine, non avendo le parti pattuito la risoluzione della transazione nel caso di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1976 c.c..

La sentenza impugnata ha completamente eluso il problema, che dovra' essere riesaminato e risolto alla luce dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti.

La Corte di rinvio dovra' tenere conto, a tal proposito, dell'effettiva o presumibile volonta' delle parti, quale puo' essere ricostruita in relazione alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalita' di svolgimento e di esecuzione del rapporto, tenendo presente che nei casi simili a quello di specie, in cui l'accordo transattivo e' consistito in una riduzione del prezzo delle opere, a seguito di contestazioni del committente, particolare rilevanza assume l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza dei vizi, difetti o ritardi nell'esecuzione delle opere al cui esatto adempimento era stato commisurato il prezzo iniziale. Al fine di ricostruire la volonta' delle parti occorre accertare, per esempio, per quali ragioni il debitore abbia preteso una riduzione del prezzo, e il creditore si sia indotto ad accettarla: se per esempio l'accettazione sia intervenuta solo dal fine di evitare la lite ed affrettare il pagamento, pur a fronte dell'infondatezza delle contestazioni, o se invece sia dovuta all'effettivo accertamento dei vizi lamentati dal committente, quindi del minor valore delle opere, rispetto a quanto originariamente pattuito.

Nel primo caso l'interprete puo' propendere per il carattere non novativo della transazione - ove cio' sia compatibile con gli altri indici interpretativi - poiche' viene meno, con l'inadempimento, lo scopo perseguito dal creditore di affrettare comunque la soddisfazione del suo credito, quindi la giustificazione della sua rinuncia a far valere tutte le sue ragioni.

Puo' ritenersi quindi meritevole di tutela l'interesse del creditore a far rivivere la situazione preesistente. Nel secondo caso per contro - ove cioe' l'accordo si fondi sull'accertamento dell'effettiva fondatezza delle doglianze del committente, a fronte delle perizie che hanno preceduto l'accordo transattivo - deve valutarsi se si possa presumere che il creditore, accettando il prezzo minore, abbia implicitamente riconosciuto il minor valore delle opere eseguite; donde la maggiore conformita' ai criteri legali di interpretazione - ed in particolare al principio di buona fede di cui all'articolo 1366 c.c. - della scelta che assegni alla transazione efficacia novativa, si' da escludere che l'appaltatore possa pretendere di riscuotere comunque l'intero, facendo rivivere l'accordo preesistente, nonostante l'accertata fondatezza, in tutto o in parte, dei motivi che avevano sollecitato la conclusione della transazione.

3.- Il terzo motivo, che denuncia violazione degli articoli 111 e 117 Cost.; articolo 6, comma 1, e articolo 3, lettera d) CEDU, nonche' vizi di motivazione, nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto non provati i difetti delle opere ed ha omesso di procedere ad attivita' istruttoria sulle sue domande, risulta assorbito, trattandosi di questioni che presuppongono la decisione sulla natura e sugli effetti della transazione.

4.- In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata e' annullata nel capo corrispondente, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinche' proceda all'interpretazione della transazione ed all'individuazione dei suoi effetti, con congrua e logica motivazione, uniformandosi ai principi sopra enunciati.

5.- La Corte di rinvio decidera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che decidera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

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