Il preponente nell'ambito del contratto ex articolo 1742 Cc, può occasionalmente concludere affari nella zona assegnata in esclusiva all'agente

Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 15 aprile 2009, n. 8948)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MENSITIERI - Presidente

Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere

Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere

Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere

Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20119-2004 proposto da:

Le. DI Fr. Bu. SNC, in persona del Liquidatore pro tempore Sig.ra Gi. Za., elettivamente domiciliato in Ro., VIA Pi. (...), presso lo studio dell'avvocato Ca. Re., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gi., Ma. Fe.;

- ricorrente -

nonché contro

Is. Me. Le. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 903/2003 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2009 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato Co. Re., con delega depositata in udienza dell'Avvocato Ma. Fe., difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La s.n.c. Le. di Fr. Bu. conveniva in giudizio la s.p.a. Is. Me. del Le. esponendo di aver promosso per conto della società convenuta dal 1981 al 1986, in forza di contratti di agenzia con diritto dì esclusiva, la conclusione di contratti di leasing, di concessione di usufrutto e di affitto di autoveicoli. Riferiva la Le. di non aver ricevuto il saldo delle provvigioni del 1986 e di aver subito danni nei rapporti con la propria clientela a seguito di comportamenti anomali della convenuta la quale aveva più volte contestato inesistenti morosità ai clienti inducendo in questi il sospetto di appropriazioni indebite di somme da parte dell'agente. Affermava inoltre l'attrice che l'Is. Me. aveva concluso direttamente numerosi contatti di leasing senza corrisponderle le relative provvigioni. La Le. chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della convenuta con la condanna di quest'ultima al pagamento delle somme dovute per indennità di preavviso, per indennità di clientela, per indennità di risoluzione, per le provvigioni di settembre ed ottobre 1986 e per le provvigioni relative ai contratti conclusi direttamente dalla preponente. L'attrice chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell'Istituto convenuto di richiederle il pagamento dei corrispettivi contrattuali relativi ai contratti sofferenti, in base allo star del credere, deducendo che il rischio dell'insolvenza di clienti era coperto da fideiussione bancaria.

La società convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda della Le. sostenendone l'infondatezza e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della complessiva somma di lire 306.385.059 pari al saldo tra il credito per provvigioni dell'attrice ed i propri controcrediti per indennità sostitutiva del preavviso, star del credere e garanzie fideiussorie.

Con sentenza 9/4/1993 l'adito tribunale di Palermo: rigettava la domanda della Le. diretta alla pronuncia di risoluzione del contratto per colpa dell'Istituto convenuto e la connessa domanda di risarcimento danni; dichiarava la Le. creditrice di lire 28.314.115 per indennità di fine rapporto e per provvigioni; dichiarava la società attrice debitrice della convenuta di lire 192.708.384 e, operata la compensazione, condannava l'attrice al pagamento in favore della convenuta di lire 164.394.239.

Avverso la detta sentenza la Le. proponeva appello al quale resisteva l'Is. Me.

Con sentenza non definitiva 17/6/2000 e con sentenza definitiva 18/10/2003 la corte di appello di Palermo in parziale riforma della decisione impugnata: revocava la condanna dell'appellante al pagamento di lire 79.643.852 a titolo fideiussorio; determinava in lire 1.260.673 l'importo dovuto dall'appellante a titolo di star del credere; riduceva l'importo dovuto dall'appellante ad Euro 9.361,27. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, secondo il tribunale, i contratti conclusi direttamente dalla preponente erano solo 9 per un importo complessivo marginale rispetto al volume di affari trattati dalla Le.; che l'appellante non aveva fornito alcuna prova circa l'asserita conclusione di 200 contratti conclusi direttamente dall'appellato; che dalla compiuta prova per testi espletata in grado di appello non erano emersi elementi idonei a provare la sussistenza dei pretesi comportamenti diffamatori da parte della società appellata nei confronti della appellante; che la contestazione da parte dell'appellata ai clienti dell'appellante di una morosità rivelatasi inesistente non era di per sé circostanza idonea ad indurre in detti clienti il convincimento dell'appropriazione da parte dell'agente degli importi dagli stessi versati a titolo di canoni; che i clienti avrebbero potuto ritenere l'infondata richiesta frutto di disguidi amministrativi; che pertanto non si poteva ritenere provato l'evento lesivo che l'appellante aveva affermato di aver subito per l'asserito comportamento diffamatorio dell'appellante; che di conseguenza il motivo di recesso senza preavviso dedotto dall'appellante non poteva trovare fondamento nei pretesi comportamenti illeciti dell'appellata; che, alla luce delle risultanze processuali e della relazione del c.t.u., l'importo dovuto dall'appellante all'appellata andava ridotto ad Euro 9.361,27.

La cassazione delle dette sentenze non definitiva e definitiva della corte di appello di Palermo è stata chiesta dalla s.p.a. Le. con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. L'intimata s.p.a. Is. Me. del Le. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società Le., denunciando violazione degli articoli 1743 e 1748 c.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo, sostiene che ha errato la corte di merito nell'escludere la violazione del diritto dell'agente all'esclusiva per il fatto che i contratti conclusi dalla preponente fossero solo nove. Il giudice di appello non ha considerato che in ogni caso la provvigione era dovuta anche per detti affari e che la preponente non aveva dato la prova di aver versato tali provvigioni così violando i diritti dell'agente.

Con il quarto motivo la Le. denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello non ha preso in alcuna considerazione l'altro comportamento allegato quale giusta causa di recesso, ossia l'aver il preponente stipulato contratti direttamente senza versare all'agente le provvigioni in relazione a tali contratti.

La corte rileva l'infondatezza dei detti motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando entrambi, sia pur sotto profili diversi, la stessa questione relativa alle conseguenze della violazione da parte della società preponente del diritto di esclusiva riconosciuto all'agente.

Le censure sviluppate nei motivi in esame non sono meritevoli di accoglimento e sono frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza non definitiva con la quale la corte di appello non ha mancato di evidenziare che i contratti direttamente conclusi dalla società preponente "furono soltanto 9 per un importo complessivo marginale rispetto al volume d'affari trattati dalla Le." (pagine 10 e 11 della detta sentenza non definitiva). Il giudice di secondo grado ha inoltre richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui: a) il preponente ha facoltà di concludere affari di carattere occasionale nella zona assegnata in via esclusiva all'agente operando il divieto solo per l'ipotesi in cui l'attività avvenga in modo continuativo e con tale ampiezza da rendere difficile l'assolvimento dell'incarico; b) la tutela dell'agente nell'ambito della zona di esclusiva da ogni invasione del preponente è assicurata dal diritto dell'agente anche per gli affari conclusi dal preponente.

E' quindi evidente che la corte di merito ha implicitamente, ma chiaramente sul piano logico, escluso di poter ravvisare la sussistenza di una giusta causa di recesso senza preavviso dell'agente dal rapporto di agenzia sulla sola base dell'omesso versamento da parte del preponente delle esigue provvigioni su appena nove contratti conclusi direttamente e di un ammontare complessivo marginale. Si tratta di una valutazione ineccepibile sorretta da richiamati principi giurisprudenziali - che non sono stati contestati dalla società ricorrente la quale nei motivi in esame non ha mosso al riguardo specifiche critiche - oltre che coerente e razionale tenuto conto, tra l'altro, della notevole durata del rapporto di agenzia in questione (protrattosi per oltre cinque anni) e della scarsa incidenza del mancato versamento delle provvigioni in questione nell'economia complessiva del rapporto.

Va solo aggiunto che la ricorrente in questa sede non ha formulato alcuna specifica richiesta volta ad ottenere il pagamento delle provvigioni relative agli affari conclusi direttamente dalla preponente e che il relativo importo si deve ritenere calcolato dalla corte di appello alla luce degli accertamenti compiuti dal c.t.u. e dei conteggi sviluppati nella relazione peritale.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 2043, 2056, 2729 ce. e 115 c.p.c, nonché vizi di motivazione, deducendo che i giudici del merito hanno errato nell'escludere che il comportamento del preponente fosse diffamatorio nei confronti dell'agente. Secondo la corte di appello i testi non avrebbero deposto sulla loro convinzione che le somme già versate potessero essere state trattenute indebitamente dall'agente ben potendo ritenere che l'infondata richiesta di pagare il già pagato sarebbe stata cagionata "da disguidi amministrativi". Tale gratuita illazione è insufficiente ad escludere che il comportamento del preponente fosse stato diffamatorio per l'agente ed è peraltro contraddittorio in quanto anche il "disguido amministrativo" è circostanza tale da ledere la reputazione dell'agente perché incapace di darsi un'organizzazione efficiente ed affidabile a scapito di chi fa affari con lui. Il pretendere quanto già è stato pagato è comportamento di per sé illecito anche se frutto di un disordine contabile.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1751 e 2119 ce. e vizi di motivazione lamentando l'errore commesso dalla corte di appello nell'aver accolto la domanda riconvenzionale del preponente relativa all'indennità di preavviso in tal modo rigettando l'eccezione dell'agente circa il suo recesso assistito da giusta causa. Il giudice di secondo grado ha confuso la valenza di un comportamento a fini risarcitori con quella utile a giustificare il volontario recesso dell'agente assistito da giusta causa, ben potendo lo stesso comportamento non costituire illecito aquiliano (diffamazione) e costituire giusta causa di recesso per perdita della fiducia nei rapporti lavorativi e di collaborazione tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Né la corte di appello ha spiegato perché non possa costituire giusta causa di recesso la ricorrenza da parte del preponente di "disguidi amministrativi" tali da indurlo a chiedere nuovamente somme già versate dall'agente.

Anche queste censure non sono meritevoli di accoglimento e possono - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - essere esaminate in via congiunta risolvendosi tutte essenzialmente, quale più quale meno e anche se sotto aspetti diversi e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello nell'esercizio dei compiti alla stessa affidati e del suo potere discrezionale di apprezzamento dei fatti e delle risultanze processuali con particolare riferimento alla valutazione delle prove testimoniali raccolte.

Occorre premettere che in tema di recesso con riferimento al contratto di agenzia questa Corte ha avuto modo di affermare i seguenti principi che il Collegio condivide e fa propri:

- nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo (sentenze 1/10/2008 n. 24367; 12/1/2006 n. 422; 10/10/2005 n. 19678);

- in tema di recesso dal contratto di agenzia, l'accertamento della sussistenza di un motivo illecito determinante lo stesso - la cui prova compete a chi lo allega - costituisce indagine di fatto rimessa al giudice del merito, il cui esito è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (sentenza 26/5/2004 n. 10179);

- l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia; pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (sentenze 28/3/2000 n. 3738; 15/11/1997 n. 11376; 30/1/1989 n. 572).

Alla luce dei detti principi emerge con immediatezza l'infondatezza delle censure in esame atteso che la corte di appello - come sopra riportato nella parte narrativa che precede - con indagine di fatto condotta attraverso l'esame di tutti gli elementi probatori acquisiti, con riferimento in particolare alle deposizioni dei testi escussi, ha coerentemente escluso la sussistenza di comportamenti diffamatori posti in essere dalla società preponente nei confronti della società ricorrente con conseguente esclusione sia dell'evento lesivo che la Le. aveva sostenuto di aver subito da tale asserito comportamento diffamatorio, sia della giusta causa di recesso da parte dell'agente.

La corte di merito è pervenuta a detta conclusione attraverso un iter logico ineccepibile e con argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata delle risultanze processuali. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento ponendo in evidenza che dalla deposizione dei testi escussi - ossia i terzi acquirenti divenuti clienti della preponente in virtù dell'attività della agente - era da escludere il convincimento di detti testi che la Le. si fosse appropriata degli importi dagli stessi consegnati e da versare poi alla preponente. Il giudice di secondo grado ha solo ipotizzato che i testi abbiano potuto attribuire la contestazione della inesistente morosità a "disguidi amministrativi" della società preponente. Si tratta di una mera congettura priva di valore in quanto la corte di appello, sulla base della valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi, ha comunque escluso che i terzi acquirenti abbiano potuto dubitare dell'onestà e della correttezza della Le. la cui onorabilità e rispettabilità è rimasta quindi integra e non ha subito alcuna incrinatura a seguito del comportamento della società preponente. Tale comportamento, secondo la valutazione del giudice di secondo grado, pur se superficiale, non ha comportato alcun danno per la società ricorrente.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della società appellata, ha espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della appellante Le.

Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni è ineccepibile in quanto coerente e razionale e frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa.

In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ve emessa in difetto di resistenza della parte intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.





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