Disciplina uso aerei esterni - (antenne)

Legge 6 Maggio 1940, n. 554

L. 6 maggio 1940, n. 554 (1).

Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche (2) (3) .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1940, n. 138.

(2) Si tenga presente che l’abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 e del n. 765 dell’ allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 765 ai sensi dell’art. 3 e dell’ allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

(3) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

 

1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3 (4).

(4) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

 

2. Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell' art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295.

Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi (5).

(5) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

 

3. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.

Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo (6).

(6) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

 

4. Coloro che dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalità, di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di due mesi dalla andata in vigore della presente legge, o dalla installazione dell'aereo una dichiarazione contenente:

 

a) il nome, cognome e domicilio del dichiarante;

 

b) località sulla quale l'aereo è impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile;

 

c) sviluppo dell'areo nel tratto verticale e in quello orizzontale;

 

d) se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo. In quest'ultimo caso la denunzia e il pagamento della tassa di lire tre di cui al successivo art. 6 sono obbligatori per il solo proprietario, o nel caso che l'antenna sia di proprietà di un condominio, per l'amministratore del condominio stesso. Essi sono esonerati dal fornire indicazioni del numero di ruolo dell'abbonamento alle radioaudizioni menzionate al successivo comma e) ma sono tuttavia tenuti a comunicare ai funzionari e agenti indicati all'art. 10, a loro richiesta, i nomi di coloro che fruiscono dell'aereo multiplo;

 

e) numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato.

La dichiarazione dovrà essere firmata per esteso con nome e cognome e paternità. Essa dovrà essere fatta a tergo degli appositi moduli di conto corrente predisposti dall'Amministrazione postale telegrafica, a mezzo dei quali sarà contemporaneamente eseguito il versamento della tassa di cui all'art. 6. Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro che fanno uso di arei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radioricezioni (7) (8).

(7) Abrogato e sostituito dall' art. 6, L. 26 marzo 1942, n. 406.

(8) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

 

5. Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.

La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente (9) (10).

(9) Così modificato dall' art. 2, D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

(10) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

 

6-10. [...] (11).

(11) Abrogati dall' art. 1, D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 382.

 

11. Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.

All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa (12).

(12) Il comma 1 dell’ art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 5 e 11 del presente provvedimento.

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