Le spese di fornitura acqua a favore di villette a schiera, che hanno però parti comuni, debbono essere divise, in assenza di contatori, pro quota millesimale

Le spese di fornitura dell’acqua potabile, anche a vantaggio di edifici e proprietà singole, quali villette a schiera, che abbiano parti o servizi comuni, sono da ritenersi quali spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale: andranno quindi ripartite (ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile) in base alle risultanze dei contatori installati nelle singole unità o, in assenza dei contatori, in applicazione dei rispettivi millesimi. Per le queste spese non si applicherà la norma di cui all’articolo 1110 del Codice civile, che stabilisce che i comunisti possono chiedere il rimborso delle spese effettuate per la cosa comune solo qualora esse siano necessarie «per il mantenimento e l’integrità del bene», e non solamente (come nel caso delle somministrazioni d’acqua) per il suo migliore utilizzo. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Condominio, 2016)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10864



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 16878-2011 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 798/2011 del TRIBUNALE DI MONZA, depositata il 06/96/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15.02.2005 il Condominio (OMISSIS) conveniva davanti al Giudice di Pace di Monza l'avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS), asserendo che questi, quali proprietari dell'immobile sito in (OMISSIS), fossero debitori nei confronti del Condominio della somma di Euro 1.961,59, oltre interessi pari ad Euro 125,78, per "spese condominiali" relative agli anni 2001 - 2002 - 2003- 2004 (marzo). L'attore domandava pertanto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 2.087,37, comprensiva dell'importo di 1,049,76 per il consumo di acqua potabile, il cui impianto di erogazione appartiene al Condominio, e di un residuo importo per costi di gestione e manutenzione di un piazzale comune sul quale affacciavano sia il Condominio stesso sia le tre villette a schiera, tra le quali vi era quella di proprieta' dei convenuti.

Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo di non avere mai fatto parte del Condominio "(OMISSIS)", posto che l'unita' immobiliare di loro proprieta' era compresa in un diverso complesso denominato Condominio "(OMISSIS)", composto, appunto, da tre villette a schiera del tutto indipendenti dal Condominio "(OMISSIS)".

Con sentenza del 29.11.2006 il Giudice di Pace di Monza rigettava la domanda per il difetto di approvazione delle spese ai sensi dell'articolo1005 c.c. Questa pronuncia veniva impugnata dal Condominio "(OMISSIS)" e il Tribunale di Monza, con sentenza n. 798 del 6 giugno 2011, accoglieva l'appello, condannando (OMISSIS) e (OMISSIS) a corrispondere al Condominio la somma di Euro 2.087,37, oltre interessi legali. Osservava il Tribunale che le spese relative all'erogazione ed al consumo dell'acqua potabile per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (pari ad Euro 1,049,76) avessero natura non di spese relative al godimento della cosa comune, cui applicare l'articolo 1104 c.c., quanto di spese necessarie per l'utilita' della cosa comune, ai sensi dell'articolo 1110 c.c., sicche' esse prescindevano dall'approvazione assembleare ed andavano rimborsate al comunista che le aveva anticipate. Si trattava, secondo quanto accertato dal tribunale, di contributo dovuto per la fornitura di acqua potabile in favore dell'immobile degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS), da calcolare in proporzione delle quote dei partecipanti. La doverosita' di tale rimborso era affermata dal giudice dell'appello sulla base del dato che il Condominio (OMISSIS) e le tre villette erano all'epoca delle vicende di causa dotate di un unico contatore dei consumi dell'acqua, sicche' l'importo ivi registrato veniva unitariamente richiesto dall'ente erogatore al Condominio e la quota spettante alla singola villetta veniva calcolata sulla base delle risultanze di un conta litri autonomo apposto su ciascuna di esse. Sicche' sino al 31.12.1999 era stato provato in causa che il (OMISSIS) avesse pagato all'amministratore del Condominio attore le somme a titolo di "spese condominiali" determinate alla luce della lettura del rispettivo "conta litri", il che rendeva ravvisabile un mandato per facta concludentia conferito al medesimo amministratore per individuare la quota di contribuzione alle spese per il consumo dell'acqua.

Parimenti fondato risultava per il Tribunale il residuo importo preteso per le spese di conservazione e godimento del pianale comune, in quanto afferenti costi sostenuti per la pulizia dei cassonetti e del giardino e per il taglio dell'erba, ovvero spese di conservazione e godimento in ordine alle quali era superabile la mancata convocazione dell'assemblea ex articolo 1104 c.c.. Bastavano, secondo il giudice dell'appello, a determinare la relativa quota di contribuzione a tali spese dovuta da (OMISSIS) e (OMISSIS) la natura propter rem dell'obbligo, tale da rendere superflua la deliberazione assembleare, come pure il Regolamento contrattuale del pur mai costituitoCondominio "(OMISSIS)", che prevedeva la misura del concorso di quest'ultimo alle spese nella misura di 3/23, nonche' l'accordo per facta concludentia intercorso per armi fra le parti circa il concorso dei proprietari delle villette alle spese del piazzale comune.

Avverso la sentenza del Tribunale di Monza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS). Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conformemente all'eccezione all'uopo formulata dal controricorrente, vanno dichiarati inammissibili in documenti allegati dai ricorrenti nella memoria ex articolo 378 c.p.c. del 14 aprile 2016, essendo, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, cassazione, ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo soltanto nei limiti di cui all'articolo 372 c.p.c..

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, unitariamente esposti, deducono violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1110 c.c. nonche' "omessa applicazione" degli articoli 1104 e 1105 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume che le spese per fornitura d'acqua non rientrano tra quelle necessarie alla conservazione della cosa comune, essendo al piu' utili per il godimento. Ne' ricorrerebbe il presupposto per l'applicabilita' dell'articolo 1110 c.c. costituito dalla trascuranza degli altri partecipanti. Cosi' come non condivisibile per i ricorrenti e' l'affermazione fatta dal Tribunale circa la superfluita' della deliberazione assembleare quanto alle spese relative alla conservazione ed al godimento del piazzale comune.

Il terzo motivo di ricorso censura, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione, per aver il Tribunale, quanto alle spese per l'acqua potabile, omesso di considerare che la misurazione era stata eseguita da un soggetto estraneo senza contraddittorio con i proprietari, e per aver, invece, ritenuto credibile che per gli anni pregressi i ricorrenti avessero pagato le spese sulla base dei soli conteggi presentati dall'amministratore del condominio. Si oppone al riguardo un'errata valutazione delle risultanze probatorie, in particolare di quelle documentali che vengono fotocopiate in ricorso.

I primi due motivi di ricorso, dei quali e' opportuna la trattazione congiunta, risultano fondati nei limiti di seguito precisati.

Risulta dalla sentenza impugnata quale circostanza incontestata che la somma di Euro 1.049,76 pretesa a rimborso attiene alla fornitura di acqua potabile "in favore dell'immobile di proprieta'" di (OMISSIS) e (OMISSIS). A tale causale il Tribunale di Monza ha ritenuto applicabile l'articolo 1110 c.c.. L'articolo 1110 c.c. attiene, pero', alle "spese necessarie per la conservazione della cosa comune", stabilendo il diritto al rimborso in favore del partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto i relativi esborsi. Condizionano tale diritto al rimborso il preventivo interpello o, quantomeno, avviso degli altri partecipanti o dell'amministratore, ovvero l'inattivita' di questi ultimi; e poi, essenzialmente, il presupposto che si tratti di spese indispensabili per il mantenimento dell'integrita' del bene comune, e non soltanto occorrenti per la migliore fruizione della cosa comune (Cass. 09/09/2013, n. 20652; Cass. 8 gennaio 2013, n. 253). Esula, quindi, del tutto dall'ambito di operativita' dell'articolo 1110 c.c., il pagamento delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale (potendo rientrare nell'ambito dell'articolo 1117 c.c., ed ancor piu' dell'articolo 1117-bis c.c., aggiunto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, anche il caso di edifici e proprieta' singole, nella specie villette a schiera, che abbiano parti o servizi comuni: cfr. Cass. 18/09/2015, n. 18344) di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unita' immobiliare di proprieta' esclusiva, conseguenti alla ripartizione interna del consumo unitario del complesso immobiliare fatturato dall'ente erogatore e ripartite sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni, ovvero in base ai rispettivi valori millesimali.

Diversa soluzione va data per le spese relative alla conservazione ed al godimento del piazzale comune (concernenti la pulizia dei cassonetti e del giardino, e il taglio dell'erba). Le stesse sono state ricondotte dal Tribunale alla sfera dell'articolo 1104 c.c. e i ricorrenti lamentano che non poteva allora superarsi la necessita' della preventiva convocazione dell'assemblea dei comproprietari e della relativa deliberazione di approvazione. Se, tuttavia, le spese relative ad un bene ricadente in comunione (quale si afferma essere dai medesimi ricorrenti il piazzale sul quali si affacciano le proprieta' per cui e' causa) sono necessarie alla conservazione o al godimento dello stesso, l'obbligo di contribuirvi per i partecipanti sorge dalla legge, essendo propter rem, e non richiede la deliberazione presa a norma degli articoli1105 e 1108 c.c. La stessa lettera dell'articolo 1104 c.c. impone distintamente ai comunisti di concorrere "nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti".

Avendo quindi il Tribunale, con accertamento di fatto compiutamente motivato e non sindacabile in sede di legittimita', ritenuto che l'importo di Euro 1.037,61 concernesse spese per la conservazione ed il godimento del piazzale comune, ovvero necessarie per custodire e mantenere il bene in modo che esso duri a lungo senza deteriorarsi, o comunque funzionali alle utilita' che la cosa comune puo' offrire, le stesse costituiscono obligationes propter rem, sicche' il comproprietario non puo' sottrarsi all'obbligo del loro pagamento se non rinunciando al suo diritto sul bene. Ne' per l'insorgenza dell'obbligazione del partecipante ex articolo 1104 c.c. di contribuire alle spese relative necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, occorre verificare l'esistenza di una previa deliberazione assemblare di approvazione (come per le spese utili o voluttuarie), bastando la prova dei presupposti dell'esistenza del condominio o della comunione.

La parziale fondatezza dei primi due motivi di induce, in definitiva, all'accoglimento degli stessi, rimanendo assorbiti il terzo motivo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Monza in diversa composizione per nuovo esame.

Il giudice di rinvio si uniformera' al seguente principio di diritto:

"Esula dall'ambito di operativita' dell'articolo 1110 c.c., il quale attiene alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unita' immobiliare di proprieta' esclusiva, conseguenti alla ripartizione interna del consumo unitario del complesso immobiliare fatturato dall'ente erogatore e ripartite sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni, ovvero in base ai rispettivi valori millesimali".

Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito l'esame del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Monza in diversa composizione.

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