L'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio

La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Partendo da questo presupposto, l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio. Un diritto che non viene, ovviamente, meno quando a cacciare di casa il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile: Sentenza 02/01/2014, n. 7

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