La chiesta restituzione di esborsi di denaro aventi giustificazione in un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti, poi giunto a termine, deve ricondursi all'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

La chiesta restituzione di esborsi di denaro non sostenuti da un impegno obbligatorio, sia esso contrattuale o lavorativo, bensì aventi giustificazione in un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti, poi giunto a termine, deve ricondursi all'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. L'azione suddetta, invero, ha quale presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, che sia avvenuta senza giusta causa, tale che non è dato invocare la mancanza o la ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità ovvero di una obbligazione naturale. L'azione suddetta, pertanto, deve ritenersi configurabile in ipotesi di rapporto di convivenza more uxorio, allorquando sussista la ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell'altro e si sia in presenza di prestazioni di vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Nella specie sussistono tutti i presupposti del richiamato istituto, in quanto realizzatosi un arricchimento della parte convenuta, mediante acquisto di una unità immobiliare ad essa solo intestata, nonostante facenti capo i contributi economici e lavorativi all'altra parte, in assenza di un titolo giustificante lo spostamento patrimoniali, ovvero dell'adempimento di doveri morali, conseguenti alla instaurazione del rapporto di convivenza.

Tribunale Trento, civile, Sentenza 17 maggio 2012, n. 500



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trento in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4123 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2005 e promossa con atto di citazione notificato il 19.12.2005

da

Ma.Ma. e Br.Ma.

elettivamente domiciliati in Trento, presso l'avv. L.Ar. che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione

Attori

contro

Gr.Za.

elettivamente domiciliata in Trento, presso l'avv. P.Mo. che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Avente ad oggetto: ripetizione indebito.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19.12.2005 Ma.Ma. e Br.Ma. hanno citato in giudizio Gr.Za. asserendo che nel 1998 il signor Ma.Ma. era legato sentimentalmente alla convenuta e che, pertanto, avevano acquistato la p.ed. (...) c.c. Caldonazzo, provvedendo a pagare il prezzo in più rate; hanno affermato che Ma.Ma. aveva versato la somma di circa 140 milioni per tale compravendita.

Hanno asserito che, per questioni di vantaggi economici e di agevolazioni bancarie, avevano deciso di intestare l'immobile alla sola convenuta.

Hanno precisato che, in seguito, l'attore, avvalendosi anche dell'aiuto del padre pensionato, aveva provveduto alla ristrutturazione dell'immobile, provvedendo anche al pagamento dei materiali necessari.

Hanno asserito che nel 2002 era cessato il rapporto sentimentale con la convenuta e che Ma.Ma. e Gr.Za. avevano raggiunto un accordo in forza del quale quest'ultima si era impegnata a restituire il debito ratealmente ed aveva immediatamente trasferito la proprietà di una autovettura di seconda mano.

Hanno chiesto, pertanto, che la convenuta fosse condannata a restituire la somma di Euro 72.303,97 versata da Ma.Ma. quale prezzo di compravendita; e che fosse condannata, inoltre, a rimborsare gli attori per l'opera e gli esborsi prestati per la ristrutturazione dell'immobile.

Con comparsa dd. 15.2.2006 si è costituita Gr.Za. asserendo che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato pagato dalla esponente, con l'aiuto economico della madre e che la convenuta aveva anche pagato i lavori di ristrutturazione.

Ha affermato che controparte non aveva prestato la propria attività lavorativa, ma che Br.Ma. si era limitato a seguire i lavori in cantiere, pur essendo privo di competenze specifiche.

Ha precisato che al termine della relazione, aveva definito i rapporti economici con Ma.Ma. provvedendo al trasferimento dell'autovettura.

Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione dei diritti ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nessun rapporto o accordo era intervenuto con Br.Ma.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree.

Deve, in primo luogo, essere respinta la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione.

In tale atto era stato contestato che non era stata indicata la data in cui erano sorti i diritti azionati ed era stata, "per scrupolo difensivo", eccepita la prescrizione.

Tale formulazione induce a far ritenere che la convenuta avesse inteso eccepire la prescrizione ordinaria (che non è sicuramente decorsa, considerato che il rogito è del 1998 e che la presente vertenza è stata introdotta nel 2005).

Solo nella successiva memoria dd.9.6.2006 la convenuta ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2955 e 2965 c.c.; deve reputarsi che - a prescindere da qualsiasi valutazione sull'applicabilità di tali norma al caso in esame - tale eccezione sia in ogni caso tardiva in quanto (Sentenza n. 22649 del 31/10/2011) "la prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi; da ciò discende che l'espressa invocazione dell'una non è implicitamente estensibile all'altra, ma è necessaria una formulazione distinta per ciascuna di esse".

Inoltre la convenuta ha asserito di aver erogato il compenso spettante a controparte mediante la cessione dell'autovettura fuoristrada (...); al riguardo la Suprema Corte ha statuito (sentenza n. 14927 del 21/06/2010) che "l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso".

Parimenti infondata è l'eccepita nullità dell'atto introduttivo (in quanto le pretese attoree erano chiare e pienamente comprensibili).

L'istruttoria svolta ha confermato che gli attori hanno prestato - in modo continuativo e gratuito - la propria opera nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di proprietà della convenuta (Ag.Co.: "il lavoro di demolizione l'hanno fatto i Ma. e Br.Ma. ... è durato parecchi mesi. Sono rimasti in piedi solo i muri perimetrali e due solai. Tutte le ore che ho lavorato io ha sempre lavorato anche Br.Ma.; il sabato io non lavoravo ma vedevo che Br. andava a lavorare. Il lunedì trovavo gli avanzamenti. Spesso anche Ma. lavorava quando lavoravo io. In particolare ha aiutato ad effettuare il getto delle caldane e il getto del solaio al piano terreno. So che Ma. e Br. hanno eseguito personalmente le tracce per l'impianto elettrico, per l'impianto idraulico, per scarichi esterni, fognatura fossa biologica, così come gli allacciamenti idraulico e idrico. So che la fognatura l'hanno fatta loro. L'elettricista veniva solo qualche volta e anche l'idraulico"; Da.Re.: "quando ho effettuato il lavoro di installazione dell'impianto idraulico, i Ma., sia il padre che il figlio, hanno effettuato l'assistenza realizzando le tracce e tamponando successivamente; la tubazione per l'aspirazione l'ha realizzata personalmente Ma., e con il mio consiglio su come effettuarla; anche le fognature esterne sono state realizzate dai Ma."; Ma.Iv.: "ho realizzato con Ma.Ma. il rivestimento dell'intonaco e l'imbiancatura delle pareti, il sabato e la domenica, per mesi quattro; posso riferire di aver aiutato qualche volta i Ma., ad esempio per montare i ponteggi esterni. I Ma. hanno sempre lavorato lì, il sabato e la domenica"; Be.Mi.).

Ma.Ma., inoltre, risulta aver effettuato alcuni pagamenti in contanti, sia per quanto riguarda parte del prezzo di compravendita, sia per quanto riguarda i materiali successivamente utilizzati per le opere di ristrutturazione.

In particolare, alcuni testi assunti hanno dichiarato che Ma.Ma. aveva venduto dei titoli e prelevato somme di denaro dal proprio conto corrente per sostenere parte di tali spese (Ma.Sa.: "mia madre era andata in banca per prendere i contanti che dovevano essere consegnati per il pagamento della casa e ha agito sul conto di Ma. ... so che i primi prelevamento sono stati fatti per pagare l'acquisto della casa... successivamente venivano fatti altri prelievi in contanti per pagare i lavori. So che Ma. ha disinvestito dei titoli presso la Bt. ... so che gli straordinari in contanti che riceveva li metteva in cassaforte e poi li ha impiegati per i lavori della casa. Ricordo che mi madre era andata in banca a prelevare un importo per dare i soldi a Gr. per pagare i pavimenti.

Ma. era infortunato e non era potuto andare"; Vi.Li.: "ricordo che mio figlio e la Za. si recavano periodicamente, mi pare di ricordare dopo il rogito, a portare contanti ai venditori. Sono andati per parecchi mesi, almeno due volte. Non so quanti soldi portassero. Una volta ho prelevato Lire 20.000.000 dal conto di mio figlio e poi mi ricordo di aver prenotato contanti altre due volte... non ricordo l'importo").

E' vero che i venditori dell'immobile hanno asserito di aver solamente ricevuto il prezzo indicato nel rogito, ma tale dichiarazione viene smentita dai testi sopra ricordati e si può comprendere chiaramente i motivi per i quali i primi non gradiscano affermare di aver venduto ad un prezzo superiore a quello dichiarato (prassi notoriamente diffusa in tema di compravendite immobiliari).

L'aspetto ulteriore che fa propendere per l'attendibilità dei testi Vi. e Ma. emerge dall'esame dell'estratto del conto corrente di Ma.Ma. acceso presso la Banca di Trento e Bolzano (doc. da 8 a 12).

Da tale esame risultano numerosi prelievi in contanti di notevole entità (es. Lire 10.000.000 il 9.7.98; Lire 13.000.000 il 14.7.1998; Lire 22.000.000 il 31.8.1998, ecc. ..); particolarmente significativo pare il fatto che il 28.8.1998 - e quindi in epoca prossima al rogito - siano stati versati sul conto Lire 20.000.000 in seguito alla estinzione di un certificato di deposito e che tre giorni dopo sia stata prelevata la somma di Lire 22.000.000; in questo caso vi è quindi un riscontro tra quanto affermato dai testi (vendita di titoli ed utilizzo di tale somma per pagare il prezzo) ed il dato bancario.

Deve, pertanto, ritenersi che Ma.Ma. abbia contribuito al pagamento del prezzo della compravendita quantomeno con l'importo di Lire 22.000.000 (Euro 11.362,05).

Questo, tuttavia, pare essere l'unico elemento sul quale può ritenersi raggiunta la prova in modo adeguato: invero, non vi è la certezza che anche gli altri prelievi siano stati utilizzati per il pagamento del prezzo (ovvero, abbiano avuto un altro e diverso utilizzo, come ad esempio per il pagamento dei materiali).

L'istruttoria svolta ha confermato, altresì, che Ma.Ma. ha pagato in contanti parte dei materiali e dei lavori di ristrutturazione (Ma.Sa., Vi.Li., Ag.Iv.: "le fatture doc. 10 sono state pagate in parte in contanti e parte con assegni, sono state pagata in contanti tutte, tranne la n. 47 del 5.9.2001... il pagamento in contanti è avvenuto alla presenza di entrambi"; Da.Re., "qualcosa in contanti l'ho percepita da Ma.Ma. per i consigli tecnici; mi sembra di ricordare che la Za. abbia pagato una fattura con assegno, non ricordo di aver ricevuto pagamenti in contanti dalla Za.; Ag.Co.: "sono stato pagato in parte in contanti e i pagamenti avvenivano alla presenza di entrambi Za. e Ma. Un pagamento l'ha effettuato Ma. da solo"; Ci.Gi.: "il Ma. mi ha pagato in contanti, non so precisare l'importo esatto, in una busta che mi ha consegnato Ma.").

Al riguardo deve considerarsi:

- dalla documentazione bancaria prodotta risultano prelievi di notevoli importi in contanti dal conto corrente di Ma.Ma., in epoca corrispondente al periodo dei lavori;

- alcuni testi sopra indicati hanno confermato che Ma.Ma. ha utilizzato tale denaro per i pagamenti dei materiali;

- altri testi di parte convenuta hanno dichiarato che anche quest'ultima aveva utilizzato delle somme in contanti (prelevate dal negozio materno) per i pagamenti in questione (Ro.Mi.; Lu.Ma.);

- i vari artigiani hanno affermato che - di norma - i pagamenti in contanti avvenivano alla presenza di entrambe le parti.

Tali elementi, pertanto, inducono a far ritenere condivisibile la valutazione espressa dal ctu, geom. Ve., il quale ha attribuito ad entrambe le parti (in misura pari al 50% ciascuna) i pagamenti effettuati versate in contanti in relazione alle fatture in atti.

Il ctu ha, altresì, quantificato - sulla base delle testimonianze assunte - i lavori e le prestazioni eseguite dagli attori a vantaggio della convenuta.

La valutazione effettuata dal geom. Ve. pare corretta e condivisibile.

Non è vero, infatti, come asserito nella comparsa conclusionale dagli attori, che l'impianto idraulico è stato realizzato quasi integralmente dagli attori; al contrario l'idraulico Da. ha asserito di aver provveduto a tali lavori e che gli attori gli hanno prestato l'assistenza muraria, realizzando le tracce e provvedendo ai successivi tamponamenti.

Del resto gli stessi capitoli attorei (cap. 23, 31 e 32 memoria dd. 29.1.2007) erano formulati in tal senso; ed analoghe considerazioni devono essere effettuate in relazione all'impianto elettrico.

Pertanto, esaminando il supplemento della ctu (che ha correttamente modificato parzialmente la prima consulenza attribuendo alla sola convenuta i pagamenti delle fatture n. 52/2002 e n. 58/2002 in quanto avvenuto in epoca successiva al giugno 2002), risulta che devono essere riconosciuti a Ma.Ma. - a titolo di pagamento di artigiani e materiali - le somme di Euro 15.064,37 (per nuove realizzazioni) ed Euro 4.944,61 (nuovi serramenti e poggioli), per un totale di Euro 20.008,98.

Inoltre, i lavori eseguiti da entrambi gli attori, sono stati quantificati in Euro 12.627,51 (noleggi, oneri vari, demolizioni e scavi), in Euro 6.860,00 (per assistenze murarie) ed Euro 9.000,00 per finiture esterne, per un totale di Euro 28.487,51.

E' evidente che tali prestazioni e tali esborsi non sono stati sostenuti sulla base di un impegno obbligatorio (contrattuale o lavorativo) ma trovano la loro generica giustificazione nel rapporto di convivenza more uxorio che all'epoca legava Ma.Ma. e Za.Gr.

La pretesa azionata rientra, quindi, nell'ipotesi di cui all'art. 2041 c.c.

Invero (sentenza n. 11330 del 15/05/2009) "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale".

La giurisprudenza ha precisato che è possibile configurare tale fattispecie anche nell'ipotesi in cui sussista un rapporto di convivenza more uxorio allorquando sussista l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro e si sia in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 13/03/2003: "un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens" (fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla cassazione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra l'opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l'arricchimento esclusivo di uno solo dei componenti la famiglia di fatto, e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte del convivente "more uxorio")".

Tale arricchimento può avvenire sia in senso qualitativo che quantitativo e può consistere tanto un incremento patrimoniale quanto in un risparmio di spesa e più in generale, in una mancata perdita economica.

Correlativamente il depauperamento consiste nella erogazione di un'entità pecuniaria, quanto di attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito.

Nel caso in esame sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'istituto di cui all'art. 2041 c.c., ed, in particolare, il requisito dell'assenza di una "giusta causa" della locupletazione dell'uno in danno dell'altro convivente, cioè dell'assenza di una giuridica giustificazione, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, ivi incluso il rapporto di convivenza tra le parti, giustificasse lo spostamento economico - patrimoniale tra le stesse.

E', invero, indubbio che l'arricchimento della Za. è stato conseguente alla conversione a suo esclusivo profitto, mediante l'acquisto di una proprietà immobiliare ad essa solo intestata, dei contributi economici e lavorativi dei Ma., resi in assenza di un titolo (neppure gratuito) che giustificasse lo spostamento patrimoniale e tali - per rilevanza, entità e unilateralità degli apporti - da non costituire adempimento dei doveri morali, conseguenti all'instaurazione del rapporto di convivenza.

Del resto, la stessa condotta della convenuta (la quale ha provveduto, sia pure in parte, a rimborsare Ma.Ma. attraverso la cessione di un'autovettura) e le dichiarazioni rese dalla Za. escludono la possibilità di configurare tali prestazioni come fondate su in intento di liberalità ("per il lavoro effettuato da Ma. e Br. ho conferito un veicolo").

Dalla fattura di acquisto (doc. 22 fascicolo convenuta) risulta che l'autovettura in questione era una (...) immatricolata il 28.9.2001 e che all'epoca aveva un costo di Lire 76.000.000 (Euro 39.250,72).

Considerato che in poco più di un anno un autovettura di tal genere subisce un deprezzamento che si aggira intorno al 30 - 35%, pare equo ritenere che nel dicembre 2002 (cioè all'epoca in cui è stata ceduta a Ma.Ma.) il veicolo in questione potesse essere valutabile (ed arrotondabile) in Euro 26.300,00.

Ne consegue che tale importo deve essere detratto dall'indennità spettante all'attore, Ma.Ma.: Euro 11.362,05 + Euro 20.008,98 = Euro 31.371,03 - Euro 26.300,00 = Euro 5.071,03.

Za.Gr., pertanto, per i motivi sopra esposti deve essere condannata a corrispondere a Ma.Ma. - per i pagamenti effettuati - la somma di Euro 5.071,03 ed a Ma.Ma. e Br.Ma., in solido - per i lavori eseguiti - la somma di Euro 28.487,51 (importi che rientrano nei limiti di cui all'art. 2041 c.c., considerato l'indubbio arricchimento, in termini di risparmio di spesa, di cui si è avvantaggiata la convenuta).

Trattandosi di debito di valore, tali importo devono essere rivalutati dalla data dell'arricchimento (che, in mancanza di diversa indicazione, deve essere determinato nel giugno 2002) alla data odierna, e maggiorati degli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal giugno 2002 alla data odierna; dalla data odierna al saldo, invece, sulle somme come sopra complessivamente determinate sono dovuti i soli interessi legali.

Le spese di lite e delle ctu seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. condanna Gr.Za. a corrispondere a Ma.Ma. la somma di Euro 5.071,03 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal giugno 2002 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di Euro 5.071,03 annualmente rivalutata, dal giugno 2002 alla data odierna; ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;

2. condanna Gr.Za. a corrispondere a Ma.Ma. ed a Br.Ma. la somma di Euro 28.487,51 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal giugno 2002 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di Euro 28.487,51 annualmente rivalutata, dal giugno 2002 alla data odierna; ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;

3. condanna Gr.Za. a rimborsare a Ma. e Br.Ma. le spese di lite che liquida in Euro 4.928,00 per diritti, Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 1.000,00 per spese, oltre ad accessori;

4. pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu.

Così deciso in Trento il 26 marzo 2012.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.

INDICE
DELLA GUIDA IN Convivenza

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 726 UTENTI