La comptenza del Tribunale del Minorenni si estende anche ai provvedimenti di natura economica inerenti i figli naturali di genitori in crisi

La legge sicché legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, non ha abrogato l’art. 38 primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui attribuisce al Tribunale dei Minorenni la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale.
E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.8362 del 03/04/2007, che ha altresì precisato che la contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del Cc, ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

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