Centrale Rischi, illegittima segnalazione, banca, responsabilità Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701

La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni "a sofferenza" con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva alcun credito nei confronti del soggetto segnalato, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.

Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701



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Tribunale di Venezia

Sentenza 17 giugno 2009, n. 1701

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 4011/2002 RG (n. 4011/2002 RG, cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 R.G.), promossa con atto di citazione

DA

D.B S.RL., F.B., A.D., con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

- ATTORI -

CONTRO

B.A.P.V. S.p.a., con l'avv. (…)

- CONVENUTA -

cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5131/2004 R.G. promossa

DA

D.B S.RL., F.B., A.D., con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone

- OPPONENTI -

CONTRO

B.A.P.V. S.p.a., con l'avv. (…)

- OPPOSTA -

oggetto: diritto bancario

...omissis...

Motivi della decisione

...omissis...

Per quanto attiene alla domanda attorea risarcitoria connessa alla segnalazione dei correntisti presso la Centrale Rischi (la circostanza non è stata contestata durante il corso del giudizio ma solo negli scritti conclusivi: valgono quindi le considerazioni già esposte in merito all'onere di specifica contestazione), deve segnalarsi che, per quanto possa condividersi la tesi difensiva della banca in ordine alla sussistenza di un obbligo di segnalazione delle posizioni "a sofferenza" presso la Centrale, per evitare che chi non appare in grado di tener fede ai propri obblighi economici possa continuare a ricorrere al credito senza che la banca contattata sia resa edotta delle condizioni patrimoniali effettive, non può sottacersi come detto obbligo imponga all'istituto, di credito una particolare cautela. Invero, se il soggetto viene segnalato affinché le altre banche stiano attente nell'erogargli il credito disponibile (e sostanzialmente ben difficilmente costui troverà ancora un istituto di credito disponibile), è essenziale svolgere tale dovere con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ebbene, nel caso di specie la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta alla base di un erroneo presupposto di fatto: è stato appurato che la banca, lungi dall'avere un credito, aveva un debito nei confronti degli attori.

La banca si difende al riguardo, sottolineando come le contestazioni alla conduzione del conto fossero state mosse dagli attori solo in giudizio ed anzi, prima del contenzioso, fosse stato raggiunto un accordo per un rientro rateale dall'esposizione, poi non rispettato. La tesi non convince. Le questioni che hanno condotto alla ricostruzione della sussistenza di un credito in capo agli attori traggono origine da un dibattito dottrinale e giurisprudenziale risalente negli anni. Nell'esaminare la questione della nullità della clausola di determinazione degli interessi come da "uso su piazza" sono state citate pronunce risalenti alla fine degli anni novanta ed allo stesso periodo risale anche il noto revirement in tema di capitalizzazione degli interessi passivi. È vero che le questioni non registravano ancora soluzioni consolidate, ma il forte interesse che le novità giurisprudenziali avevano provocato imponevano alla banca ben superiore cautela a quella dimostrata. D'altro canto, non v'è dubbio che l'istituto di credito fosse ben al corrente della problematica inerente la capitalizzazione degli:interessi passivi: dagli estratti conto è infatti emerso che l'istituto a lire dall'anno 2000 aveva dato esecuzione alla menzionata delibera CICR, disponendo la reciproca capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi (le questioni esposte e í precedenti giurisprudenziali accennati sono più disattente trattati nella sentenza non definitiva).

Cosicché deve concludersi nel senso che l’imprudente segnalazione degli attori alla Centrale Rischi è stata non solo illegittima ma anche colposa.

Per quanto attiene alle conseguenze pregiudizievoli di cui gli attori chiedono il risarcimento, non v'è dubbio che l'illegittima segnalazione sia idonea a cagionare un danno ai segnalati (Cass. n. 21428/2007); detto danno può presentarsi sotto diversi profili: "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass. n. 12929/2007).

Ebbene, nel caso di specie se non v'è prova del danno patrimoniale, ma non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte, situazione aggravata dal fatto che, essendo i coniugi B attivi nell'attività commerciale, ne risulta pregiudicata anche la loro onorabilità non solo personale ma anche professionale specifica. È intuitivo che non risulta possibile quantificare con esattezza detto pregiudizio: il "danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso" (Cass. n. 12929/2007).

Nella quantificazione della somma spettante agli attori a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l'ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca: ovvero l'importo di € 29.770,59, perché è quell'importo che ha condotto all'illegittima segnalazione. In via equitativa può essere riconosciuto a ciascuna delle parti un terzo della somma indicata, pari ad € 9.923,53: la banca convenuta va condannata a versare alla società D.B. s.r.l., al B ed alla D la somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della domanda al saldo (come richiesto).

La domanda ex art. 96 c.p.c, formulata dalla banca convenuta non appare invece fondata: le questioni giuridiche sollevate dagli attori-opponenti sono dibattute da tempo, sono complesse e nel momento in cui è sorto il contenzioso le problematiche erano senz'altro note – come già evidenziato – ma senz'altro non erano consolidate le soluzioni.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

P.Q.M.

Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 4011/2002 r.g., cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- previa compensazione, condanna la banca convenuta a versare alla società D.B. s.r.l. la somma di 17.683,14 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;

- condanna la banca convenuta a restituire alla signora D la somma di € 775,58 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;

- accerta e dichiara che i garanti B e D non hanno nei confronti della banca alcun debito che tragga origine dalla obbligazione fidejussoria assunta;

- condanna la banca convenuta a risarcire agli attori il danno cagionato per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, liquidato in € 9.923,53 per ciascuna parte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in armo rivalutata dal 10.7.2002 al saldo;

- rigetta La domanda attorea ex art. 96 c.p.c.;

- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, liquidate per l'integrale difesa in complessivi € 14.500,00, di cui € 4.500,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge; le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta ed opposta, con condanna al rimborso di quanto gli attori documenti di avere anticipato alla consulente.

Venezia, 22.12009

Il Giudice

Dott.ssa Maria Antonia Maiolino


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