Il divieto di anatocismo si applica anche ai mutui fondiari

A far data dall’entrata in vigore del d. lgs. 385/93 non risulta più giustificabile, per i rapporti di mutuo fondiario, un regime di capitalizzazione degli interessi in deroga a quanto generalmente dettato dall’art. 1283 c.c. Il TUB ha, infatti, provveduto all’abrogazione della precedente disciplina specificamente dettata per questo tipo di rapporto, secondo cui «il mancato pagamento di una rata implicava l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intero suo ammontare» (compresa la parte corrispondente agli interessi di ammortamento). Deve, dunque, ritenersi applicabile anche ai rapporti di mutuo fondiario il regime civilistico vigente in punto di maturazione di interessi su interessi (scaduti e non pagati): non è, infatti, rinvenibile nel TUB una specifica disposizione che, al pari della normativa precedente, disponga una deroga al principio generale di cui all’art. 1283 c.c., «dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario». (Fonte: Centro studi giuridici di Mantova, www.Ilcaso.it, 2016, pg. 15269, annotata da Angelo Dolmetta)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 7 giugno 2016, n. 11638



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) - Rep. n. (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.R.L., (C.F./P.I. (OMISSIS)), e per essa la (OMISSIS) S.P.A., nuova denominazione sociale di (OMISSIS) S.P.A. (C.F. 08360630159), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), gia' denominata (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.R.L., e per essa la (OMISSIS) S.P.A., nuova denominazione sociale di (OMISSIS) S.P.A. (C.F. 08360630159), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 783/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2016 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), che si riporta;

udito, per le controricorrenti (OMISSIS) S.r.l. + 1, l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta per entrambi i controricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Palermo, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), sul rilievo di non aver mai ricevuto la somma di Lire 180.000.000 concessa dal (OMISSIS) a titolo di mutuo, in quanto tale importo era stato impiegato per il pagamento di esposizioni debitorie relative, al proprio figlio (OMISSIS). Ritenevano pertanto gli opponenti che il mutuo fosse simulato e celasse un patto commissorio.

Il contratto di mutuo era stato risolto dall'istituto bancario. Era seguito il precetto ed il pignoramento non solo dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo sopradescritto ma anche di altri 10 immobili, ben oltre l'ammontare del debito.

Gli opponenti chiedevano pertanto che fosse accertata la nullita' del mutuo perche' celava un patto commissorio; per contrasto con norme imperative, per usurarieta' e per impossibilita' sopravvenuta. Si chiedeva anche la riduzione delle ipoteche e la restrizione delle ipoteche, oltre al risarcimento dei danni.

Venivano evocati nel giudizio oppositivo anche i creditori intervenuti (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e il Monte (OMISSIS). Secondo gli opponenti, il credito (OMISSIS) era inesistente perche' dovuto all'incapacita' di gestione e recupero di garanzia assicurativa e l'altro doveva essere rideterminato perche' assistito dalla garanzia del fondo Interbancario.

La Corte territoriale a sostegno del rigetto ha affermato:

In ordine all'esclusione della legittimazione passiva della (OMISSIS) e del (OMISSIS), stabilita dal Tribunale, la statuizione era condivisibile. Per quanto riguarda (OMISSIS) non erano state indicate dall'interveniente le ragioni a sostegno del motivo di gravame. Inoltre nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono legittimati soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento e i creditori intervenuti che non solo siano muniti di titolo esecutivo ma abbiano anche compiuto atti del procedimento. Tale caratteristica non si poteva rinvenire in (OMISSIS). Quanto al (OMISSIS) la censura doveva ritenersi inammissibile, non essendo stato addotto alcun argomento a sostegno della dedotta legittimazione passiva.

In ordine alla dedotta simulazione del contratto di mutuo fondiario, viene rilevato che la somma erogata a mutuo era stata accreditata sul conto corrente di (OMISSIS) che ne aveva rilasciato quietanza mentre la riconduzione del medesimo ad un finanziamento ordinario garantito da ipoteca con importo impiegato esclusivamente per le esposizioni debitorie del figlio, era rimasta sfornita di prova. La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio aveva carattere del tutto esplorativo. Peraltro la giurisprudenza di legittimita' ha escluso che il mutuo fondiario abbia natura di mutuo di scopo non essendo necessario indicare la destinazione del credito. Neanche la mancata utilizzazione per il miglioramento fondiario determina in se' la nullita' del contratto.

In ordine alla violazione del divieto di patto commissorio non sussiste prova dell'accordo illecito (coercizione del debitore a sottostare alla volonta' del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprieta' di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito). Peraltro i mutuatari non erano impossidenti ma proprietari di svariati immobili.

In ordine all'impossibilita' sopravvenuta non risulta provato che la somma data a mutuo non sia stata messa nella disponibilita' dei mutuatari cosi' impedendone la restituzione.

La risoluzione era stata determinata in ossequio alle prescrizioni contrattuali per il mancato pagamento e non solo per il ritardo di due ratei.

Non si era provveduto ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 39 perche' oltre all'estinzione della quinta parte del debito e' necessario, per la riduzione proporzionale della somma iscritta e la parziale liberazione dei beni ipotecati, che i rimanenti beni siano sufficienti alla garanzia.

La censura relativa all'usurarieta' dei tassi d'interesse e' stata ritenuta generica in quanto non vengono esposte le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado avrebbe errato. Peraltro, l'applicabilita' della L. n. 108 del 1996 doveva limitarsi alla parte di mutuo in esecuzione dopo la sua entrata in vigore (il mutuo e' stato risolto nell'agosto 2000).

In ordine agli interessi anatocistici, la nullita' riguarda solo i mutui ordinari.

La partecipazione dei successori a titolo particolare (OMISSIS) e (OMISSIS) e' avvenuta regolarmente con procura valida ed efficace, tenuto conto che le due intervenienti si sono limitate a richiedere il rigetto del gravame. Infine devono ritenersi validi gli atti compiuti dal procuratore del (OMISSIS) in quanto titolare del credito formante oggetto della procedura esecutiva in contestazione.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS). Hanno resistito con autonomi controricorsi (OMISSIS) S.P.A.; (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) S.R.L.. Sono state depositate memorie dai ricorrenti e da (OMISSIS) (gia' (OMISSIS) s.p.a.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell'articolo 1283 c.c. in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 161, nonche' il vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'applicabilita' degli interessi anatocistici fosse consentita per legge nel contratto di muto fondiario senza considerare che il contratto in questione e' assoggettato alla disciplina normativa introdotta dalDecreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 161, con il quale e' stato abrogato il precedente Testo Unico n. 646 del 1905. Alla luce del nuovo regime giuridico i contratti di mutuo fondiario sono interamente assoggettati al T.U.B..

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. in ordine al confermato difetto di legittimazione passiva dei creditori intervenuti, trascurando di considerare che requisito sufficiente e' l'essere muniti di titolo esecutivo.

Nel terzo motivo e' stata dedotta la violazione degli articoli 61 e 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c. nonche' il vizio di motivazione nel non aver ritenuto, il giudice d'appello, la sussistenza del patto commissorio e dell'impossibilita' sopravvenuta, anche in ordine all'omesso accoglimento dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, sull'effettiva finalita' del mutuo.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 nonche' della normativa antiusura ed infine il vizio di motivazione per non essere stato considerato che le perizie svolte in sede esecutiva avevano assegnato ai beni valori di Euro 70.000 e 84.000 a fronte di crediti per Lire 176.145.390 e Lire 62.480.95 quando sui beni era stata trascritta ipoteca per Lire 540.000.000 e Lire 349.000.000.

Sotto altro profilo la sentenza e' illegittima anche perche' non ha accolto il motivo relativo alla riduzione proporzionale dell'ipoteca, ritenendo plausibile che il valore dei beni immobili in 15 anni si sia dimezzato invece di aumentare, al fine di applicare l'articolo 39 T.U.B. e ritenere erroneamente che il valore residuale non fosse neanche sufficiente a coprire il debito.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell'articolo 111 c.p.c. nonche' il vizio di motivazione per essere stata erroneamente riconosciuta la legittimazione attiva del (OMISSIS) nonostante non avesse piu' la titolarita' del diritto di credito azionato fin dal 31/12/2001.

Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione d'inammissibilita' del controricorso notificato dalla (OMISSIS) S.P.A. in data 4/5/2011 in luogo del diverso titolare del credito nelle precedenti fasi del giudizio (OMISSIS), dovendosi applicare il principio secondo il quale il successore a titolo particolare puo' impugnare la sentenza di merito ma non intervenire nel giudizio di legittimita', in mancanza di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facolta' di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie.

L'eccezione puo' essere disattesa. Gli orientamenti segnalati dalla parte ricorrente ed i successivi che ad essi si ispirano (tra i piu' recenti 11375 del 2010; 12179 del 2014) hanno ad oggetto successori a titolo particolare effettivamente intervenuti nel procedimento di legittimita' ove risultava costituito il resistente dante causa. Anche il contrasto determinatosi all'interno di questa sezione in ordine alla partecipazione dell'assuntore del concordato oltre al curatore (Cass. 18697 del 2013, che ritiene ammissibile l'intervento dell'assuntore perche' successore a titolo particolare e 3336 del 2015, di avviso diverso) ha ad oggetto una fattispecie nella quale e' costituito il dante causa. In tali ipotesi e' astrattamente giustificabile l'incompatibilita' con il procedimento di legittimita' dell'intervento del terzo ancorche' successore a titolo particolare, dal momento che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio trova comunque un riconoscimento ed una tutela processuale mediante la partecipazione del dante causa. Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, invece, il dante causa (OMISSIS) non si e' costituito nel procedimento davanti la Corte di Cassazione. La situazione e' del tutto equiparabile, di conseguenza, a quella del successore a titolo particolare che propone ricorso per esercitare il diritto di azione che gli deriva dall'acquistata titolarita' del diritto controverso. Escludere la sua partecipazione al presente giudizio, solo perche' non ricorrente determinerebbe una lesione del diritto di difesa non giustificata dalla natura del procedimento di legittimita', mancando la partecipazione in giudizio del dante causa.

In ordine ai motivi del ricorso principale deve rilevarsi la fondatezza del primo, applicandosi, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio il T.U.B. anche ai contratti di mutuo fondiario, cosi' come affermato da Cass. n. 11400 del 2014 cosi' massimata: "Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario puo' esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non e' piu' fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarita' nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell'attivita' svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista, atteso che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all'eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle fondiarie (i quali, acquistandole, andavano a costituire la provvista per l'erogazione dei mutui). Ne consegue che l'avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l'applicazione delle limitazioni di cui al citato articolo 1283 c.c. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina piu' l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresi' escludere la vigenza di un uso normativo contrario".

Ha precisato al riguardo la Corte in motivazione: "Nel sistema legislativo previgente la capitalizzazione del credito per interessi corrispettivi era espressamente prevista dalla normativa di settore che ha, nel tempo, disciplinato i contratti di mutuo fondiario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del t.u.b. (Regio Decreto n. 646 del 2005, articolo 38, Decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1976, articolo 14, L. n. 175 del 1991, articolo 16). Non si e' mai dubitato, pertanto, che, il mancato pagamento di una rata di mutuo fondiario comportasse l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intero suo ammontare, inclusa la parte che rappresentava gli interessi di ammortamento (cfr., da ultimo, fra molte, Cass. nn. 21885/013, 3656/013, 9695/011). Le leggi speciali sono state tuttavia abrogate dall'articolo 161, comma 1, del t.u.b, e continuano a regolare, ai sensi del comma 6, del cit. art., i soli contratti gia' conclusi nel loro vigore.

Il t.u.b. fornisce ora, all'articolo 38 (incluso nella sezione 1 del capo 6" della legge, rubricata "Norme relative a particolari operazioni di credito") la nozione di credito fondiario, ma non detta alcuna disposizione che preveda, come per il passato, che le somme dovute a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui fondiari, comprensive di capitali e interessi, producono, di pieno di diritto, interessi dal giorno della scadenza.

Il regime privilegiato di cui in origine godeva il credito fondiario rinveniva infatti la sua giustificazione nel carattere pubblicistico dell'attivita' svolta dai soggetti finanziatori, previamente individuati dalla legge fra istituti di diritto pubblico, nella stretta connessione tra operazioni di impiego ed operazioni di provvista e nella necessita' di assicurare ai risparmiatori, che fornivano quest'ultima acquistando le cartelle fondiarie, sicurezza e tempestivita' nei rimborsi attraverso la sicurezza e la tempestivita' della restituzione delle somme mutuate. Deve dunque concludersi che, con l'entrata in vigore del t.u.b., la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarita' nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all'articolo 1283 c.c.".

Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile perche' non risulta censurata una delle rationes decidendi poste a base dell'accertato difetto di legittimazione passiva dei creditori intervenuti nel procedimento di esecuzione forzato. In ordine ad entrambi e' stato, infatti, sottolineato che la giustificazione della affermata legittimazione passiva era del tutto generica anche con riferimento alle ragioni del rigetto contenute nella sentenza di primo grado.

Il terzo e il quarto motivo devono essere ritenuti del pari inammissibili perche' si limitano, nonostante la prospettazione anche del vizio di violazione di legge, a richiedere un esame ed una valutazione dei fatti alternativa a quella incensurabilmente svolta dal giudice del merito anche in ordine alle istanze istruttorie disattese ed, in particolare, alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Per quest'ultima si richiama ai fini della consolidata giurisprudenza in ordine all'inammissibilita' della censura volta al riesame del rigetto, discrezionalmente stabilito dal giudice di merito con motivazione adeguata, nella specie dovuto alla natura esplorativa dell'istanza, (Cass.12930 del 2007; 17399 del 2015).

L'inammissibilita' deve estendersi anche all'articolazione della censura contenuta nel quarto motivo, riguardante la violazione della normativa antiusura. La parte ricorrente non coglie la ratio del rigetto che e' la genericita' della prospettazione del motivo e reitera tale vizio anche in sede di ricorso.

Il quinto motivo infine deve ritenersi infondato dal momento che il (OMISSIS) non era stato mai estromesso dal giudizio di merito con conseguente piena legittimazione a parteciparvi ex articolo 111 c.p.c..

In conclusione deve accogliersi il primo motivo, con rigetto dei restanti, cassazione della pronuncia impugnata e rinvio alla corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, perche' si attenga al principio di diritto enunciato nella massima citata ad illustrazione del medesimo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo e rigetta il secondo, terzo, quarto e quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione perche' provveda anche alle spese processuali del presente procedimento di legittimita'.

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