In caso di pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal titolare, ne risponde sia la banca girataria che quella trattaria.

Ove prevede la responsabilita' di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'articolo 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilita' del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarita' (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attivita' bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattarla, perche', quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilita' di rilevarne l'alterazione.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 ottobre 2011, n. 22336



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 34538 del R.G. anno 2006 proposto da:

BA. di. SI. s.p.a. domiciliata in ROMA, via Fontanella Borghese 72 presso l'avv. Voltaggio Lucchesi Franco con l'avv. Antonino Longhitano del Foro di Firenze che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Ca. di. Ri. di. Vo. s.p.a. dom.ta in Roma via Bertoloni 44 presso l'avv. Greco Massimo con l'avv. Antonio Marotti del Foro di Firenze che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e

Lo. In. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1192 in data 31.05.2006 della Corte di Appello di Firenze;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 21.09.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l'avv. A.Voltaggio, in sostituzione, e per la controricorrente l'avv. M.Greco, in sostituzione, che hanno richiamato le difese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilita' od il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ba. di. Si. chiese ed ottenne decreto ingiuntivo a carico di Lo.In. per il pagamento di lire 8.567.449 quale saldo debitore del conto corrente alla stessa intestato. La Lo. si oppose innanzi al Tribunale di Firenze deducendo essere apocrifa la sua firma (sia in calce al contratto di c.c. sia sul retro dell'A.C. a suo favore emesso da Bd. per lire 9.980.000) e l'adito giudice autorizzo' l'opposto a chiamare in causa la Ca. di. Ri. di. Vo. . Il Tribunale con sentenza 29.9.2003 ebbe a revocare il d.i. opposto, assolvendo la Lo. da ogni pretesa e di contro condannando la chiamata Cassa a pagare al B.d.S. la somma di euro 4.424,72 per avere negoziato l'assegno del B.d.S. con il quale sarebbe avvenuta la erogazione del prestito alla Lo. pur non avendo ella sottoscritto alcun contratto ne' firmato l'assegno non trasferibile. La sentenza venne impugnata dalla Ca. di. Ri. di. Vo. che sosteneva la addebitabilita' a negligenza del B.d.S. della vicenda e si costitui' il solo B.d.S. La Corte di Firenze con sentenza 31.5.2006 andando di contrario avviso respinse la domanda del B.d.S. nei confronti della Cassa e condanno' l'appellata alla refusione delle spese in favore della Cassa, affermando in motivazione: che la decisione del Tribunale di ritenere Ca. di. Vo. responsabile era fondata sulla violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43 per avere pagato con negligenza l'assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'intestatario; che in realta' all'atto della negoziazione sul conto della Lo. presso la Cassa era stato accreditato l'importo di lire 9.400.000 si da far ritenere che le somme erano comunque pervenute sul conto della apparente prenditrice; che per il residuo di lire 580.000 il fatto generatore del danno era comunque riconducibile solo al Bd. che aveva stipulato il contratto di c.c. e concesso apertura di credito a soggetto diverso dalla Lo. e che aveva apposto firma apocrifa; che per tal ragione era stata esattamente revocata l'ingiunzione chiesta da Bd. a carico della Lo. e per la stessa ragione nulla poteva essere chiesto alla Cassa negoziatrice dal soggetto che aveva dato causa, con la sua negligenza, all'illecito.

Per la cassazione di tale sentenza Bd. ha proposto ricorso con tre motivi il 4.12.2006, resistiti da controricorso della cassa di Risparmio di Volterra del 27.1.2007. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Primo motivo: si denunzia violazione del 1992 c.c. per avere affermato l'esistenza di un effetto liberatorio della responsabilita' della Cassa collegandolo all'avvenuto accreditamento di somma sul conto della Lo. , che peraltro di tal conto si limitava a ridurre lo scoperto, nel mentre nessun effetto liberatorio era configurabile nel caso di colpa grave della negoziatrice (per le ragioni esposte anche nel primo motivo). Terzo motivo: si censura di carenza di motivazione l'argomentazione diretta a far gravare solo sul Bd. la responsabilita' della vicenda, dimenticando che il Bd. non era stato negligente (dato che Lo. non aveva mai contestato gli estratti conto, non aveva eccepito alcunche' alla disdetta del 18.9.1991, aveva invece fruito del prestito e provveduto ad effettuare rimesse solutorie dal conto di Ca. di. Vo. ).

Coglie nel segno certamente la censura nella parte in cui lamenta la perpetrata totale disapplicazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca girataria, analogamente all'articolo 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilita' del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarita' (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attivita' bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattarla, perche', quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilita' di rilevarne l'alterazione.

Coglie altrettanto nel segno la (seconda censura) nella parte in cui sottolinea il chiaro fraintendimento che vizia l'argomentare della sentenza in relazione al rilievo dato al "fatto" che sul conto Lo. aperto presso Ca. , comunque, all'atto della negoziazione dell'assegno de quo pervenne la somma di lire 9.400.000: la notazione afferente il carattere "satisfattivo" del pagamento avrebbe avuto infatti senso se l'azione in discorso fosse stata proposta dalla Lo. , che avesse lamentato la indebita operazione commessa a suo danno (ed alla quale ben si sarebbe potuto replicare osservando che la somma "comunque" era pervenuta sul conto), ma non ha senso alcuno, come esattamente denunziato, le volte in cui si verta in una ipotesi di azione di danno proposta dalla banca trattarla diretta a far valere responsabilita' nei suoi confronti della banca negoziatrice per l'indebito incasso di quell'assegno scorrettamente emesso, scorrettamente girato per l'incasso ed (in tesi) negligentemente negoziato.

Quanto al terzo motivo, teso a far emergere incongruita' argomentative della sentenza sulla imputazione esclusiva ed assorbente della responsabilita' a Bd. , ritenuta pertanto accollatala esclusiva delle conseguenze di una vicenda che essa aveva, con la sua negligenza, ingenerato e che essa stessa ebbe, con la sua conclusiva negligenza, contribuito a consolidare (avendo perpetrato la sua omessa vigilanza anche in sede di stanza di compensazione), esso pone questioni di fatto che devono intendersi assorbite nell'accoglimento dei primi due motivi potendosi pervenire a formulare siffatte valutazioni solo dopo aver applicato le regole sulla esistenza di responsabilita' assorbente o di concorso tra diverse responsabilita'.

L'azione intrapresa da Bd. , pervero, e' certamente ricollegabile ad una azione contrattuale: devesi al proposito rammentare che le S.U. di questa Corte, a composizione di contrasto, hanno affermato (vd. S.U. 14612 del 2007, cui adde Cass. 7618 del 2010) la natura contrattuale della responsabilita' della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dalla Legge assegno, articolo 43, comma 1, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilita', o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattarla (o emittente), nonche', se del caso, questa stessa banca. La Corte di merito - come rilevato dianzi nella disamina dei due motivi - non ha dunque mostrato piena comprensione della suddetta natura dell'azione e quindi della possibilita', affatto compatibile con la affermata natura contrattuale della azione della trattaria, che sussistano responsabilita' della trattaria e della negoziatrice, che quella dell'una o dell'altra sia ritenuta assorbente, e che in tal ambito debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 1227 c.c. e pertanto puo' concorrere con la responsabilita' della banca negoziatrice che abbia accettato in pagamento l'assegno irregolarmente girato.

L'accoglimento del ricorso comporta quindi la cassazione della sentenza ed il rinvio alla stessa Corte perche' provveda a nuovo giudizio facendo applicazione del principio di diritto sopra formulato, e sottolineato, e perche', conclusivamente, regoli le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.
 

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