In tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato

In tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione e parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22179



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 20359/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 436/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 30/12/2013, depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Catania, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, intrattenuti da (OMISSIS) srl con la (OMISSIS), ha accolto la domanda proposta dalla correntista, previa declaratoria di nullita', per violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c., delle clausole contenute nei contratti stipulati inter partes, sia quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia quella contenente la determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti intrattenuti;

che l'appello della Banca e' stato accolto, con sentenza non definitiva, dalla Corte d'appello di Catania, nella parte relativa alla declaratoria di nullita' della clausola di determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti intrattenuti;

che, secondo il giudice distrettuale, il motivo andava accolto in quanto la clausola in esame prevedeva un preciso e determinato tasso aritmetico da applicare, fin dal momento della stipulazione del contratto, mentre era l'ulteriore clausola, quella prevedente la variabilita' futura del primo tasso, "in base agli usi di piazza", ad "impingere nella nota ed ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto";

che, sulla base di tale ragionamento, la Corte territoriale ha escluso la nullita' della clausola in considerazione che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente, in parte qua, (OMISSIS) srl, con ricorso affidato a due mezzi con il quale si chiede di cassare la sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1284 c.c., comma 3, articoli 1346 e 1418 c.c., (in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) nonche' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5; che la Banca resiste con controricorso.

Considerato che i mezzi di cassazione, da esaminare congiuntamente in quanto attengono alla stessa questione, sono fondati;

che, infatti, con riguardo alle clausole di determinazione degli interessi passivi in un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, ove la determinazione della misura (variabile) degli interessi sia affidata ad una clausola che preveda una misura iniziale e, successivamente, la sua variazione in rapporto a un parametro che il giudice stesso ha valutato "impingere nella nota ed ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto" e' evidente la contraddittorieta' logica della motivazione - peraltro non fatta valere dal ricorrente - che, da un lato, afferma il vizio e, da un altro, lo esclude;

che, invero, la censura proposta dal ricorrente investe la violazione o la falsa applicazione dei menzionati articoli di legge, con riferimento all'esclusione della nullita' della clausola esaminata, poiche' ne ha ritenuto la duplice consistenza: di una prima, avente contenuto determinato, e di una seconda clausola, la cui affermazione di determinatezza viola proprio i principi posti da questa stessa Corte;

che questa Corte e' obbligata al rilievo, anche ufficioso, della nullita' di clausole siffatte, in base al principio secondo cui "Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita' contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicche' e' individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio". (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 2014);

che, infatti, a proposito delle clausole contrattuali (prevedenti tassi variabili siffatti), si e' gia' affermato che "In tema di contratti di mutuo, perche' una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1284 c.c., comma 3, che e' norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, e' idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Nella specie, relativa ad un contratto concluso nel 1981, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullita' della pattuizione degli interessi convenzionali, perche' essa non consentiva di individuare univocamente la banca o il gruppo bancario cui fare riferimento e neppure se quello preso in considerazione dagli stipulanti fosse il tasso applicato per i mutui, il tasso di sconto o il tasso praticato per i conti correnti bancari, ed in questo caso se dovesse farsi riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari o invece al prime rate)". (Cass. nn. 12276 del 2010, 14684 del 2003, 2317 del 2007);

che, del resto, la stessa Corte d'appello non ha dubitato dell'indeterminatezza di quella che ha definito come la seconda clausola, avendone poi illogicamente escluso la nullita', sebbene avesse riscontrato un deficit di determinatezza;

che, invero, la Banca resistente propone una sua interpretazione adeguatrice della clausola in esame, leggendola come se indicasse la sola variazione (in melius o in peius) del tasso iniziale certo, addizionato dall'aumento o dalla diminuzione (rispetto ai tassi previgenti) riscontrati sulla piazza; che, tuttavia, un tale ragionamento, non puo' essere accolto in quanto, ove anche fosse interpretabile in tal modo, la clausola non si sottrarrebbe alla divisata nullita' in quanto non si saprebbe a quali indicatori "di piazza" si deve fare riferimento per misurare lo scarto, in aumento o in diminuzione, applicabile al rapporto;

che, in conclusione, il ricorso e' manifestamente fondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione, con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Catania che, in diversa composizione, si atterra' al seguente principio di diritto: "In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, e' necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione".

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione.

 

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