La banca e' tenuta a fornire al cliente, in forma scritta almeno una volta all'anno "una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto"

Secondo quanto prevede il Decreto Legislativo n. 385/1003, articolo 119, nei contratti di durata come il conto corrente, la banca e' tenuta a fornire al cliente, in forma scritta almeno una volta all'anno "una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto"; e "con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile" l'estratto conto relativo ai rapporti regolati in conto corrente. Inoltre l'articolo 109 comma 4 Decreto Legislativo n. 385/1003 riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". E secondo la giurisprudenza di legttimità, questa norma riconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non e' necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui e' correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte" (Cass., sez. 1 , 12 maggio 2006, n. 11004, m. 590442). Sicche' il correntista ha diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che "il procedimento di rendiconto di cui all'articolo 263 c.p.c. e ss., e' fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attivita'" (Cass., sez. 1 , 23 luglio 2010, n. 17283, m. 614140).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 15 marzo 2016, n. 5091



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), domiciliati in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.p.a., mandataria di (OMISSIS) s.p.a., domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. prof. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, come da mandato

in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3923/2009 della Corte d'appello di Roma, depositata l'8 ottobre 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. (OMISSIS) delegato per i ricorrenti e avv. (OMISSIS) delegato per la resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. CERONI Francesca, che ha chiesto inammissibilita' o in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. e da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), con la quale avevano stipulato diversi contratti di conto corrente, per la dichiarazione di nullita' delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni.

Ritennero i giudici del merito che le domande proposte erano prive di qualsiasi fondamento, perche' gli attori non avevano prodotto alcuna prova delle pattuizioni impugnate, dell'andamento dei conti, dei tassi di interesse applicati, delle spese e delle commissioni, ma si erano limitati a richiedere inammissibilmente una consulenza contabile e un'esibizione documentale con finalita' meramente esplorative.

Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) sulla base di due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., succeduta alla (OMISSIS), che ha depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di valutare la documentazione contabile prodotta, idonea a giustificare sia la richiesta di consulenza sia la richiesta di esibizione.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di norme di diritto, lamentando che i giudici del merito abbiano arbitrariamente rigettato le domande di nullita' delle clausole relative agli interessi legali, pur in presenza di contratti privi di clausole valide e vincolanti, e illegittimamente disatteso la richiesta di consulenza tecnica.

2. Sono fondate e assorbenti le censure relative alla mancata ammissione della consulenza contabile e al rigetto della richiesta di esibizione di documenti.

Non v'e' dubbio, infatti, che "la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilita', e' incensurabile in sede di legittimita' sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati" (Cass., sez. 1 , 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314).

Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non puo' qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante.

Come s'e' detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. 1 , 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, e' consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 3 , 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615).

D'altro canto e' vero che l'esibizione di documenti non puo' essere chiesta, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., sez. L, 20 dicembre 2007, n. 26943, m. 600960). Ma nel caso in esame non puo' mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti di conto corrente, non contestati dalla banca, e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla loro gestione.

Quanto poi alla consulenza contabile, la stessa corte d'appello da' atto della produzione di documenti attestanti l'esistenza dei conti correnti, anche se mancanti delle condizioni regolative del rapporto, e della documentazione relativa ad alcuni conti, sia pure limitata a brevi periodi di tempo. E questa documentazione non viene considerata irrilevante, bensi' solo insufficiente; ma come s'e' detto l'insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabile.

Del resto, secondo quanto prevede il Decreto Legislativo n. 385/1003, articolo 119, nei contratti di durata come il conto corrente, la banca e' tenuta a fornire al cliente, in forma scritta almeno una volta all'anno "una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto"; e "con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile" l'estratto conto relativo ai rapporti regolati in conto corrente. Mentre e' indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che "la norma dell'articolo 1832 c.c., da leggersi in armonia con quella dell'articolo 1827 c.c., impone che l'approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti, non impedisce di contestare la mancanza o la validita' del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione" (Cass., sez. 1 , 11 maggio 2001, n. 6548, m. 546591, Cass., sez. 1 , 20 settembre 2013, n. 21597, m. 627524).

Inoltre l'articolo 109 comma 4 Decreto Legislativo n. 385/1003 riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". E secondo la giurisprudenza di questa corte, questa norma riconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non e' necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui e' correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte" (Cass., sez. 1 , 12 maggio 2006, n. 11004, m. 590442). Sicche' il correntista ha diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che "il procedimento di rendiconto di cui all'articolo263 c.p.c. e ss., e' fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attivita'" (Cass., sez. 1 , 23 luglio 2010, n. 17283, m. 614140).

Erroneamente dunque i giudici del merito hanno negato l'ammissione della consulenza contabile e respinto la richiesta di ordinare allabanca l'esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che in diversa composizione si atterra' ai principi di diritto enunciato.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

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