La banca non puo' sottrarsi all'onere di provare il credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni

Con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del dlgs n.385/1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca-cliente) il limite della decennalità rispetto all’operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica dell’art. 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la documentazione inerente a singole operazioni bancarie, ne limita il diritto di rilascio (a spese del richiedente) a due condizioni: a) il trattarsi di operazioni specifiche; b) l’essere state poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale limitazione non può valere fino al punto di esentare la banca dall’onere probatorio quando questo sia posto a suo carico.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 30 ottobre 2015, n. 22183



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 21332-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 123/2013 del TRIBUNALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di PUTIGNANO del 14/05/2013, depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 30 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.:

"Con ordinanza in data 4 giugno 2014, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilita' dell'appello proposto dai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche' dalla s.ra (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Bari - sez. distaccata di Putignano che, a sua volta, aveva respinto la loro domanda (proposta nel corso dell'anno 2005) di nullita' parziale del contratto di conto corrente bancario intrattenuto, sin dal 1989 e fino al 1999, dal loro dante causa ( (OMISSIS)) con il (OMISSIS), per l'asserita invalidita' delle clausole (fittizie annotazioni contabili, interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi e cms) in quanto carente di allegazione e prova in ordine al contenuto del contratto (mai depositato) ed alle sue clausole. Avverso la sentenza del Tribunale, i predetti appellanti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5-8 settembre 2014, sulla base di un unico, ma articolato, motivo (con il quale lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e articolo 210 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 119, articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360, n. 3).

Il (OMISSIS) SpA gia' (OMISSIS) SpA non ha svolto difese.

Il ricorso appare infondato, giacche' intende censurare la sentenza di prime cure, ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c., comma 4, con riguardo alla presunta violazione delle norme indicate e, particolarmente, con riferimento alla revoca dell'ordinanza contenente l'ordine di esibizione dato alla Banca e relativo al deposito del contratto di conto corrente bancario, chiuso nel corso dell'anno 1999 e stipulato - dal dante causa dei ricorrenti - oltre dieci anni prima (1989) dell'inizio della controversia civile (2005), ben conoscendo il contenuto della previsione di cui all'articolo 119 TUB di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993. Infatti, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 2006)sebbene abbia stabilito il principio di diritto secondo cui "il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 119, comma 4, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 342 del 1999, articolo 24, comma 2, riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia e' riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall'attualita' del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce.", ha tuttavia circoscritto la richiedibilita' di tali documenti a quelli relativi agli ultimi dieci anni (nella specie, decorrenti dalla chiusura del rapporto) e, comunque, non certo ottenibili per finalita' esplorative (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17 602 del 2011), cio' che invece appare la finalita' perseguita dai ricorrenti, come ha affermato il giudice di prime cure.

Ne' l'eventuale silenzio della Banca ha rilievo in presenza della regula iuris (Sez. L, Sentenza n. 17948 del 2006) secondo cui "l'esibizione a norma dell'articolo 210 cod. proc. civ. non puo' in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5".

Letta, la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra; che le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente non colgono nel segno;

che, infatti, con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca - cliente) il limite della decennalita' rispetto all'operazione conclusa e della quale e' richiesta la documentazione,anche in applicazione analogica della previsione di cui al menzionato articolo 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la "documentazione inerente a singole operazioni" bancarie, ne limita il diritto di rilascio (a spese del richiedente) a due condizioni: a) il trattarsi di operazioni specifiche; b) l'essere state poste in essere negli ultimi dieci anni;

che, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che tale limitazione non puo' valere fino al punto di esentare la banca dall'onere probatorio, qualora questo sia posto a suo carico, avendo gia' enunciato il principio di diritto secondo cui "nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non puo' sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una piu' penetrante tutela dei terzi estranei all'attivita' imprenditoriale non puo' sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore." (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 1842 del 2011 e 21466 del 2013); che, comunque, nel caso di specie, il ricorso allo strumento probatorio dell'esibizione e' stato negato, con giudizio immune da censure, per finalita' esplorative, cio' che non e' invece consentito (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17602 del 2011);

che, pertanto, il ricorso - manifestamente infondato -deve essere respinte-che non vi e' luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimata curatela svolto difese in questa fase;

che, poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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