La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi"

La banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066). Con Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292 la S.C. ha confermato il principio di diritto già enunciato in materia.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20292



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 18771/2009 proposto da:

MA. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato VENETO Gaetano, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

- ricorrente -

contro

IN. SA. PA. S.P.A. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GARGANI Benedetto, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI COMITE GABRIELE giusto mandato in atti;

BA. CA. S.P.A. (OMESSO) in persona del Dr. CA. FI. quale Responsabile dell'Ufficio di Consulenza Legale di Rete, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI COMITE GABRIELE giusto mandato in atti;

- controricorrenti -

e contro

DA. FR. , ZO. AN. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 320/2009 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/3/2009, R.G.N. 589/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato GAETANO VENETO;

udito l'Avvocato GABRIELE DI COMITE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1998 Ma. An. ha convenuto davanti al Tribunale di Bari la s.p.a. Ca. (gia' Ca. ), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere essa pagato, il 13.1.1992, un assegno bancario di lire 277.000.000, tratto sul suo conto corrente, con sottoscrizione apocrifa.

La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere ricevuto dalla s.p.a. Ca. il conferimento di alcuni rami aziendali, tra i quali non e' compreso il rapporto di conto corrente con il Ma. . Ha comunque chiesto il rigetto nel merito della domanda.

Con altro atto di citazione, notificato il 22.12.1999 il Ma. ha chiamato in causa la s.p.a. Ba. In. , che ha incorporato Ca. , proponendo nei suoi confronti le stesse domande.

Ba. In. si e' costituita tramite la sua mandataria Ca. , chiedendo il rigetto della domanda, previa autorizzazione a chiamare in causa i propri ex-dipendenti, Zo.An. e D'. Fr. , per rivalersi nei loro confronti in caso di condanna.

I terzi chiamati si sono costituiti negando ogni responsabilita'.

Il Tribunale ha respinto la domanda attrice e le domande di garanzia, ponendo a carico del Ma. tutte le spese del giudizio.

Proposto appello dal soccombente, si sono costituite con atti separati Ca. e Ba. In. , chiedendo il rigetto delle domande e proponendo appello incidentale. Ca. ha anche eccepito che l'appellante non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti, sicche' doveva ritenersi decaduto dall'impugnazione, ai sensi dell'articolo 346 cod. proc. civ..

Hanno resistito all'appello anche Zo. e D'. .

Con sentenza n. 320/2009, notificata il 27 maggio 2009, la Corte di appello di Bari ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, modificando la condanna di primo grado solo nel capo in cui ha condannato l'appellante a rimborsare le spese processuali anche ai terzi chiamati.

Con atto notificato il 23-24 luglio 2009 il Ma. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi e con memorie le s.p.a. Ca. e In. Sa. Pa. .

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ritenuto che la falsificazione della firma sull'assegno, ed in particolare la difformita' della sottoscrizione dal campione depositato dal correntista presso la banca, all'atto dell'apertura del conto corrente, non fosse rilevabile attraverso l'esame visivo del titolo e che pertanto l'omesso rilievo non fosse imputabile a colpa, sulla base dei canoni di ordinaria diligenza applicabili in tema di valutazione della responsabilita' della banca.

Ha soggiunto che l'attore ed appellante non ha specificato per quali ragioni il titolo falsificato - appartenente ad un libretto di assegni in suo possesso - sia uscito dalla sua disponibilita', si' da poter essere utilizzato da altri, ne' ha potuto fornire la prova che la falsificazione fosse agevolmente riconoscibile.

4.- I tre motivi di ricorso denunciano tutti, con diverse argomentazioni, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto.

Assume il ricorrente che in relazione all'incasso di somme ingenti, quale quella di cui all'assegno in oggetto, non e' sufficiente ad esimere da responsabilita' l'adozione di una diligenza media, ma occorre uno specifico livello di attenzione ed in particolare occorre che la banca dimostri di avere agito secondo la diligenza professionale tipica del buon banchiere (primo motivo); che il carattere piu' o meno riconoscibile della falsificazione va desunto dal raffronto fra la sottoscrizione apposta sul titolo e la firma depositata dal cliente presso la banca, in occasione dell'apertura del conto corrente; non da altri documenti, come ha fatto la Corte di appello, la quale ha tratto argomento anche da una perizia di parte, prodotta in giudizio dalle convenute, anziche' disporre apposita consulenza di ufficio (secondo motivo).

Assume ancora che la sentenza impugnata ha messo in dubbio la sussistenza della falsificazione, che e' stata invece accertata nel corso di un processo penale a carico dei dipendenti della banca convenuta, Zo. e D'. , i quali hanno ammesso che il prelevamento dei fondi dal conto del Ma. e' avvenuto nel corso di una piu' ampia operazione, tramite la quale essi avevano stornato ingenti importi dai conti correnti attivi della clientela in favore di altri conti correnti con saldo negativo, per poi ripristinarli con l'aggiunta degli interessi; che l'illecita prassi era continuata senza danno per nessuno, finche' il passivo accumulato dal conto di un correntista (certo Am. ), aveva raggiunto un importo talmente elevato (lire 1.800.000.000), da non essere piu' ripristinabile; donde gli ammanchi sui conti dei clienti, fra cui il Ma. .

Ne e' derivata un'ispezione della Ba. d'. , con licenziamento immediato dei responsabili e processo penale a loro carico, processo conclusosi con sentenza di condanna.

Per questi fatti il Ma. ha proposto in separata sede azione di responsabilita' extracontrattuale contro la banca, per l'illecito comportamento dei dipendenti.

5.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche' connessi, non sono fondati.

La sentenza impugnata si e' uniformata al principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui la banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066).

La Corte di merito non ha messo in dubbio il fatto che la firma sia stata falsificata; solo ha ritenuto che la falsita' non fosse visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente. Ha quindi tenuto conto dello specimen, nel formulare il suo giudizio, ed ha soggiunto di disporre di prove risultanti da altre scritture di comparazione - sufficienti ad escludere la necessita' di disporre apposita consulenza tecnica.

La tesi del ricorrente circa la necessita' di valutare la responsabilita' della banca con riguardo alla "diligenza professionale del buon banchiere", anziche' in base al criterio di ordinaria diligenza, menzionato dalla Corte di appello, ha rilievo meramente nominalistico, a fronte della mancata indicazione degli elementi o delle anomalie che la firma falsificata avrebbe presentato, e che avrebbero potuto essere rilevate con il primo tipo di diligenza e non con il secondo.

Il ricorrente non accenna ad alcun segno o sintomo della falsificazione; ne' ha depositato a sua volta una consulenza di parte, idonea a controbattere gli esiti della perizia presentata dalle convenute.

Quanto poi all'illecito comportamento degli impiegati di Ca. (oggi In. Sa. Pa. ), lo stesso ricorrente afferma di avere proposto in separata sede domanda di risarcimento contro la banca per la responsabilita' aquiliana ad essa imputabile in conseguenza del comportamento dei dipendenti.

Nel presente giudizio si discute solo della riconoscibilita' o meno della falsificazione della firma sull'assegno illecitamente incassato ed, in relazione a tale questione, il ricorrente non specifica come e perche' i comportamenti illeciti dei dipendenti avrebbero dovuto agevolare la riconoscibilita' del falso: per esempio indicando la data in cui i responsabili dell'istituto di credito sono venuti a conoscenza delle illecite operazioni sui conti correnti e la sua anteriorita' alla presentazione dell'assegno all'incasso; si da giustificare il fatto che la banca dovesse prestare una particolare attenzione.

Il ricorrente neppure ha spiegato in che modo i dipendenti infedeli abbiano potuto venire in possesso di un titolo staccato da un suo libretto di assegni, come ha rilevato la sentenza impugnata (tanto che il Tribunale aveva ipotizzato, nella sentenza di primo grado, una complicita' dell'attore).

In sintesi, le censure del ricorrente non prospettano alcuna illogicita', incongruenza od insufficienza della motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato la sua decisione, tali da giustificarne l'annullamento.

6.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a suo carico le spese processuali sostenute in appello da Ca. , pur avendo ritenuto che egli non ebbe a proporre alcuna domanda nei confronti della stessa.

6.1.- Il motivo non e' fondato.

Il ricorrente ha formalmente evocato in giudizio, in grado di appello, anche Ca. .

La circostanza che non egli abbia proposto domande nei suoi confronti non fa che confermare l'errore in cui e' incorso, evocando in giudizio una parte nei confronti della quale non ha proposto alcuna domanda.

Ricevendo la notifica dell'atto di appello la convenuta si e' trovata nella condizione di doversi difendere poiche' - pur eccependo che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei suoi confronti - non poteva sapere se la questione sarebbe stata rilevata dalla Corte di appello, in mancanza delle sue difese.

L'accoglimento della tesi di Ca. circa la mancata impugnazione ha comportato la soccombenza sul punto dell'appellante, soccombenza che ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle resistenti, spese liquidate complessivamente in euro 7.200,00 per ognuna delle parti costituite, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

 

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