Contratto di lavoro a tempo parziale (cd. Part time)

Il part time è definito da codesta normativa "l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello a tempo pieno".

Il rapporto di lavoro a tempo parziale trova la sua fonte nell’ art 1 D.lgs n. 61\2000, modificato dalla legge Biagi (n. 30\2003) al fine di incentivare il ricorso a tale tipo di contratto.

Il part time è definito da codesta normativa “l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello a tempo pieno”

Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di lavoro a tempo parziale:

  • orizzontale: quando la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno avviene in relazione all’orario normale giornaliero (es. 4 ore al giorno, per 5 giorni);
  • verticale: quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settima, del mese o dell’anno (es. 8 ore al giorno 3 giorni alla settimana);
  • misto: ovvero una combinazione delle tipologie sopra citate (es. nella settimana 8 ore per 2 giorni e 4 ore negli altri giorni).

La forma scritta del contratto è richiesta ad probationem e, pertanto, in mancanza di essa è ammessa la prova per testimoni nei limiti di legge (art. 2725 cc).

Se nel contratto non sia indicata la durata della prestazione dovuta, il lavoratore può chiedere al Giudice del Lavoro l’applicazione del rapporto a tempo pieno, con decorrenza dall’avvenuto accertamento.

Ove, invece, manchi nel contratto di lavoro part time, la collocazione temporale dell’orario di lavoro, il giudice determina le modalità temporali dello svolgimento della prestazione a tempo parziale facendo riferimento alla contrattazione collettiva ovvero in assenza secondo equità.

In entrambe i casi il lavoratore ha diritto per il periodo precedente alla pronuncia, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di altro emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.

Il rapporto può esse instaurato a tempo parziale sin dall’inizio o può derivare dalla trasformazione di un lavoro a tempo pieno.

Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giusto motivo oggettivo di licenziamento.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’accodo scritto deve essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

La riforma Biagi ha introdotto la possibilità di inserire alcune clausole al contratto di lavoro a tempo parziale, anche in un momento successivo alla stipulazione di esso:

  • clausole flessibili per cui è possibile, nel rapporto di part time orizzontale, concordare variazioni nella collocazione temporale della prestazione;
  • clausole elastiche che consentono, nel contratto di part time verticale o misto, di pattuire variazioni in aumento della durata della prestazione.

Tutto ciò nei limiti di variazione consentiti dalla contrattazione collettiva.

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