Il contratto di apprendistato

Caratteristiche e tipologie del contratto regolamentate ex novo dalla l. 30\2003 (c.d. Legge Biagi).

Il contratto di apprendistato è stato regolamentato ex novo dalla l. 30\2003 (c.d. Legge Biagi) che ne prevede tre tipologie:

  • contratto per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione: per lavoratori che abbiano compiuto i 15 anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e di durata non superiore ai tre anni.
  • contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico – professionale, rivolto ai soggetti tra i 18 ed i 29 anni, la cui durata è stabilita dai c.c. tra un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni. Nel rispetto di tali limiti possono essere cumulati i periodi di cui al contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di studio e il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rivolto a soggetti tra i 18 e 29 anni;

Il limite di età per l'assunzione con contratto di apprendistato è di ventisei anni anche per i datori di lavoro localizzati nelle aree a sostegno transitorio ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999).

L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo.

Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro.

I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti.

Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4).

Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta con indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del contratto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra – aziendale.

Al termine del contratto il datore di lavoro può recedere liberamente, mentre nel corso di esso è posto il divieto, per il datore di lavoro, di recesso in assenza di giusta causa o giustificato motivo.

I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti per l’applicazione di particolari istituti e normative.

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